Cassation court dismisses appeal regarding TFR admissibility when employment continues after business branch sale without new hiring.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging a lower court's decision to deny the admissibility of a pension fund claim. The worker argued that a new employment relationship began with the buyer of the business branch, but the trial court found the employment relationship merely continued with the new entity. The court upheld this finding, ruling that without proof of a new hiring act or cessation of the prior relationship, the statutory conditions for immediate TFR payment were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 105 L. Fall., Art. 47 L. 428/1990: In cases of business branch sale, the right to immediate pension fund payment arises only upon proof of a new employment relationship and the cessation of the prior one; mere continuation of the contract with the assignee does not constitute the constitutive fact required for admissibility.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25008-2023 proposto da: CARDITELLO FORTUNATO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE MAZZOTTA; -ricorrente - contro FALLIMENTO DI VILLA AURORA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE; -intimato – avverso il decreto n. cronologico 9637/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, del 24/11/2023 R.G.N. 2599/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dallaConsigliera CARLA PONTERIO. Fatti di causa 1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione collegiale, con il decreto in epigrafe indicato, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’attuale ricorrente per cassazione Oggetto Opposizione stato passivo R.G.N.25008/2023 Cron.
Rep. Ud21/10/2025 avverso il decreto emesso dal giudice delegato ai fallimenti dello stesso Ufficio, con il quale era stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di Villa Aurora s.r.l., ha ammesso l’opponente a detto stato passivo, in via privilegiata, oltre che per gli importi già riconosciuti dal curatore, per l’importo di € 826,74, mentre ha rigettato le altre domande dello stesso, tra le quali la domanda relativa al credito vantato a titolo di quota di TFR.
2. Per quanto qui interessa, il Tribunale evidenziava che il rapporto di lavoro dell’opponente era proseguito con la cessione del ramo di azienda alle dipendenze della Villa Aurora Hospital, ed osservava che la giurisprudenzadi legittimità aveva chiarito che in caso di continuazione del rapporto non si verifica il presupposto per l’ammissione al passivo, ossia, il sorgere del diritto al pagamento del TFR, in quanto il rapporto di lavoro continua con il cessionario.
3. Considerava, ancora, che il ricorrente aveva chiesto l’applicazione dell’art. 47 l. n. 428/1990, a tenore del quale, secondo la disciplina attualmente vigente, il trattamento di fine rapporto sarebbe immediatamente esigibile; ma notava che la norma nell’attuale formulazione non poteva trovare applicazione ratione temporis (essendo entrata in vigore il 15/7/2022) e che essa nella vecchia formulazione prevedeva l’omologa come fatto costitutivo, sicché la disciplina applicabile presupponeva l’omologa del concordato ai fini della immediata esigibilità del TFR. Tuttavia, nel caso di specie, secondo il Tribunale, l’omologazione del concordato non era avvenuta e quindi non poteva trovare applicazione una norma che presuppone per l’appunto l’omologa.
4. Avverso tale decreto il lavoratore soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo. Il fallimento di Villa Aurora s.r.l. non ha svolto difese.
5. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 105 L. Fall., 47 L. 428/1990 e 2112 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.
3) c.p.c. – Il decreto è viziato nella parte in cui il Tribunale non ha ritenuto sussistente il fatto costitutivo del diritto all’ammissione allo stato passivo della somma vantata a titolo di TFR”.
2. Il motivo, che presenta rilevanti profili d’inammissibilità, è infondato, come già statuito da questa Corte in precedenti pronunce su analoghe controversie, le cui motivazioni, condivise da questo Collegio, si richiamano ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.
3. Osserva preliminarmente il Collegio che l’art. 368, comma 4, lett. c), d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 166 (recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), ha sostituito anzitutto il comma 5 dell’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come segue: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell’attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario.
Tuttavia, in tali ipotesi nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell’occupazione, contratti collettivi ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all’articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo volontario incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma del codice civile”. La lett.
d) del comma 4 dello stesso art. 368 d.lgs. n. 14/2019, per quello che qui rileva, aveva anche aggiunto un comma 5 bis dopo l’ora riportato comma 5 novellato dell’art. 47, del seguente tenore: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l’articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell’azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 292, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di garanzia nella loro integrale misura, quale chesia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell’articolo 84, comma 5, del codice della cristi e dell’insolvenza, in sede di concordato preventivo”. 3.1. Ebbene, tale innovativa disciplina è entrata in vigore il 15 luglio 2022, giusta l’art. 389, comma 1, dello stesso d.lgs. n. 14/2019. 3.2. E questa Corte in proposito ha ribadito “che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore e che le sue norme possono se del caso rappresentare un utile criterio interpretativo degl’istituti della legge fallimentare solo allorché, nello specifico caso considerato, si riscontri una linea di continuità tra il regime vigente e quello a venire (così Cass.
S.U. n. 8504 del 2021)”, e, con più precipuo riferimento al su trascritto comma 5 bis, ha considerato che esso “ha introdotto una previsione in chiara e consapevole discontinuità con il diritto vivente siccome sopra ricostruito, all’evidente scopo di sancire, a determinate condizioni, l’immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell’azienda e di equiparare ad una cessazione del rapporto di lavoro il trasferimento dei lavoratori all’impresa cessionaria” (così, di recente, nella motivazione Cass., sez. lav., sent. 6.12.2024, n. 31338).
4. Condivisibilmente, perciò, il Tribunale, nel decreto ora gravato, pur avendo tenuto conto di detta nuova disciplina l’ha considerata non applicabile ratione temporis alla fattispecie di cui è causa, ed ha fatto capo alla previgente disciplina. 4.1. Nota, del resto, il Collegio che il ricorrente, da un lato, non censura tali conclusioni del Tribunale in composizione collegiale, e, dall’altro lato, nel motivo in esame si riferisce alla disciplina di cui all’art. 47, commi 4 bis e 5, l. n. 428/1990, nella versione ratione temporis applicabile (cfr. pagg. 16 e segg. del ricorso), vale a dire, a quella anteriore appunto alla novella entrata in vigore il 15 luglio 2022.
5. La giurisprudenza di questa Corte, in relazione alla disciplina applicabile in causa, ha sempre confermato che nelle fattispecie in cui il rapporto di lavoro prosegua alle dipendenze di un cessionario, il credito relativo al TFR non è ancora sorto, essendo appunto il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario (oltre ai precedenti di legittimità richiamati dal Tribunale, v. Cass. n. 31338/2024). E già Cass. n. 19291/2011 (richiamata nella motivazione di Cass. n. 4897/2021), con riferimento all’ipotesi della cessione d’azienda, nell’affermare che il diritto al trattamento di fine rapporto ex art. 2020 c.c. matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale, aveva precisato anche che l’esigibilità del credito è rinviata al momento della cessazione del rapporto.
6. Tanto considerato, il ricorrente deduce in sintesi: I) che la Villa Aurora s.r.l., nel 2017, prima di essere dichiarata fallita, era stata ammessa ad un concordato preventivo, con un piano di tipo prevalentemente liquidatorio contenente la richiesta di vendita immediata, prima dell’omologazione, dell’intero complesso aziendale, e il trasferimento in capo all’acquirente dei rapporti di lavoro in essere relativi a tutto il personale impiegato presso l’azienda alla data della vendita, ferma restando l’esclusione della responsabilità solidale in ordine ai crediti retributivi maturati nel periodo antecedente all’acquisto in forza di quanto previsto dall’art. 105 L. fall.; II) che, autorizzata dal Tribunale la vendita dell’azienda, la Villa Aurora Hospital si aggiudicava il bene, e l’acquisto veniva formalizzato con atto notarile del 5 novembre 2018, nel quale si dava espressamente atto che:
a) era stata regolarmente avviata la procedura di consultazione sindacale ed esame congiunto ex art. 47 l. 428/1990, nell’ambito della quale l’acquirente aveva manifestato la propria disponibilità ad assumere tutto il personale in dotazione alla società cedente;
b) il passaggio dei lavoratori sarebbe avvenuto ai sensi degli artt. 105 L. fall. e 47 l. 428/1990;
c) veniva espressamente esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti relativi all’azienda sorti prima della data di efficacia dell’acquisto dei beni. 6.1. Sulla base di tanto, il ricorrente assume che la cessionaria Villa Aurora Hospital s.r.l. aveva provveduto ad assumerlo ex novo in data 1.2.2019, e ad accantonare unicamente il TFR maturato dal lavoratore a decorrere da tale data, di talché era emersaincontrovertibilmente la cessazione del suo rapporto di lavoro a seguito dell’acquisto del ramo di azienda (oltre che l’insolvenza della cessionaria).
7. Osserva, allora, il Collegio che la censura in esame per la parte che contiene tali deduzioni è inammissibile, incentrandosi anzitutto su un accertamento fattuale del tutto diverso da quello operato dal Tribunale. 7.1. Quest’ultimo, infatti, non ha constatato che la cessionaria aveva assunto ex novo l’attuale ricorrente, né che, per effetto di tale nuova assunzione, fosse cessato il rapporto di lavoro tra la cedente richiedente il concordato preventivo, poi fallita, e detto lavoratore. Il Tribunale, come già premesso in narrativa, ha invece accertato che il rapporto di lavoro in questione era “proseguito con la cessione del ramo di azienda alle dipendenze della Villa Aurora Hospital”, senza peraltro fare esplicito riferimento all’art. 2112 c.c. (come invece sostenuto dal ricorrente). 7.2.
Inoltre, il giudice a quo ha ritenuto non provato non soltanto “il fatto costitutivo del diritto all’insinuazione, ovvero: la cessazione del rapporto di lavoro”, secondo quanto assume il ricorrente. Come pure accennato in narrativa, il Tribunale ha annesso valenza di fatto costitutivo anche all’omologazione del concordato preventivo in questione, della quale omologazione però ha constatato nella specie l’assenza. E il previgente testo dell’art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, applicabile in causa, per quello che qui rileva, faceva riferimento alla “omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni”, laddove il testo novellato, come si è visto, si riferisce all’ “apertura … di concordato preventivo liquidatorio”.
8. Per le considerazioni svolte, il ricorso deve essere respinto. Non si provvede sulle spese poiché la controparte non ha svolto difese.
9. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte