Italian Supreme Court dismisses revocation appeal due to procedural time limits and incorrect legal basis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, citing strict procedural time limits and an incorrect legal basis. The applicant argued that a subsequent criminal acquittal should have triggered a revocation under specific articles, but the appeal was filed over four years after the relevant judgments. The court ruled that the appeal was not filed under the correct provision for revoking final judgments and exceeded the permissible timeframe.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 395 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.; Art. 391-ter c.p.c.: A revocation appeal against a final judgment is inadmissible if filed under the wrong statutory articles or if submitted beyond the prescribed time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3585-2025 proposto da: MORO ROSANNA, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO ERRANTE; -ricorrente - contro POSTE ITALIANE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ROSARIO SALONIA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 19845/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 22/09/2020 R.G.N. 1750/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. Oggetto REVOCAZIONE R.G.N.3585/2025 Cron.
Rep. Ud.05/11/2025 FATTI DI CAUSA Con sentenza depositata il 20.9.2020 la Corte di Cassazione ha pronunciato sul ricorso proposto da Rosanna Moro contro Poste Italiane s.p.a., avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 5.11.2018 avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento disciplinare intimato con lettera del 3.1.2017, rilevando la corretta inferenza presuntiva operata dai giudici di merito quanto alla sussistenza della giusta causa (per abbandono di posta da consegnare da parte della dipendente avente mansioni di portalettere).
La lavoratrice, con ricorso depositato in data 18.2.2025, ne chiede la revocazione, ai sensi dell’art. 395, nn. 2 e 3 c.p.c. sull'assunto che il giudice penale, successivamente alla pronuncia dei giudici di legittimità (in particolare, Tribunale penale diReggio Calabria, sentenza n. 875 dell’1.4.2021) hanno assolto la Moro con formula piena dal reato di cui all’art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità). La società è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di revocazione si deduce il travisamento delle risultanze probatorie acquisite al giudizio, avendo – il giudice di legittimità - deciso ignorando la decisione (adottata in sede penale) formatasi successivamente alla pronuncia.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Larevocazione delle pronunce della Corte di Cassazione può essere proposta ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., essendo detta ipotesi richiamata dall'art. 391-bis nonchè è ammissibile per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'art. 395 c.p.c., in forza del richiamo contenuto nell'art. 391-ter c.p.c., per i provvedimenti del giudice di legittimità che hanno deciso la causa nel merito. Va rilevato, altresì, che non sono stati rispettati i termini di proposizione del ricorso per revocazione (depositato oltre quattro anni sia dalla pubblicazione della sentenza di Cassazione sia dalla pubblicazione della sentenza penale invocata).
4. Questa Corte ha, di recente, sottolineato che le sopraindicate limitazioni non sono sospettabili di incostituzionalità, atteso che l'ampliamento dei casi direvocazione dei provvedimenti della Corte diCassazione rientra nella discrezionalità del legisl atore, anche alla luce dell'esigenza, ritraibile dalla lettera dell'art. 111 Cost., di evitare che i processi si protraggano all'infinito, palesandosi, pertanto, inammissibile ogni diversa e additiva interpretazione della normativa, che finirebbe per tradursi in un radicale mutamento del relativo sistema processuale (Cass. n. 22106/2025).
5. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha adottato una pronuncia di rigetto e, pertanto, è inammissibile la revocazione proposta ai sensi dell’art. 395 nn. 2 e 3 c.p.c.
6. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese in assenza del controricorrente.
7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, s