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Sentenza — n. 32833/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of lawsuit and counterclaim via conciliation agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 32833/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The parties reached a conciliation agreement in March 2025, mutually withdrawing the cassation appeal and the counterclaim with costs fully compensated. Although the lower courts had upheld the employee's dismissal for false injury claims, a subsequent criminal acquittal had previously cleared the employee of that specific charge. The court declared the proceedings extinguished under civil procedure rules because the withdrawal was ritualized before the hearing and accepted by both sides.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 c.p.c.; When parties mutually withdraw their claims and counterclaims through a ritualized agreement prior to the hearing, the proceedings are extinguished without further judicial intervention.

Parole chiave

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mutual withdrawal of lawsuit conciliation agreement extinction of proceedings ritualized withdrawal costs compensation civil procedure code dismissal of appeal falso certificato medico

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art.
Art. 391 cod. proc. civ.
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ..
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ..
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Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 21636-2024 proposto da: BERGOMI PAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato CESARE MICHELINI; -ricorrente - contro AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA FRANCIACORTA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDRO ASARO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 371/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/04/2024 R.G.N. 252/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2025 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO GARRI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PAOLA FILIPPI, che ha concluso per estinzione per rinuncia. FATTIDI CAUSA Oggetto PUBBLICO IMPIEGO LICENZIAMENTO R.G.N.21636/2024 Cron. Rep. Ud.23/09/2025 1. Il signor Paolo Bergomi, infermiere presso l'ASST Franciacorta, è stato licenziato per giusta causa con l’accusa di aver simulato un infortunio sul lavoro. Nel 2019 aveva riferito di essersi procurato un infortunio alla schiena sollevando una minore che aveva avuto un malore. Si è quindi recato al Pronto Soccorso, dove gli è stata diagnosticata una lombalgia acuta da sforzo con una prognosi di 18 giorni.

Successivamente, la ASST Franciacorta ha contestato la veridicità dell’infortunio, basandosi sulle dichiarazioni di due testimoni, avviando un procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento, senza preavviso del ricorrente per falsa dichiarazione di infortunio.

2. Sia il Tribunale che la Corte di Appello di Brescia hanno confermato la legittimità del licenziamento, ritenendo dimostrata la falsità della dichiarazione dell’infortunio, ribadendo che il lavoratore aveva reso dichiarazioni false sia al Pronto Soccorso che all'INAIL.

3. Tuttavia, nel frattempo, il Tribunale Penale, con sentenza irrevocabile, ha assolto nel 2024 il ricorrente "perché il fatto non sussiste", escludendo che egli avesse falsamente dichiarato di essersi infortunato sul lavoro.

4. Sulla base di questa nuova sentenza penale, il lavoratore ha quindi proposto ricorso in Cassazione, con un unico motivo, ritenendo che la decisione della Corte d’Appello di Brescia sia in contrasto con il giudicato penale assolutorio. Si è costituita l’amministrazione con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. le Parti in data 19 marzo 2025 hanno sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale (All. 1), con il quale hanno conciliato tutte le questioni connesse all’esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro.

2. N ell’ambito del suddetto verbale di conciliazione, alle clausole n. 4 e 5. è stato espressamente stabilito che “4.- Il sig. Bergomi rinuncia, altresì, al ricorso giacente in Cassazione di cui al n. rg. 21636/2024 e la ASST Franciacorta, come sopra rappresentata, a sua volta, rinuncia conseguentemente al controricorso depositato in data 11 novembre 2024 a spese integralmente compensate fra le parti.

3. I l difensore del Ricorrente, in esecuzione degli accordi intercorsi, ha depositato istanza di rinuncia del ricorso a spese compensate, unitamente al verbale di conciliazione sottoscritto in data 19 marzo 2025. 4.Il difensore del controricorrente ha aderito alla rinuncia del ricorso R.G. 21636/2024, a spese di lite integralmente compensate tra le parti, rinunciando a sua volta al controricorso depositato nell’interesse dell’ASST Franciacorta.

5. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ..

6. La rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’udienza (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) è stata sottoscritta dal ricorrente e dal suo difensore, ed è accettata dal controricorrent e che vi ha espressamente aderito.

7. Va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod.proc. civ.)..

8. In ordine allespese del giudizio di cassazione , a norma dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., non deveprovvedersi.

9. La declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio de