Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the court's proposal for judgment within the statutory 40-day period. The appellant, Arif Puglia, did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondent, Cicolecchia Filippo, maintained the lower court's ruling. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for judgment within the prescribed period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 13515/2025 R.G. proposto da: ARIF PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avvocato SPINOSA MARIA -ricorrente- contro CICOLECCHIA FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato GOFFREDO LEONARDO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1497/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BARI il 30/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 13515/2025 Numero sezionale 1042/2025 Numero di raccolta generale 32774/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario Avv. Leonardo Goffredo. Così deciso in Roma, il 14/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 13515/2025 Numero sezionale 1042/2025 Numero di raccolta generale 32774/2025 Data pubblicazione 16/12/2025