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Decreto — n. 32763/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32763/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32763/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità e complessità della questione, così come è avvenuto in analoghi precedenti del medesimo contenzioso (v.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32763/2025 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità e complessità della questione, così come è avvenuto in analoghi precedenti del medesimo contenzioso (v.

Parole chiave

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motivi di cassazione principio di celerità anticipi delle spese diritto a un ricorso effettivo tempestività dell'inoltro spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
3075/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 04/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8059/2025 R.G. proposto da: CAPITALE LAVORO SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBANESE GIOVANNA -ricorrente- contro ANZALOTTA MANUELA, BASILE FEDERICA, CAMASSO ANTONIETTA, CAPOLONGO FEDERICA, CARACCI SIMONA, CARBONE DANIELE, CARBONE FRANCESCO, CORRADINO GIANFRANCO, DANI GIOVANNI, DONNINI VALENTINA, ENUNCIO TATIANA, FABRI MICHELA, GIOACCHINI ALESSANDRO, GIULIANI FRANCESCA, IAVAZZO ANNA MARIA, KHALATIAN MAIA, LAPARRA FERNANDEZ MARGARITA, MASCHIETTI BARBARA, MIELE ALESSIA, NERI MICHELA, PALLADINO MASSIMO, PIACENTINI ELENA, POCCI STEFANIA, TORRETTA DANIELA, TRIVISONDOLI SILVIA, URSELLI DEBORA, COSTAGLI LUCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato DAVID PAOLA -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 3075/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 04/10/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate, stante la novità e complessità della questione, così come è avvenuto in analoghi precedenti del medesimo contenzioso (v.

Cass. 26667/2025; Cass.26666/20’25; Cass. 26447/2025) e tenuto conto che il presente ricorso per cassazione è anteriore agli arresti con i quali questa S.C. ha definito la questione giuridica controversa; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 14/12/2025 Il