Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. INPS had proposed a settlement, but the applicant remained silent for the required duration. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and its subsequent extinction.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20165/2024 R.G. proposto da: INPS, rappresentato e difeso dagli Avv. MASSAFRA PAOLA, BOCCIA NERI MASSIMO, CIRIELLO CHERUBINA e CARUSO SEBASTIANO -ricorrente- contro DE PINTO NICOLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato VALETTINI ROBERTO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 165/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO di BOLOGNA il 14.3.2024. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 20165/2024 Numero sezionale 1040/2025 Numero di raccolta generale 32757/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 14/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Belle' Numero registro generale 20165/2024 Numero sezionale 1040/2025 Numero di raccolta generale 32757/2025 Data pubblicazione 16/12/2025