Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the Ministry of Education failed to respond within the mandatory 40-day period. The Ministry argued for the appeal's continuation, but the opposing parties requested dismissal under Article 380-bis of the Civil Procedure Code. The court ruled that the lapse of time constituted a formal waiver, extinguishing the proceedings and ordering the Ministry to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10725/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro INGALLINA CINZIA RITA, AMATO ANNA MARIA, rappresentati e difesi dall’avvocato PULVIRENTI LUIGI -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 335/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di CATANIA il 02/05/2025. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 10725/2025 Numero sezionale 1039/2025 Numero di raccolta generale 32737/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 10725/2025 Numero sezionale 1039/2025 Numero di raccolta generale 32737/2025 Data pubblicazione 16/12/2025