Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the legal proceeding extinguished.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Foreign Affairs failed to respond to a procedural proposal within the statutory 40-day period. The Ministry argued for the appeal's continuation, but the opposing party requested immediate dismissal based on their silence. The court ruled that such inaction constitutes a formal renunciation of the right to appeal, thereby terminating the case and awarding costs to the other side.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a proposal for judgment within forty days constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12352/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro DE PIERI MARIA TERESA, ELIA ANTONELLA, BIAGIOLI GIAMPIERO, CASTAGNETO LAURA, GENUZIO FRANCESCA, CAUTIERO ERNESTO, CASTELLANI MIRELLA, ARGELLI VERA, rappresentati e difesi dall’avvocato NASO DOMENICO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 238/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO ROMAil 24/01/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 12352/2025 Numero sezionale 1038/2025 Numero di raccolta generale 32735/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Domenico Naso. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 12352/2025 Numero sezionale 1038/2025 Numero di raccolta generale 32735/2025 Data pubblicazione 16/12/2025