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Decreto — n. 32733/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 32733/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Foreign Affairs failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry argued for the appeal's continuation, but the opposing parties contended that the silence constituted a formal waiver. The court ruled that under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, the lack of a timely request legally renounces the appeal, resulting in the termination of the case and an order for the Ministry to pay the losing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction failure to request decision statutory time limit renunciation by silence costs allocation Code of Civil Procedure procedural waiver correzione di errore materiale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14106/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro MARTIRE ANTONIO, TORNAQUINDICI SALVATORE, TROIERO RAFFAELLA, GANGA SANDRA, ELEMENTO RAFFAELLA, CONSIGLIO ANTONIO, CAIONE GIANNI, FALCHI MARA, rappresentati e difesi dall’avvocato NASO DOMENICO -controricorrenti- avverso la SENTENZA n. 2314/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 01/07/2025.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 14106/2025 Numero sezionale 1037/2025 Numero di raccolta generale 32733/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Domenico Naso. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 14106/2025 Numero sezionale 1037/2025 Numero di raccolta generale 32733/2025 Data pubblicazione 16/12/2025