Italian Supreme Court dismisses appeal due to 40-day silence, declaring the litigation extinguished under CPC rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the Ministry of Foreign Affairs failed to respond within the statutory 40-day period. The Ministry, represented by the State Attorney, had filed the appeal against a lower court judgment involving multiple individuals. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal renunciation of the right to appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the Ministry to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant within forty days of the proposal for judgment constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIL CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 12651/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro PONSETTO CRISTIANA, LUSTIG MARIA, PIRAS MARIA FILOMENA, GABRIELE ROSANNA, GELMI LORENZA, PUGLISI MARIA, GIOACCHINI CLAUDIA, rappresentati e difesi dall’avvocato NASO DOMENICO -controricorrenti- nonché contro ESPOSITO IMMACOLATA -intimata- avverso la SENTENZA n. 1909/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 28/05/2025.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 12651/2025 Numero sezionale 1036/2025 Numero di raccolta generale 32731/2025 Data pubblicazione 16/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Domenico Naso. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 Il Consigliere Delegato Roberto Bellè Numero registro generale 12651/2025 Numero sezionale 1036/2025 Numero di raccolta generale 32731/2025 Data pubblicazione 16/12/2025