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Decreto — n. 32728/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 32728/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, ARES 118, challenged a Rome Court of Appeal judgment against multiple defendants but remained silent after the deadline passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within forty days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction waiver by silence forty day deadline procedural default costs allocation spese di esecuzione opposizione al precetto esecutivo continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
219/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 21/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
219/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 21/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15540/2025 R.G. proposto da: AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA (ARES) 118, rappresentata e difesa dall’avvocato BERRETTA GIUSEPPE -ricorrente- contro BALESTRA MARIA LUISA, BARACETTI RITA, D'AMBROSIO CRISTINA, FRISARDI EDUARDO, GIOFFRÈ GIANFRANCO, GUION ANNA RITA, LANZILLO BRUNO, MACCARINI MASSIMILIANO, NACCHIA GIANLUCA, PERCIBALLI STEFANO, PORCELLI MARIA TERESA, QUATTROCIOCCHI FERDINANDO, rappresentati e difesi dall’avvocato BONGARZONE ANTONIO ROSARIO -controricorrenti- nonché contro BIAGGI ROBERTA, CAPPELLETTI LAURA, FAGIOLI MARIO, TOSI ALESSANDRO -intimati- avverso la SENTENZA n. 219/2025 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA il 21/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatarioavv. Antonio Rosario Bongarzone. Così deciso in