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Ordinanza — n. 32700/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished per Civil Procedure Code articles 390 and 391.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32700/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished following the appellant's formal withdrawal of the cassation appeal. The lower court had previously ruled in favor of the employee, ordering the employer to reinstate her after a business transfer, while the employer argued against this outcome. Since the withdrawal was accepted, the court applied the relevant procedural statutes to terminate the proceedings without addressing the merits or costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant results in the extinction of the judicial process, precluding any further examination of the case or the allocation of litigation expenses.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings cassation appeal Civil Procedure Code litigation costs cessione di azienda ristrutturazione aziendale chiusura dell'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
390 e 391 c.p.c.; non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.
art. 2112 c.c
art. 378 c.p
La società ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.
art. 391 c.p
390 e 391 c.p.c.; non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 8115/2006
(cfr., ex plurimis,Cass. n. 8115/2006) P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20621-2024 proposto da: AREA FELIX S.A.S. DI AMITRANO POLISTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati BRUNO ARENA, PIETRO TROIANIELLO; -ricorrente - contro DENTAMARO SERENA, rappresentata e difesa dall'avvocato EGIDIO PAOLUCCI; -controricorrente - nonchè contro PETROSINO GIUSEPPE; -intimato - avverso la sentenza n. 3006/2024 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/07/2024 R.G.N. 922/2022; Oggetto R.G.N.20621/2024 Cron. Rep. Ud.04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott.

ELENA BOGHETICH. RILEVATO CHE 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli, in riforma del provvedimento del giudice di primo grado, accogliendo il reclamo di Serena Dentamaro, ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato da P.G. s.a.a. di Giuseppe Petrosino e C. il 5.5.2018 ed ha ordinato ad Area Felix s.a.s. di reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando in solido tra loro Area Felix s.a.s. e Giuseppe Petrosino (nei limiti della sua responsabilità quale successore della P.G. s.r.l. (già P.G. s.a.s.) al risarcimento del danno pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento all’effettiva reintegra oltre contributi.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, esaminato il quadro probatorio acquisito che dimostrava la continuità (da P.G. s.a.s. ad Area Felix s.a.s.) dell’esercizio dell’attività commerciale di gestione del locale commerciale bar annesso alla stazione di servizio Italiana Petroli, ha rilevato che – alla luce della giurisprudenza comunitaria e di legittimità –sussistevano tutti gli elementi per configurare una cessione di ramo di azienda e, dunque, tutte le garanzie dettate dall’art. 2112 c.c. (essendo irrilevante che la titolarità delle attrezzature concesse in locazione fosse di Italiana Petroli s.p.a. e che Area Felix avesse avviato dei lavori di ristrutturazione dei locali, che rappresentavano solamente un apporto di miglioramento e ampliamento rispetto all’attività commerciale che già in precedenza veniva svolta), con diritto della lavoratrice a proseguire il rapporto di lavoro con la società cessionaria.

3. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

4. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

5. La società ricorrente, con memoria ex art. 378 c.p.c., ha depositato richiesta di rinunzia al giudizio nonché dichiarazione del controricorrente di accettazione della suddetta rinuncia.

6. Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.; non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis,Cass. n. 8115/2006) P.Q.M La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso