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Ordinanza — n. 32699/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against non-compete validity, rejecting failure to specify violated interpretative canons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32699/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by 360 Payment Solutions S.p.A. against the lower court's confirmation of a non-compete agreement's validity. The appellant argued for a different interpretation of the contract but failed to specify the violated canons of interpretation as required by law. The court ruled that the appellant cannot complain in cassation merely by contrasting its preferred interpretation with the lower court's plausible reading without detailing specific errors.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; Art. 2596 c.c.: A party challenging a contract's interpretation in cassation must specify the violated canons of interpretation and the manner of the lower court's deviation, rather than merely offering a contrasting interpretation.

Parole chiave

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non-compete agreement contract interpretation cassation appeal canons of interpretation labor law validity of clause burden of proof disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 c.c.
Art. 2596 c.c.
2125 c.c., oltra alla norma correttamente applicabile alla pattuizione (l’art. 2596 c.c.), non v’è chi non veda come la pattuizione dovesse essere soggetta unicamente alle previsioni dell’art.
Art. 112 c.p.c.
Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia omessa pronuncia in ordine alla natura del patto di non concorrenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., posto che, nonostante le parti avessero citato anche l’art.
Art. 91 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va rigettatoe le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
art. 112 c.p
Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia omessa pronuncia in ordine alla natura del patto di non concorrenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., posto che, nonostante le parti avessero citato anche l’art.
art. 2125 c.c
112 c.p.c., posto che, nonostante le parti avessero citato anche l’art. 2125 c.c., oltra alla norma correttamente applicabile alla pattuizione (l’art.
art. 2596 c.c
2125 c.c., oltra alla norma correttamente applicabile alla pattuizione (l’art. 2596 c.c.), non v’è chi non veda come la pattuizione dovesse essere soggetta unicamente alle previsioni dell’art.
artt. 1362 c.c
art. 91 c.p
In conclusione, il ricorso va rigettatoe le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28319/2017
Cass. n. 16987/2018
28319/2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987/2018;
Cass. n. 30137/2021
Cass. n. 30137/2021; Cass.
Cass. n. 34687/2023
30137/2021; Cass. n. 34687/2023).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13738-2024 proposto da: 360 PAYMENT SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA MESSINA; -ricorrente - contro CERIANI RUGGERO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO RESTA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 245/2024 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 18/04/2024 R.G.N. 471/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. Oggetto PATTO DI NON CONCORRENZA R.G.N.13738/2024 Cron.

Rep. Ud.04/11/2025 FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Bologna, confermando la pronuncia del Tribunale di Piacenza, respingendo l’appello della società soccombente, ha accolto la domanda proposta da Ruggero Ceriani nei confronti della società 360 Payment Solutions s.p.a. (incorporante la società Quattro A s.r.l.) per la declaratoria di validità del patto di non concorrenza stipulato al momento dell’assunzione (e conseguente nullità del recesso datoriale dal suddetto patto, da parte della società, recesso esercitato dopo le dimissione del dipendente, del 10.5.2021) e la condanna al pagamento del corrispettivo (del patto) concordato.

2. La Corte territoriale, per quel che interessa, ha escluso la nullità del patto di non concorrenza stipulato tra lavoratore, datore di lavoro e la società Trans Ferry (società capogruppo che operava nel settore dei servizi di trasporto) alla data dell’assunzione (13.1.2015), non potendosi ravvisare nessuna sproporzione tra le obbligazioni rispettivamente assunte dal lavoratore e dal datore di lavoro, ed ha ribadito la validità del patto anche nei confronti della società 360 Payment Solutions s.p.a., società risultante dalla trasformazione nominativa della originaria Trans Ferry (che aveva aderito al patto di non concorrenza).

3. Avverso tale sentenza la società 360 Payment Solutions s.p.a. ha proposto ricorso affidato a tre motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente, con il primo motivo, denunzia omessa pronuncia in ordine alla natura del patto di non concorrenza, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., posto che, nonostante le parti avessero citato anche l’art. 2125 c.c., oltra alla norma correttamente applicabile alla pattuizione (l’art. 2596 c.c.), non v’è chi non veda come la pattuizione dovesse essere soggetta unicamente alle previsioni dell’art. 2596 c.c. (si trattava di una più generica pattuizione anti concorrenziale non dipendente o connessa con il rapporto di lavoro) o, in subordine, nella peggiore delle ipotesi, ad una pattuizione a causa mista.

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 2596 c.c. e falsa applicazione dell’art. 2125 c.c., posto che – interpretato il patto al momento della sua stipulazione –non si capisce quale interesse potesse avere il datore di lavoro del dirigente (la società Quattro A s.r.l.) se non per aderire ad una necessità di un proprio cliente (Trans Ferry s.p.a.) verso il quale prestava servizi di consulenza, (irrilevanti le successive modificazioni societarie, che semmai avrebbero potuto sprigionare taluni effetti sull’oggetto del contratto), con conseguente inapplicabilità dell’art. 2125 c.c.

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli artt. 2596 e 1373 c.c., falsa applicazione dell’art. 2125 c.c., 4 e 35 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. avendo, la Corte territoriale, erroneamente inquadrato la fattispecie nell’ambito dell’art. 2125 c.c. e, conseguentemente, erroneamente valutato il recesso, dal patto di non concorrenza, esercitato dalla società.

4. Preliminarmente, in ordine alla querela di falso proposta dal controricorrente avverso la sottoscrizione apposta dal legale rappresentante pro tempore della società 360 Payment Solutions (dott. Marco Alberti) alla procura speciale conferita per il presente ricorso per cassazione, non si ritiene ricorrano le condizioni per sospendere il giudizio dovendosi valorizzare il principio dell’evidenza a fronte della infondatezza del ricorso (Cass. S.U. n. 5542/2023, punto 19).

5. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati.

6. Nel giudizio di legittimità il ricorrente che proponga una questione giuridica, implicante un accertamento di fatto, non trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa ( in tal senso fra le tante Cass. n. 8206/2016;

Cass. n. 16706/2018; Cass. n. 16843/2018; Cass. S.U. n. 17532/2018; Cass.n. 25543 del 2018). Detto onere non è stato assolto dalla ricorrente la quale, nel lamentare l'omessa valutazione da parte della Corte territoriale, della natura del patto di concorrenza (di cui al terzo motivo dell’atto di appello), non deduce e dimostra di avere sottoposto, prima al giudice di primo grado e, poi, al giudice d'appello la questione del diverso ambito di operatività commerciale delle società che hanno firmato il suddetto patto e del vantaggio acquisito, a dire del ricorrente, in via esclusiva a favore di società terza, diversa dal datore di lavoro, profili implicanti un accertamento di fatto diverso da quello che emerge dalla sentenza impugnata.

7. Invero, il ricorrente si limita a riportare la “motivazione del terzo motivo di appello” consistente nell’”omesso esame della reale natura del patto di non concorrenza”, a fronte della puntuale osservazione della sentenza impugnata che ha rilevato come “I restanti due motivi (secondo e terzo) del gravame principale possono essere trattati congiuntamente perché, ad onta delle diverse rubriche e della diffusione delle difese, si traducono nella contestata vincolatività della pattuizione per la 360 PS in ragione delle “evoluzioni” societarie intervenute medio tempore” (pag. 9 sentenza impugnata); la Corte territoriale ha, altresì premesso che “le censure formulate dalla società 360 PS non contestano in alcuna misura né che la clausola che consente il recesso ad nutum del datore di lavoro apposta ad un patto di non concorrenza stipulato ai sensi dell’art. 2125 c.c. sia nulla né …”, con ciò evidenziando chiaramente che nessun profilo attinente al momento genetico del contratto era stato sollevato (né nella memoria di costituzione di primo grado né con i motivi diappello).

8. Il ricorrente, poi, propone - senza nemmeno invocare la violazione degli usuali canoni esegetici - una diversa interpretazione del patto di non concorrenza stipulato fra le parti (riportando uno specifico passo dell’accordo con cui il Ceriani si obbligava a non svolgere attività …”in concorrenza con quella svolta da Trans Ferry o dalle altre società del Gruppo, da essa controllate o ad essa collegate…”) dimenticando che, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., avendo invece l'onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Cass. n. 28319/2017; conforme, da ultimo, Cass. n. 16987/2018;

Cass. n. 30137/2021; Cass. n. 34687/2023).

9. In conclusione, il ricorso va rigettatoe le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

10. Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002; P.Q.M La Corte rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,