Cassation court overturns lower court ruling allowing INPS to pay pension via Guarantee Fund despite expired contributions due to changed legal principles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the appeal by INPS against the Florence Court of Appeal, which had ordered the Guarantee Fund to pay the employee's pension despite expired contributions. The lower court relied on a previous precedent stating that admitting a debt in bankruptcy automatically validates the pension claim without further examination. However, the Cassation Court noted that this principle was superseded by later jurisprudence requiring independent verification of the pension's substantive conditions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2 comma 1 legge 297/1982; Art. 2 D.Lgs. 80/1992: The admission of a labor credit to the bankruptcy estate does not automatically validate the corresponding pension benefit; the INPS must independently verify the objective and temporal prerequisites for the insurance obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26802-2022 proposto da: I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO STUMPO, MARIA PASSARELLI, SAMUELA PISCHEDDA; -ricorrente - contro SESTINI SIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO BORRI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 343/2022 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/05/2022 R.G.N. 382/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere Dott.
SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.26802/2022 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 RILEVATO CHE INPS impugna la sentenza n.343/2022 della Corte d’appello di Firenze che, respingendo il gravame dell’Istituto, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Arezzo che aveva condannato INPS, mediante intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 della legge n. 297/1982, al pagamento in favore di Simone Sestini del TFR maturato in esito al rapporto di lavoro intercorso con Eutelia spa, credito accertato mediante ammissione allo stato passivo dell’amministrazione straordinaria cui era sottoposta la società.
Propone due motivi di censura. Resiste Simone Sestini con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE Inps censura la sentenza per due motivi, entrambi proposti ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, della legge n. 297/1982, con riferimento all’art. 2114 cod. civ., “per avere la Corte territoriale ritenuto che l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro (e quindi del rapporto assicurativo-previdenziale), contenuto in un precedente provvedimento giurisdizionale, reso nella controversia fallimentare tra il lavoratore e l’Amministrazione Straordinaria di Eutelia Spa, nella quale l’INPS non era stato evocato in giudizio né era intervenuto, faccia stato anche nel rapporto previdenziale in spregio al principio della piena autonomia del rapporto previdenziale facente capo all’INPS”.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 1 e 8, della legge n. 297/1982, con riferimento agli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ. nonché all’art. 3, commi e 10 della legge n. 335/1995, “per avere i Giudici del gravame pronunciato la condanna all’erogazione della prestazione previdenziale de qua nonostante la pacifica circostanza, ostativa al sorgere del necessario rapporto assicurativo previdenziale, dell’intervenuta prescrizione dei contributi assicurativi dovuti per la tutela apprestata dal Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto”.
Il primo motivo di doglianza è fondato, con conseguente assorbimento del secondo. La sentenza motiva nei seguenti termini. -Va in primis ricordato che ai sensi dell’art. 2116 cod. civ. il principio di automaticità delle prestazioni opera in via generale ove non vi siano diverse disposizioni delle leggi speciali, che difettano nella materia della garanzia fornita dall’Inps per il mancato pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilità, “sicché il Fondo di garanzia deve erogare la prestazione anche se il rapporto di lavoro su cui si basa il diritto al Tfr o alle ultime tre mensilità presenta dei periodi per i quali i contributi non sono stati versati e sono ormai prescritti; ed anche se tale rapporto di lavoro non è stato a suo tempo denunciato all’INPS”. -Quindi, INPS non può contestare la stessa sussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra Sestini e la Eutelia spa:
“vale infatti la regola per cui una volta ammesso il credito del lavoratore allo stato passivo del fallimento, l’INPS non può contestarlo e ne è vincolato nell’an e nel quantum essendo del resto tutelato mediante il subentro nel credito del lavoratore verso il fallimento (o diversa procedura concorsuale) come prevede l‘art. 2, comma 7, legge n. 297/1982”. La Corte ha richiamato a sostegno del decisum giurisprudenza di legittimità, che è stata, però, oggetto di un successivo revirement. Come efficacemente affermato da Cass. n. 14179/2020, ex multis, «il principio affermato da questa Corte nelle pronunce citate in sentenza è stato superato dalla giurisprudenza successiva, a partire da Cass. 19 luglio 2018 nr. 19277 (conformi:
Cass. n. 30804/2018, Cass. n. 29363/2018, Cass.28/11/2019 del 31128), in forza della quale è stato ritenuto che dalla natura autonoma (rispetto all'originario obbligo retributivo datoriale) e previdenziale della prestazione erogata dal fondo di garanzia non deriva l'effetto di totale inibizione dell'accertamento giudiziale degli elementi soggettivi ed oggettivi da cui nasce l'obbligo di tutela assicurativa, né la impossibilità per l'INPS di contestare, a seguito dell'ammissione al passivo della procedura concorsuale, la ricorrenza degli elementi interni alla fattispecie previdenziale, ai sensi dell'articolo 2 legge 297/1982; ai fini dell'attribuzione al lavoratore del beneficio in discussione, pertanto, non deve reputarsi sufficiente che il credito per le retribuzioni sia stato ammesso al passivo della procedura concorsuale - contrariamente a quanto ritenuto della sentenza impugnata - ma occorre autonomamente accertare la ricorrenza dei presupposti oggettivi (in particolare, per quanto qui rileva, temporali) della obbligazione previdenziale, come fissati dall'articolo 2 D.
Lgs. 80/1992, mediante accertamento in fatto che viene demandato al giudice del merito in sede di rinvio» (di recente, anche Cass. n. 23467/2024 ed i precedenti ivi citati). I Giudici territoriali non si sono conformati ai suddetti principi, avendo, di converso, sostenuto che l’ammissione del credito al passivo fallimentare in via definitiva precludeva ex se all’Inps, avesse o meno partecipato all’accertamento in sede fallimentare, di sollevare qualsivoglia contestazione. La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata in relazione alla prima ragione di censura, assorbito il secondo motivo, con rinvio alla stessa Corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di questo giudizio.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà