Cassation court remands family business case to lower court for hearing on labor activity prevalence and mandate compatibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the appeal against the Second Instance Court's finding of a family business and the resulting liquidation order. The lower court established the existence of a family business based on continuous labor and asset growth, awarding the husband 60% of profits and business increments. The Court of Cassation deemed the procedural objections inadmissible and reserved the substantive issues regarding the prevalence of labor activity and the compatibility of power of attorney with family business status for a public hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 230-bis c.c.; Art. 112 c.p.c.: The Court of Cassation holds that questions regarding the prevalence of labor activity within a family business and the compatibility of a general power of attorney with the family business institution must be examined in public hearing to establish nomofilactic principles.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6877-2023 proposto da: IMPRESA PRATTICHIZZO ANNA MARIA DI PRATTICHIZZO ANNA MARIA, in persona del suo titolare, anche in proprio, rappresentati e difesi dagli avvocati FEDERICA PATERNO', PAOLO IASIELLO, FRANCO TOFFOLETTO, RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, MADDALENA PAROLETTI; -ricorrenti - contro DIMMITO MATTEO, rappresentato e difeso dagli avvocati BIAGIO CARTILLONE, ALESSIO STANZIONE; -controricorrente – avverso la sentenza n. 479/2022 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/09/2022 R.G.N. 227/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere Dott.
GUALTIERO MICHELINI. Oggetto IMPRESA FAMILIARE – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL’IMPRESA E AGLI INBCREMENTI DELL’AZIENDA - LIQUIDAZIONE R.G.N.6877/2023 Cron. Rep. Ud15/10/2025 RILEVATO CHE 1.il Tribunale di Milano respingeva il ricorso di Matteo Dimmito volto ad accertare l’esistenza di un’impresa familiare con la moglie Anna Maria Prattichizzo, dal 1984 al mese di luglio 2016; svolta istruttoria testimoniale, escludeva l’esistenza di un’impresa familiare tra i coniugi per l’assenza di prova circa i requisiti ex art. 230-bis c.c., in particolare la continuità, prevalenza ed esclusività dell’attività lavorativa svolta da Matteo Dimmito all’interno dell’impresa, e l’esistenza di utili da distribuire o di incrementi aziendali; 2.in riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano, svolta CTU contabile, dichiarava la sussistenza di un’impresa familiare tra le parti dal 1984 al luglio 2016; dichiarava la cessazione dell’impresa familiare; dichiarava che l’ammontare degli utili conseguiti dal 1984 al luglio 2016 e dei beni acquisitati con essi era di € 1.869.315; dichiarava che l’incremento dell’azienda dal 1984 al luglio 2016 era di € 5.350.000; dichiarava il diritto di Matteo Dimmito, quale partecipe all’impresa familiare, alla quota del 60% degli utili dell’impresa familiare e dei beni acquistati con essi e degli incrementi dell’azienda, come sopra indicati; condannava Anna Maria Prattichizzo al pagamento in favore di Matteo Dimmito di una somma pari al 60% degli importi sopra indicati. 3.in particolare, la Corte distrettuale osservava che: -la fattispecie prevista dalla norma - residuale, in quanto mira a coprire le situazioni di apporto lavorativo all’impresa del congiunto (parente entro il terzo grado o affine entro il secondo) non rientranti nell’archetipo del rapporto di lavoro subordinato o per le quali non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione e a confinare in un’area limitata il lavoro familiare gratuito -può essere riconosciuta in giudizio quando concorrono due condizioni:
a) la prova dello svolgimento di un’attività di lavoro continuativa, nel senso che la stessa deve essere regolare e costante, e non saltuaria, anche se non necessariamente a tempo pieno;
b) la prova dell’accrescimento della produttività dell’impresa, procurato dal lavoro del partecipante, necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi; - non è invece richiesta, a differenza di quanto ri tenuto dal primo giudice, la prevalenza né tantomeno l’esclusività dell’attività lavorativa del familiare all’interno della famiglia; -era irrilevante, lo svolgimento da parte di Matteo Dimmito di altre attività lavorative, in particolare l’aver prestato nel tempo attività come amministratore della società SPM s.r.l., come amministratore unico della Cooperativa Posteggiatori “Assago”, come presidente della società Cooperativa Posteggiatori Vimodresi; - considerati gli esiti dell’istruttoria dibattimentale e la documentazione versata in atti, poteva ritenersi accertato che l’appellante avesse dedicato all’impresa della moglie le proprie energie lavorative con impegno regolare e costante; -non era condivisibile la valutazione del primo giudice che le procure (generali, dalla moglie al marito) fossero espressione di una volontà dei due coniugi contraria alla costituzione di un’impresa familiare; al contrario, il conferimento delle procure, tra l’altro intervenuto oltre undici anni dalla costituzione dell’impresa individuale, lungi dall’esprimere la volontà di non costituire un’impresa familiare, rappresentava invece lo strumento attraverso il quale Matteo Dimmito aveva continuato a collaborare nell’impresa familiare fattivamente e in maniera costante; -il conferimento di procura generale non è incompatibile con la collaborazione del familiare a favore dell’impresa familiare; - essendo emerso dall’istruttoria svolta l’impegno di Matteo Dimmito a favore dell’impresa familiare in percentuale superiore a quello di Annamaria Prattichizzo, stimabile nel 60%, in tale percentuale andava dichiarata la partecipazione del primo agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi e agli incrementi dell’azienda;
4. avverso la sentenza d’appello ricorre la ditta Annamaria Prattichizzo con otto motivi; resiste con controricorso Matteo Dimmito; entrambe le parti hanno depositato memorie; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza; CONSIDERATO CHE 1.con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 342, 434 e 101 c.p.c. in relazione all’inammissibilità dell’appello proposto da Matteo Dimmito, nonché per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. per motivazione omessa o apparente con riferimento alla corrispondente eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla difesa dell’Impresa Prattichizzo; 2.con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di Appello pronunciato su una questione (quella della necessità giuridica che l’attività svolta a favore dell’impresa familiare sia prevalente rispetto ad altre attività del richiedente) che non era stata devoluta alla sua cognizione dall’atto di appello; 3.con il terzo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c., per avere il giudice di appello escluso che la norma indicata richieda la prevalenza dell’attività prestata dal collaboratore nell’impresa del congiunto rispetto ad altre sue attività; 4.con il quarto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c. per avere la sentenza impugnata ritenutoconfigurabile un’impresa familiare, istituto di carattere residuale, pur in presenza di altro rapporto voluto dalle parti (mandato con rappresentanza risultante da due procure generali, quella del 1995 e la procura institoria del 2011, conferite dalla titolare dell’impresaa Matteo Dimmito), anche alla luce della presunzione dionerosità del mandato ; 5.con il quinto motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per omessa motivazione, in violazione dell’art. 132, n. 4 , c.p.c., sulla questione decisiva della mancanza di prova idonea a distinguere l’attività svolta da Matteo Dimmito a favore dell’impresafamiliare da quella svolta nell’interesse delle tre società di cui eraamministratore; 6.con il sesto motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione dell’art. 230-bis c.c. con riguardo alla liquidazione della quota riconosciuta a Matteo Dimmito sugli utili dell’impresa familiare; 7.con il settimo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte territoriale pronunciata sulla domanda subordinata di Matteo Dimmito di liquidazione della sua quota di partecipazione nell’impresa familiare in denaro, senza esaminare la domanda principale che prevedeva la divisione in natura degli immobili e degli altri cespiti della stessa impresa; 8.con l’ottavo motivo, deduce (art. 360, n. 4, c.p.c.), in subordine, nullità della sentenza per mancanza assoluta della motivazione in ordine al rigetto implicito della domanda principale di Matteo Dimmito di attribuzione della sua quota in natura; 9.il Collegio reputa opportuno l’approfondimento delle questioni sottese, in particolare, al terzo e quarto motivo (prevalenza dell’attività lavorativa svolta dal congiunto nell’impresa familiare, compatibilità o meno con l’istituto del conferimento di procura generale) in pubblica udienza, per il loro rilievo nomofilattico;
P.Q.