Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 32671/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to missing proof of service on liquidated partner CBS Srl.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32671/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court remanded the case to the lower court because the appellant failed to prove service of the appeal on CBS Srl, a liquidated partner in the lawsuit. The lower court previously rejected the claim that the appellant had an employment relationship with CBS, finding the project contract legitimate and lacking evidence of subordination. Consequently, the court ordered a new notification of the appeal to the liquidated entity to regularize the procedural standing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 291 c.p.c.; In cases involving multiple parties where one is in liquidation, failure to prove service of the appeal on that entity requires remand to allow proper notification.

Parole chiave

Generato dall'IA
litisconsorzio processuale notifica di ricorso società in liquidazione prova della notifica rinvio a nuovo ruolo Corte di Cassazione procedura civile contratto di subappalto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 291 c.p.c.
in liquidazione (già contumace e non costituita in questo giudizio); che ricorre una ipotesi di litisconsorzio processuale, cui si applica l’art. 291 c.p.c. (cfr.
art. 291 c.p
in liquidazione (già contumace e non costituita in questo giudizio); che ricorre una ipotesi di litisconsorzio processuale, cui si applica l’art. 291 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 16790/2025
Cass. n. 16790/2025); che pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo onde consentire la rinnovazione della notificazionedel ricorso ad opera della ricorrente nei confronti della controparte C.B.S.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 23217-2024 proposto da: LOMUSCIO ROSSANA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ; -ricorrente - contro RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A. (incorporante Mediaset Premium S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CRISTIANA DI LORETO, ERNESTO CAGGIANO, DANIELE INZANI; -controricorrente - nonchè contro MEGLIOQUESTO SALES S.R.L. già Planet Group s.r.l., C.B.S. S.R.L.S. in liquidazione.; -intimate - avverso la sentenza n. 1582/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2024 R.G.N. 2514/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Rilevato che la Corte d'appello di Roma, con la sentenza in atti, ha rigettato l'appello proposto da Lomuscio Rossana nei Oggetto R.G.N.23217/2024 Cron. Rep. Ud.14/10/2025 confronti di CBS Srl in liquidazione, Reti Televisive Italiane S.p.A. e CBS Srl avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto la domanda proposta da Rossana Lomuscio volta ad accertare l'illegittimità del contratto di appalto con la cooperativa Scriba soc. coop a r.l. e con Aloha soc. coop. a r.l. e la sussistenza di un unico rapporto di lavoro odi continuativi rapporti di lavoro con CBS Srl con condanna di quest'ultima società al pagamento della somma di euro 9178,95 a titolo retributivo; in ogni caso a sentire condannare Mediaset Premium S.p.A. in solido quale committente principale al pagamento di detto importo; accertare inoltre l'inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro con CBS Srl e disporre il ripristino alle dipendenze di CBS , oltre al pagamento della retribuzione globale di fatto dovuta, dalla data di messa in mora ovvero al pagamento di un'indennità nella misura massima di legge; a fondamento della decisione, la Corte d'appello ha ritenuto anzitutto che il rapporto di lavoro svolto dalla Lomuscio Rossana nei confronti di CBS con contratto di lavoro a progetto dovesse ritenersi legittimo perché non ricorrevano “elementi sufficienti dell’illegittimità dei contratti a progetto stipulati con CBS, contenendo il medesimo il progetto analiticamente descritto".

Per il resto non era accertato per chi lavorassero le persone presenti nell'ufficio ed a quale soggetto giuridico facesse capo il referente che controllava il lavoro; l'appartenenza delle attrezzature e del materiale a CBS era presunto dalla testimone solo sulla base dell'esistenza di una targa, le lavoratrici non avevano mai partecipato a riunioni con CBS; sulla base delle risultanze testimoniali non poteva ritenersi provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in capo a CBS e doveva ritenersi il rapporto di lavoro regolato sulla base dei contratti a progetto stipulati; non vi era prova che la Lomuscio avesse lavorato per Mediaset Premium o per la Planet Group; dovevano pertanto ritenersi indimostrati gli assunti attorei che trovano fondamento sulla base del dedotto rapporto di lavoro subordinato in capo a CBS e di contratti di appalto/subappalto di cui non era è stata dimostrata l'esistenza; contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Rossana Lomuscio con quattro motivi ai quali ha resistito Reti Televisive Italiane con controricorso.

CBS srl in liquidazione è rimasta intimata. Il Collegio all’esito della decisone ha autorizzato il deposito della motivazione nei successivi sessanta giorni. Considerato che non è presente in atti la cartolina di ritorno della raccomandata comprovante l’esito della notifica zione del ricorso effettuata dalla ricorrente Lomuscio Rossana a mezzo posta il 23/10/2024 nei confronti di C.B.S. s.r.l.s. in liquidazione (già contumace e non costituita in questo giudizio); che ricorre una ipotesi di litisconsorzio processuale, cui si applica l’art. 291 c.p.c. (cfr.

Cass. n. 16790/2025); che pertanto la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo onde consentire la rinnovazione della notificazionedel ricorso ad opera della ricorrente nei confronti della controparte C.B.S. s.r.l.s. in liquidazione. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo e dispone la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti di C.B.S. s.r.l.s.