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Ordinanza — n. 32669/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS regarding dismissal of employment relationship due to lack of subordination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32669/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claimant's arguments that the lower court failed to properly evaluate decisive facts or violated civil code provisions. The appellant argued the appellate court ignored the formal qualification of the relationships as subordinate and lacked sufficient reasoning, while INPS contended the worker was not effectively integrated into the companies' organization. The court ruled that the lower court's decision was based on a correct assessment of actual working conditions rather than mere formalities, finding no grounds for the procedural defects alleged.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 111 Cost. 3.1: The Supreme Court holds that mere lack of motivation does not constitute an error in proceeding unless it involves an absolute absence of reasons, apparent reasoning, or irreconcilable contradictions that render the decision's logic imperceptible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of motivation error in proceeding subordination of employment appellate court decision qualificazione del rapporto di lavoro professioni del settore assicurativo riconoscimento della cassa malati

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento all’art.
Art. 111 Cost. 3.1
5 c.p.c., è dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento all’art. 111 Cost. 3.1.
Art. 1321 c.c.
Art. 1324 c.c.
Art. 1325 c.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1371 c.c.
Art. 8 d.P.R. n. 818 del 1957
A fondamento del decisum, per quanto solo rileva in questa sede, ha, in primo luogo, negatol’operatività dell’ipotesi decadenziale di cui all’art. 8 del d.P.R.
Art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL.
art. 111 Cost
5 c.p.c., è dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento all’art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014
Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016
Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016
pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29685-2020 proposto da: DAMO PAOLA, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO POZZAe GIOVANNI BONINO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 132/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/03/2020 R.G.N. 393/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/10/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. Oggetto Contributi Disconoscimento rapporti di lavoro R.G.N.29685/2020 Cron. Rep. Ud.09/10/2025 RILEVATO CHE:

1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello principale dell’INPS e respinto quello incidentale della parte privata, ha rigettato le domande originarie da quest’ultima proposte e volte ad accertare la natura subordinata dei rapporti di lavoro disconosciuti dall’INPS. 1.1. A fondamento del decisum, per quanto solo rileva in questa sede, ha, in primo luogo, negatol’operatività dell’ipotesi decadenziale di cui all’art. 8 del d.P.R. n . 818 del 1957 che presuppone il riconoscimento della posizione assicurativa; ciò che, invece, erain discussione tra le parti e oggetto della lite. 1.2. Ha, poi , escluso la natura subordinata dei rapporti controversi( intercorrenti tra la ricorrente e le società indicate in atti), nonostante la formale qualificazione degli stessi come di lavoro subordinato.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso la parte in epigrafe, con due motivi. L’Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato. CONSIDERATO CHE:

3. Con il primo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., è dedotta omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, anche con riferimento all’art. 111 Cost. 3.1. Deduce la ricorrente che la Corte di appello sarebbe incorsa in una «serie di errori logici e interpretativi che [ … ] attengono alla mancata motivazione ed alla omissione di fatti pur oggetto di discussione». Il percorso argomentativo risulterebbe confuso e contraddittorio.

4. Con il secondo motivo , ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è dedotta la violazione degli artt. 1321,1324,1325,1362, 1371, 2094 e ss.c.c. in relazione alla statuizione di insussistenza delle caratteristiche della subordinazione.

5. Le censure si prestano ad una trattazione congiunta e sono inammissibili. 5.1. Il rilievo circa la carenza motivazionale della decisione impugnata omette di considerare che le Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno attribuito importanza solo al l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, tale da integrare un error in procedendo per nullità della sentenza. 5.2. Essa ricorre nel caso di « mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», di « motivazione apparente», di « contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili», di «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»; si è ulteriormente precisato che di «motivazione apparente» o di « motivazione perplessa e incomprensibile» può parlarsi laddove essa non renda «percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice»(Cass.

SS.UU. n. 22232 del 2016; v. pure Cass. SS.UU. n. 16599 del 2016). 5.3. Nessuna di tal i evenienze r icorre nella specie ove è ben percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale e fondato , per la qualificazione dei rapporti controversi, sulla prevalenza, rispetto al dato formale, di quello effettivo, ancorato cioè al concreto atteggiarsi degli stessi nel la fase del loro svolgimento. 5.4. A tal fine la Corte territoriale, avvalendosi di indici di fatto già ripetutamente apprezzati da questa Corte di legittimità come sintomatici della subordinazione, ha valorizzato , in negativo, l'elemento della eterodirezione.

Ha escluso cioè la sussistenza di un controllo della lavoratrice da parte de i responsabili delle società che, formalmente, figuravano come datrici di lavoroe, n ella sostanza, ha evidenziato l’assenza di un effettivoinserimento della ricorrente nell’organizzazione delle stesse. 5.5. Il secondo motivo, sub specie di violazione di legge , sollecita solo una diversa ricostruzione degli elementi di prova. Le critiche si collocano su unpiano generale e , in definitiva , contrappongono una soggettiva valutazione d egli elementi di causa al motivato apprezzamento della Corte territoriale, incentrato su plurimi e convergenti elementi che gli argomenti del ricorso non scalfiscono efficacemente. 5.6.

Per quanto innanzi, s egue l’inammissibilità del ricorso. Non si provvede sulle spese in difetto di sostanziale attività difensiva dell’Inps. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi deld.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, c