Italian Supreme Court dismisses appeal as judgment extinguished by failure to act within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the 40-day period to act after the proposal for judgment expired without a waiver or request for a decision. Although the appellant later submitted a purported acceptance of the lower court's ruling, the court found the supporting document lacked valid digital signatures and could not verify its authenticity. Consequently, the appeal was rejected on procedural grounds, and the appellant was ordered to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, co. 2 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The appeal is extinguished if the 40-day period following the proposal for judgment elapses without a waiver or request for a decision, rendering subsequent late submissions of acceptance invalid if their authenticity cannot be verified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12065/2023 R.G. proposto da : SCHILLACI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato TABACCO MARIA -ricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti CARUSO SEBASTIANO, LANZETTA ELISABETTA e CIRIELLO CHERUBINA -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 1387/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO CATANIA il 29/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il termine di giorni quaranta dalla comunicazione, avvenuta il 27.6.2025, della anzidetta proposta è scaduto il 6.8.2025, senza che a quella data fosse intervenuta rinuncia espressa della parte o richiesta di decisione ai sensi dell’art. 380- bis, co. 2, c.p.c.;
Ritenuto pertanto che, al 6.8.2025 , è maturata la fattispecie estintiva che impone di provvedere ai sensi dell’art. 391 c.p.c., sicché la successiva rinuncia al ricorso, depositata in data 11.8.2025,è priva di rilievo; Considerato altresì che, a quella rinuncia, rispetto alla quale si afferma esservi stata accettazione dell’INPS, è allegato un documento analogico che reca una stampigliatura analogica con la dizione di firma digitale, un nome che non è quello dei difensori dell’ente in causa e il logo INPS; Ritenuto che la paternità, l’efficacia e l’autenticità di tale accettazione sono del tutto insondabili e che non è stat o depositat o il documento contenente almeno la corrispondente firma digitale telematica, sicché non si può ritenere formalmente raggiunta valida dimostrazione dell’accettazione di quella pur tardiva rinuncia;
Ritenuto che, su tali complessivi presupposti, in questa sede non si possa che provvedere sulle spese nel senso di esprimere condanna a carico del ricorrente, come avvenuto negli analoghi precedenti sul medesimo contenzioso, ferma restando la possibilità per le parti di regolare diversamente tra loro tale punto, ove da esse ritenuto; Considerato il valore di causa e ritenuto di contenere la pronuncia nei minimi, tenuto altresì conto dell’assenza di una fase decisionale; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 1.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge.
Così d