Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, Valerio Pinese, did not respond to the lower court's proposal for case termination, while the respondent, Fata Informatica s.r.l., argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a formal waiver under the Civil Procedure Code, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the respondent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for extinction within forty days constitutes a waiver, resulting in the automatic extinction of the cassation appeal and the imposition of costs on the silent party.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16809/2024 R.G. proposto da: VALERIO PINSONE, domiciliato come in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pappalepore e Massimo Miracola, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro FATA INFORMATICA s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Massimo Pellacani con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 283/2024 emessa dalla Corte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a Numero registro generale 16809/2024 Numero sezionale 1031/2025 Numero di raccolta generale 32619/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 16809/2024 Numero sezionale 1031/2025 Numero di raccolta generale 32619/2025 Data pubblicazione 15/12/2025