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Ordinanza — n. 32586/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming appellate court omitted ruling on unjust enrichment claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32586/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Antonio D'Auria's appeal against the Naples Court of Appeal's dismissal of his claim for unpaid compensation. D'Auria argued the lower court failed to rule on his separate unjust enrichment claim under Article 2041 of the Civil Code, while ANM contended the request was merely a request for higher wages tied to employment status. The Court held that because the lower court explicitly addressed the unjust enrichment argument by finding no autonomous claim existed, no omission occurred.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.; Art. 2041 c.c.: The Supreme Court's review for omitted rulings requires a clear indication of the specific claim; if the lower court addresses the substance of the request even if rejecting it as part of another claim, no omission is found.

Parole chiave

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omitted ruling unjust enrichment appellate procedure civil code supreme court review branca d'attività con diritto all'indennità pagamento del subappaltatore indennità giornaliera differita

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.
c.c., con conseguente nullità della sentenza d'appello impugnata (e del relativo procedimento) per omessa pronuncia in relazione alla pretesa di merito azionata (art. 360, co.1, n.
Art. 2041 c.c.
Art. 2042 c.c.
Art. 99 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
art. 2041 c.c
art. 36 Cost
Ha infatti statuito che ogni richiamo alle disposizioni quali l’art. 36 Cost.
art. 2126 c.c

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 8053/2014 della Corte di Cassazione
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24153-2021 proposto da: D'AURIA ANTONIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRA INGANGI; -ricorrente - contro A.N.M. - AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE FERRARO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1597/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/04/2021 R.G.N. 4392/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE Oggetto R.G.N.24153/2021 Cron. Rep. Ud14/10/2025 La Corte di appello di Napoli aveva rigettato l’appello di D’Auria Antonio avverso la decisione con cui il tribunale locale aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di ANM-Azienda Napoletana Mobilità spa (ANM), diretta ad ottenere il riconoscimento dell’attività svolta per la società, dal 1.9.2013 al 24.3.2014 con il diritto a percepire la somma di E.21.744,00. La corte di merito aveva ritenuto, concordemente al tribunale, che, all’esito della prova testimoniale svolta, non fosse stata provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

La corte aveva altresì ritenuto infondata la doglianza concernente l’omessa pronuncia sulla domanda avanzata ai sensi dell’art. 2041 c.c., di indebito arricchimento, che avrebbe giustificato la richiesta di pagamento della somma in questione, valutando cheil D’Auria aveva invocato la suddetta disposizione in relazione al trattamento economico spettante nell’ambito delle domande di riconoscimento della subordinazione e della collaborazione, e non a titolo autonomo. Pertanto, la corte riteneva che nessuna omissione fosse in tal senso riscontrabile.

Avverso detta decisione il D’Auria proponeva ricorso, anche coltivato con successiva memoria, cui resisteva con controricorso ANM-Azienda Napoletana Mobilità spa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 409 n. 3, 439 e 427 c.p.c.,2222, 2225, 2229 e ss. c.c., con conseguente nullità della sentenza d'appello impugnata (e del relativo procedimento) per omessa pronuncia in relazione alla pretesa di merito azionata (art. 360, co.1, n. 4 c.p.c.). Parte ricorrente lamenta che la Corte di Appello, al pari del Tribunale, fermandosi al solo dato formale, non si era curata di comprendere l'effettivo contenuto sostanziale della domanda, la quale, anche se eventualmente non riconducibile ad una prestazione parasubordinata ex art. 409 n. 3 c.p.c., riguardava comunque il compenso ad ogni modo dovuto in relazione all'attività professionale prestata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222, 2225, 2229 e ss .c.c ..

La doglianza è inammissibile poiché con il richiamo alla violazione di legge, in sostanza, si censura la mancata valutazione della domanda posta, una omessa pronuncia, evidenziando che l’oggetto era il pagamento delle somme richieste in ragione del lavoro svolto. Si deve preliminarmente osservare che il motivo non contiene l’originaria domanda e neppure come sia stato formulato, a riguardo, il motivo di appello (e di primo grado), non consentendo, per la carente specificazione, una valutazione sulla effettiva domanda e sulla eventuale omissione denunciata.

Peraltro, deve soggiungersi che, in tema di ricorso percassazione, l'erronea interpretazione delladomande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dalgiudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altrogiudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. (Cass.n. 13439/2025) Il motivo si appalesa inammissibile. 2)- Con la seconda censura si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99; 112 e 409, n. 3 c.p.c. (in relazione all'art.360, co.1, n. 3 c.p.c.), poiché la corte d’appello aveva ritenuto che l'attività espletata dal ricorrente non sarebbe stata meritevole di essere retribuita in assenza di prova della sussistenza di una collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3, c.p.c.

Deve precisarsi che la corte territoriale, dopo aver richiamato i principi in tema di accertamento e sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, ha esaminato, alla luce di quelli, le risultanze istruttorie acquisite ed in particolare l’esito della prova testimoniale, addivenendo alla esclusione di sufficienti elementi utili a dar prova della continuità del rapporto in esame e delle caratteristiche tipizzanti la subordinazione e/o collaborazione. L’attuale censura, pur richiamando il vizio di violazione di legge, in realtà mira ad una ri-valutazione delle risultanze istruttorie e documentali, non consentita in questa sede.

Invero la censura posta individua una serie di documenti ( pg. 13 ricorso) che avrebbero dovuto essere meglio valutati dal giudice del merito in quanto asseritamente capaci di dar prova della fondatezza della domanda. Al riguardo questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass.nn. 8758/017-18721/2018).

Inoltre l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo neppure trovare sponda sul versante dell’esame della motivazione e della sua denunciata carenza e contraddittorietà, in quanto le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053/2014 hanno chiarito che “La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione”.

L’assenza di precise indicazioni inerenti una delle ipotesi sopra enunciate rende comunque inammissibile la censura. 3)-Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99; 112 c.p.c., 2041 e 2042 c.c. in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c. per aver, la corte di merito, “negato il diritto del ricorrente al pagamento dell'incarico ricoperto e delle mansioni svolte in applicazione dell'art. 2041 c.c.,” Deve ulteriormente precisarsi, come già evidenziato, che la corte di merito, nella impugnata sentenza, ha affrontato il tema relativo alla richiesta applicazione del disposto dell’art. 2041 c.c., escludendo che ci fosse una domanda intal senso posta.

Ha infatti statuito che ogni richiamo alle disposizioni quali l’art. 36 Cost. all’art. 2126 c.c. e 2041 c.c., era indirizzato a rappresentare il trattamento economico spettante, ma non il titolo a cui era richiesto tale trattamento, invece collegato alla prestazione subordinata o di collaborazione. Siffatta interpretazione data alla domanda in origine posta non è confutata da altra differente allegazione in quanto il motivo in esame non contiene neppure l’originario ricorso, necessario per eventualmente contestare l’interpretazione data e sostenere la censura.

Per tutti questi motivi il ricorso deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E.3.500,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo d