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Ordinanza — n. 32585/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific request regarding codatoriality and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32585/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Castaldi against the Second Instance Court's decision denying her claim for a subordinate employment relationship. The court found the appeal inadmissible because it failed to explicitly request the recognition of codatoriality with Alleanza Assicurazioni, a necessary party, despite the lower court's refusal to extend the contradiction to that entity. Furthermore, the court held that mere economic-functional links between group companies do not automatically create a joint employer relationship without a specific, documented claim. Consequently, the appeal was dismissed as lacking the necessary procedural foundation and substantive arguments.

Regesto Legislator

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Art. 69 bis, 1^ comma, D.Lgs n. 276/2003; Art. 163 c.p.c.: The presumption of a collaborative relationship does not apply to regulated professions, and the recognition of codatoriality requires a specific, explicit request and the inclusion of all relevant group companies in the contradiction.

Parole chiave

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codatoriality subordinate employment collaborative relationship procedural admissibility group companies contradictory parties insurance intermediaries professioni del settore assicurativo

Disposizioni normative citate

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Art. 69 bis, 1^ comma, D.Lgs n. 276/2003
La corte d’appello aveva valutato corretta la statuizione del tribunale secondo cui era stata ritenuta inapplicabile la presunzione di cui all’art. 69 bis, 1^ co., per la espressa esclusione contenuta nel terzo comma del medesimo articolo.
Art. 163 c.p.c.
Art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente del
artt. 69 bis d.lgs. n. 276/2003
RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 69 bis d.lgs. n. 276/2003; artt.109,110, e 111 d.lgs n.
art. 437 c.p
2)-Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 6664/2019
Cass.n. 267/2019
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11550-2021 proposto da: CASTALDI NATALIA RACHELE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURIZIO COLANGELO; -ricorrente - contro ALFUTURO SERVIZI ASSICURATIVI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati ARTURO MARESCA, MARIASTELLA TONELLI; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - Oggetto R.G.N.11550/2021 Cron.

Rep. Ud14/10/2025 avverso la sentenza n. 563/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 392/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE La corte di appello di L’Aquila aveva respinto l’appello di Castaldi Natalia Rachele avverso la decisione con cui il tribunale aveva rigettato la sua domanda diretta ad accertare la sussistenza un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in ragione dei presupposti di cui all’art. 69 bis del D.lgs n. 276/2003, nei confronti di Al Futuro Servizi assicurativi srl,e dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1.1.2013 o altra data successiva.

La corte d’appello aveva valutato corretta la statuizione del tribunale secondo cui era stata ritenuta inapplicabile la presunzione di cui all’art. 69 bis, 1^ co., per la espressa esclusione contenuta nel terzo comma del medesimo articolo. In particolare, riteneva che la presunzione non fosse operativa, inoltre, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, in relazione “alle prestazioni lavorative svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizionead un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni”.

Nello specifico, evidenziava che la ricorrente era iscritta al registro RUI (Registro Unico degli Intermediari) per lo svolgimento di attività professionale di intermediazione assicurativa, a nulla rilevando che tale iscrizione non fosse stata anticipata da un esame di stato ma solo da una valutazione dell’autorità pubblica preposta (IVAS) circa la presenza deirequisiti legittimanti. La corte riteneva inoltre inammissibile la domanda relativa al riconoscimento di un unico centro di imputazione riferibile ad Al Futuro e alla società Alleanza Assicurazioni spa, nonché all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima, in quanto tale deduzione non era stata fatta nel ricorso originario, non essendo stata evocata in giudizio la società Alleanza e neppure allegata la circostanza dell’unico centro di imputazione.

Avverso detta decisione proponeva ricorso la Castaldi cui resisteva con controricorso la società Al Futuro. RAGIONI DELLA DECISIONE 1)-Con il primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 69 bis d.lgs. n. 276/2003; artt.109,110, e 111 d.lgs n. 209/2005; artt. 21 25 reg. Isvap. Con tale motivo è lamentata la interpretazione data dalla corte di merito circa la valenza della iscrizione al RUI (Registro Unico degli Intermediari) a seguito di determinazione dell’IVASS. In particolare, si lamenta che tale iscrizione richieda una valutazione assimilabile all’esame di stato ai fini della esclusione di cui al comma 3 dell’art. 69-bis, trattandosi, invece, di un inserimento nel Registro subordinato alla sola istanza dell’interessato completa di attestazione della presenza del requisito di onorabilità e di non dipendenza dalla amministrazione pubblica.

Il motivo risulta infondato in quanto il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi è tenuto e controllato dall’IVASS, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, subentrato in tutte le funzioni, competenze e i poteri dell’ISVAP in forza del D.L. 95/2012, conv. dalla L. 135/2012 ed ai fini dell’iscrizione al RUI è necessario il possesso dei requisiti legislativamente previsti (si v. artt. 109 e sgg. D. Lgs. 209/2005). Inoltre, secondo le previsioni del Regolamento ISVAP del 5 ottobre 2006, come modificato con Regolamento IVASS n. 8 del 3 marzo 2015, ai fini dell’iscrizione al RUI, l’IVASS valuta i presupposti normativamente richiesti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa (art. 21 Regolamento) e:

“L’ISVAP (oggi IVASS) procede all’iscrizione nel registro sulla base dell’istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica se espressamente richiesto, l’intervenuta iscrizione, con l’indicazione della data di decorrenza e del numero assegnato. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’ISVAP comunica agli istanti il preannuncio di rigetto della domanda, con l’indicazione dei motivi e la fissazione di un termine per l’eventuale integrazione, decorso inutilmente il quale provvede al rigetto definitivo.

Qualora l’istruttoria sia relativa a soggetti da iscrivere nelle sezioni C od E, le imprese o gli intermediari istanti provvedono tempestivamente a dare notizia agli interessati del rigetto della domanda” (art. 25, Regolamento). In linea con quanto previsto dal DM attuativo della norma di legge, l’IVASS svolge quindi una valutazione dei presupposti legittimanti lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa. In ragione di tali presupposti la valutazione della corte territoriale risulta essere correttamente assunta. Non dirimente, in quanto assorbita dalla precedente statuizione, risulta poi la questione circa l’accertamento del requisito della subordinazione, la cui insussistenza, accertata dal tribunale e non oggetto di impugnazione, è stata richiamata dalla società controricorrente al fine di supportare la genuinità del rapporto intercorso tra le parti.

L’esclusione della presunzione di cui all’art. 69 bis ,1°co, per quanto stabilito nel terzo comma del medesimo articolo (applicabile ratione temporis), determina la non operatività della invocata presunzione, quale unico oggetto dell’attuale contendere. 2)-Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c. (art. 360 n. 4 c.p.c.) Con la doglianza si lamenta l’erroneità della statuizione che ha ritenuto l’inammissibilità della domanda relativa al riconoscimento di un unico centro di imputazione riferibile ad Al Futuro e alla società Alleanza Assicurazioni spa, ed all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima.

La corte territoriale, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva erroneamente ritenuto che tale deduzione non fosse stata fatta nel ricorso originario, non essendo stata evocata in giudizio la società Alleanza e neppure la circostanza dell’unico centro di imputazione. Con il motivo di censura sono richiamate le dichiarazioni testimoniali per assumere che la sottoposizione alla società Alleanza era risultata nel giudizio e dunque non poteva ritenersi domanda nuova. Occorre ribadire il principio già esplicitato da questa Corte, secondo cui Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale ( Cass.n. 6664/2019).

Il principio chiarisce la presenza nel processo, quale necessario contraddittore, di ogni soggetto cui si intende rivolgere la domanda, oltre che la esplicita domanda rivolta nei confronti di tutti i contraddittori. Pertanto, rispetto alla statuizione della corte territoriale circa l’assenza di un diretto coinvolgimento processuale della Alleanza Assicurazioni spa e l’assenza della domanda diretta al riconoscimento della ipotesi di codatorialità, la censura in esame avrebbe dovuto contraddire ciò con la specifica indicazione, nel motivo, di dove e come fossero presenti tali elementi nel ricorso in origine proposto.

Ciò non è dato riscontrare nella doglianza, ove solo si allegano argomentazioni circa la esistenza di rapporti tra le società che avrebbero dovuto “indurre” il giudice a ritenere presente la domanda sin dall’origine. Siffatto argomentare è privo di fondamento allorchè si deve considerare che Il collegamento economico-funzionale tra imprese di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta e non determina "ex se" l'estensione degli obblighi inerenti al rapporto di lavoro con una di esse alle altre dello stesso gruppo, mentre la codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo (Cass.n.267/2019.

Il principio evidenzia dunque la necessità, intanto di considerare singolarmente le società in ipotesi collegate, con la doverosa estensione del contraddittorio a ciascuna di esse, e la ulteriore necessità di specifica e documentata domanda volta ad accertare l’eventuale codatorialità. La indicazione di tutto ciò è assente nella censura in esame. Peraltro, atteso l’accertamento negativo circa la sussistenza di elementi indicativi di un rapporto di lavoro subordinato, il motivo si appalesa anche assorbito da tale accertamento. Il ricorso deve essere complessivamente rigettato.

Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente del