Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32583/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of autosufficiency and failure to raise non-objection issues at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32583/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the appeal filed by two former employees against a lower court ruling that rejected their claim for a subordinate employment relationship with ENEL. The appellants argued that the hardware and software they used belonged to the client, but the appellate court had already addressed the 'non-objection' principle regarding their work organization. The court declared the appeal inadmissible because the appellants failed to provide the specific procedural acts required to prove non-objection and did not raise this specific issue in their second-instance appeal, violating the principle of autosufficiency.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115 c.p.c.; Art. 360 c.p.c., n. 2: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible if the appellant fails to meet the specific burden of proving non-objection by citing relevant procedural acts, and if issues regarding the non-objection principle were not properly raised in the second-instance appeal.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-objection principle autosufficiency of appeal procedural inadmissibility second instance appeal judicial review standards pagamento del subappaltatore lavoro sottoposto ad autorizzazione mercede dell'appaltatore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115 c.p.c.
per avere la Corte territoriale escluso la rilevanza della conformazione della prestazione degli addetti attraverso procedure amministrative ed informatiche utilizzate sia da dipendenti di ENEL spa che da dipendenti dell’appaltatrice, nonché “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c.
Art. 360 c.p.c., n. 2
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 13, co. 1 quater
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater,
art. 115 c.p
per avere la Corte territoriale escluso la rilevanza della conformazione della prestazione degli addetti attraverso procedure amministrative ed informatiche utilizzate sia da dipendenti di ENEL spa che da dipendenti dell’appaltatrice, nonché “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. ord. n. 15058/2024
(Cass. ord. n. 15058/2024;
Cass. ord. n. 12840/2017
Cass. ord. n. 12840/2017; Cass.
Cass. n. 16655/2016
12840/2017; Cass. n. 16655/2016).
Cass. n. 6762/2021
Infine va evidenziato che, qualora un motivo di appello fosse mancato su tale questione, sul punto si sarebbe formato il giudicato implicito interno (Cass. n. 6762/2021).
Cass. n. 873/1968
Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello (in termini Cass. n. 873/1968; Cass.
Cass. n. 17834/2013
873/1968; Cass. n. 17834/2013; Cass.
Cass. n. 14434/2019
17834/2013; Cass. n. 14434/2019; Cass.
Cass. n. 23059/2024
14434/2019; Cass. n. 23059/2024).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2312/2024r.g., proposto Grazioli Sara e Boaretto Riccardo, elett. dom.tiin Viale G. Mazzini n. 123, Roma, rappresentatie difesi da gli avv. ti Benedetto Spinosa e Mara Ticconi . ricorrenti contro Servizio Elettrico Nazionale spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Girolamo da Carpi n. 6, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiFurio Tartaglia, Stefano Mattei e Carmine Perrotta. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roman. 1908/2023 pubblicata in data 10/07/2023, n.r.g. 920/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/10/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. FATTI DI CAUSA 1.-Sara Grazioli e Riccardo Boaretto avevano lavorato per System Data Center spa dal 13/10/2011 al 31/12/2012 in virtù di vari contratti a progetto e poi, fino al 31/12/2013, di contratti di apprendistato professionalizzante. Deducevano di essere stati utilizzati sempre da ENEL spa sulla base dell’appalto da questa conferita alla loro formale datrice di lavoro. Allegavano OGGETTO: appalto di servizi - genuinità o illiceità -oneri probatori dei dipendenti dell'appaltatore l’illiceità o comunque la non genuinità dell’appalto, poiché i mezzi hardwaree softwareda loro utilizzati erano di proprietà della committente; per circa sei mesi avevano ricevuto da dipendenti di ENEL spa la necessaria formazione professionale; avevano lavorato all’interno della sede della loro datrice di lavoro, ma avevano utilizzato computer di proprietà di ENEL spa; all’interno della sede della loro datrice di lavoro era sempre presente un dipendente di ENEL spa, il quale, tramite un pc portatile collegato ai sistemi ENEL,rendeva accessibili agli operatori determinati files, che, una volta lavorati, consentivano la generazione di fattura per clienti di ENELspa; per fatture di importo superiore ad euro 5.000,00 avevano necessità di ottenere l’autorizzazione da dipendenti di ENELspa, i quali, se del caso, indicavano anche le modifiche da apportare alla fattura.

Pertanto adìvano il Tribunale di Roma per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di ENEL spa dal 13/10/2011, nonché l’ordine a tale società di riammetterli in servizio con la conseguente regolarizzazione dei loro rapporti di lavoro. 2.-Costituitosi il contraddittorio, assunte le prove testimoniali ammesse, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dai due lavoratori. Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) l’aspetto organizzativo è certo meno rilevante negli appalti labour intensive, ma non assente;

b) il dato del rischio di impresa è stato correttamente valutato dal Tribunale, che ha fatto riferimento al corrispettivo previsto nell’appalto come legato non alle ore di lavoro, e quindi al tempo impiegato, bensì al risultato complessivo e al tipo di interventi che sarebbero stati richiesti, ed ha valorizzato quella clausola volta a premiare o punire l’appaltatore nel caso di risultati rispettivamente superiori o inferiori a quelli attesi (punto 2.11 del contratto);

c) la committente ha altresì provato che, in un’occasione, ha applicato la penale (doc. 12);

d) l’appaltatrice utilizzava propri locali aziendali, con i connessi costi di gestione;

e) l’appaltatrice si era impegnata ad utilizzare proprie macchine hardware e proprie infrastrutture di rete idonei per l’uso, da remoto, dei programmi della committente;

f) tali profili, evidenziati dal Tribunale, non sono stati contestati dagli appellanti;

g) il Tribunale ha esposto puntualmente le ragioni di fatto e di diritto della sua decisione nelle sedici pagine di motivazione, in cui ha analizzato gli elementi fattuali e giuridici della fattispecie;

h) quanto alla messa a disposizione dei propri mezzi da ENEL spa , il Tribunale ha condivisibilmente spiegato che ciò avvenne solo per i primi cinque o sei mesi, inclusa la fase iniziale di formazione, e che si trattò di un prestito, tanto che quegli apparecchi vennero poi restituiti verso marzo-aprile del 2012;

i) tale circostanza è stata espressamente confermata dal teste Pietro Basso e trova riscontro nello scambio di messaggi intercorsi a marzo 2012 fra le due società, aventi ad oggetto appunto la restituzione di tali apparecchi;

j) il preteso favor lavoratoris non ha cittadinanza nel nostro ordinamento quanto all’onere della prova;

k) nessuna valenza può avere l’iniziale formazione impartita da dipendenti di ENELspa, poiché essa non implica alcuna potestà organizzativa e di gestione del personale dipendente dell’appaltatore, posto che durante la formazione non viene svolta attività lavorativa, salvo ad exemplum, e si fornisce al personale solo le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per potere poi concretamente operare;

l) gli stessi appellanti ammettono poi che nel caso in cui si bloccasse la password, dovevano rivolgersi ad ENEL spa tramite il proprio team leader, sicché non avevano contatti diretti con gli uffici informatici della committente; m)per il resto gli appellanti non confutano l’argomentazione del Tribunale sul ruolo dei dipendenti ENEL all’inizio della giornata, volto a consentire agli appellanti di accedere a dati riservati in possesso di ENEL e riferiti ai clienti di quest’ultima;

n) infine gli appellanti non affrontano neppure il profilo della spendita del potere conformativo della prestazione da parte della committente, profilo invece decisivo che gli appellanti non risolvono a proprio favore e che invece sarebbe stato necessario (Cass. n. 18207/2020). 4.-Avverso tale sentenza Grazioli Sara e Boaretto Riccardo hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 5.-Servizio Elettrico Nazionale spa ha resistito con controricorso. 6.-Le parti hanno depositato memoria. 7.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrenti lamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 20-29 d.lgs. n. 276/2003, 1655 ss. c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la circostanza per cui l’iniziale formazione era stata loro impartita dalla committente. Il motivo è a tratti inammissibile, a tratti infondato. E’ inammissibile laddove, nella prima parte dello sviluppo delle censure, i ricorrenti si limitano a riportare principi affermati da questa Corte e poco più avanti affermano che da tali principi deriverebbe che “per i casi di somministrazione a tempo indeterminato esista una ‘presunzione semplice’di illiceità dell’appalto, quando in un caso previsto dalla legge di liceità del ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato si faccia invece ricorso all’appalto” (v. ricorsoper cassazione, p. 10, ult.cpv.).

Trattasi di un’inferenza che non solo non ha alcuna pertinenza rispetto a quanto motivato dai Giudici d’appello, ma è comunque infondata. Infatti, la distinzione tra le due figure attiene all’esistenza di un rischio di impresa, proprio dell’appalto e tipicamente riferito ad un risultato, sia esso un’opera o un servizio, oggetto dell’obbligo assunto dall’appaltatore, da realizzare con la propria organizzazione imprenditoriale. E’ poi infondata, laddove i ricorrenti affermano che “la formazione, in qualsiasi forma, impartita dal committente, è coerente con la somministrazione ma non con l’appalto”.

In tal senso essi obliterano un dato fondamentale, ossia che l’appalto può riguardare anche un servizio destinato ad integrarsi necessariamente nell’organizzazione e nell’attività imprenditoriale del committente. Proprio in ragione di ciò può rivelarsi necessario –come accertato in fatto daigiudici di merito – che il committente, nella fase di avvio dell’esecuzione dell’appalto, curi la formazione dei dipendenti dell’appaltatore, al fine di assicurarsi l’utilità dell’opera o del servizio che l’appaltatore si è obbligato a realizzare. 2.-Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. i ricorrentilamentano “violazione e falsa applicazione” degli artt. 20 - 29 d.lgs. n. 276/2003, 1655 ss. c.c. per avere la Corte territoriale escluso la rilevanza della conformazione della prestazione degli addetti attraverso procedure amministrative ed informatiche utilizzate sia da dipendenti di ENEL spa che da dipendenti dell’appaltatrice, nonché “violazione e falsa applicazione” dell’art. 115 c.p.c. per avere omesso di considerare non contestate le circostanze oggetto dei capitoli da 18 a 20 del ricorso di primo grado.

Il motivo è inammissibile. Contrariamente all’assunto dei ricorrenti, la Corte territoriale, nella parte finale della sua motivazione, ha espressamente affermato che gli appellanti non avevano affrontato “efficacemente neppure il profilo della spendita del potere conformativo della prestazione degli appellanti da parte della committente, profilo decisivo che gli appellanti non risolvono a proprio favore” (v. sentenza impugnata, p. 16). Dunque, contrariamente alla doglianza, la Corte non ha affatto escluso la rilevanza di questo profilo, ma ha ritenuto che in concreto la prova di questa asserita conformazione della prestazione lavorativa da parte di ENEL spa non fosse stata raggiunta.

Per il resto il motivo è inammissibile. Va infatti ribadito che, qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione del principio di non contestazione, ha lo specifico onere –ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare per intero o comunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio atto processuale nel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire a questa Cor te di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. ord. n. 15058/2024;

Cass. ord. n. 12840/2017; Cass. n. 16655/2016). Tale onere non è stato adempiuto. In ogni caso la “non contestazione”, per come prospettata dai ricorrenti, si sarebbe già verificata nel giudizio di primo grado. Ne deriva che l’omesso rilievo di questa “non contestazione” doveva già formare oggetto del motivo di gravame dinanzi ai Giudici d’appello. I ricorrenti non hanno indicato in quale punto del loro atto di appello abbiano proposto il motivo di gravame o comunque l’addebito al Tribunale di non aver ravvisato la predetta “non contestazione”.

Quindi anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Infine va evidenziato che, qualora un motivo di appello fosse mancato su tale questione, sul punto si sarebbe formato il giudicato implicito interno (Cass. n. 6762/2021). Deve, quindi, darsi continuità al consolidato principio secondo cui i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione.

Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l'atto di appello (in termini Cass. n. 873/1968; Cass. n. 17834/2013; Cass. n. 14434/2019; Cass. n. 23059/2024). 3.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori dilegge. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater,