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Ordinanza — n. 32485/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notices, upholding presumption of knowledge upon delivery to family member.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32485/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Giuseppe Olgiati's appeal against a tax collection notice, ruling that delivery to a family member living with the recipient creates a legal presumption of knowledge. The lower courts found all notices were properly served, and the appellant's arguments regarding unlisted PEC addresses or lack of formal notification were deemed inadmissible. Consequently, the court affirmed the lower court's decision to reject the opposition and dismissed the cassation appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 26, comma 1, seconda parte, d.P.R. n. 602/1973; Art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.: In tax collection proceedings, delivery of a notice to a family member cohabiting with the recipient presumes knowledge by the recipient, placing the burden of proof on the recipient to rebut this presumption.

Parole chiave

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tax collection notice presumption of knowledge family member delivery PEC address validity procedural nullity burden of proof notified to cohabitant notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973
82/2005 ed art. 26 - D.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità del procedimento ai sensi art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 366, n. 4, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
art. 276 c.p
per violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c.
artt. 139 c.p
violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 148 cpc e 160 cpc e dell’art 7 L n.890/1982 e violazione e falsa applicazione dell’art 26 - D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12/01/2024, n.1341
(Cass. 12/01/2024, n.1341).
Cass.09/02/2022, n.4160
Cass.03/07/2023, n.18684
Cass. 17/07/2024, n. 19677
Cass. 28/02/2024 , n. 5263
19677; Cass. 28/02/2024 , n. 5263; Cass., 09/01/2024, n.
Cass. 09/01/2024, n. 884
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19923-2023 proposto da: OLGIATI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TRIPODI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE; -controricorrente - nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente - Oggetto CARTELLE ESATTORIALI R.G.N.19923/2023 Ud.23/10/2025CC nonché contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 300/2023 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 33/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Dott.

RICCARDO ROSETTI. Rilevato che 1. Giuseppe Olgiati adiva il Tribunale di Busto Arsizio e, convenuti in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, INPS e INAIL, impugnava l’intimazione di pagamento, ricevuta il 29/10/2021, con riguardo alla cartella di pagamento n. 06820160094149291000 e a nove avvisi di addebito chiedendo di annullare il ruolo ed il debito sottostante l’estratto di ruolo stante la mancata notifica degli stessi e la intervenuta prescrizione. Gli Uffici ed Enti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale diBusto Arsizio rigettava la domanda del ricorrente accertando che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento risultavano ritualmente notificati, come provato documentalmente dalle parti opposte e valutando come inconferenti le ulteriori contestazioni relative alle notificazioni effettuate a mezzo posta e a mezzo Pec.

2. Giuseppe Olgiati proponeva appello avverso la sentenza; INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate Riscossione si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 300/2023 depositata in data 29/03/2023 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, rigettava integralmente l’appello.

3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe Olgiati articolando quattro motivi di impugnazione. INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituiti con distinti controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

4. La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità del procedimento ai sensi art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra Agenzia delle Entrate Riscossione ed Avvocatura Generale dello Stato del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato»; si critica la sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato il difetto di jus postulandie di formale costituzione della Agenzia delle Entrate Riscossione, perché assistita da avvocato del libero Foro.

2. Il motivo è infondato. Si consideri che in senso contrario sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale: in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenziadelle Entrate e l'Agenziadelle Entrate - R iscossione si avvalgono dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura; ne consegue che non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo diavvocati del libero foro quando la convenzione non riserva all'Avvocatura erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predetteAgenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto delle condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale dellibero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 31/10/2024, n.28199;

Cass. 10/06/2021, n. 16314 del 10/06/2021).

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce «nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt.132, co. 2, n. 4 c.p.c. ed art 118, co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c. frutto del difetto di motivazione della sentenza nel capo in cui ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità all’originale effettuato dal ricorrente sebbene, ineccepibilmente, avesse espressamente negatol’esistenza degli originali».

4. Il motivo è infondato: deduce, infatti, nullità della sentenza per omessa motivazione ma la sentenza impugnata non omette di motivare e specificamente tratta della questione, cita i principi di diritto rilevanti in materia di forma del disconoscimento ed esclude che il disconoscimento effettuato dalla odierna parte ricorrente fosse adeguato e specifico, per questa via non sussiste l’omissione della pronuncia, il difetto di motivazione e, in ultima analisi, la nullità denunciata.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 148 cpc e 160 cpc e dell’art 7 L n.890/1982 e violazione e falsa applicazione dell’art 26 - D.P.R. 602/73 ed art. 60, co. 1, lett. b-bis) del d.P.R. 600/73 poichéla notifica degli avvisi di addebito sarebbe avvenuta nelle mani di soggetto non qualificato, non identificato né precisando il rapporto con il destinatario nonché per omessa ricezione della CAN (comunicazione avvenuta notifica) con conseguente violazionedegli artt. 26 - D.P.R. 602/73 ed art. 60, co. 1, lett. b-bis) - D.P.R. 600/73. Si critica, per questa via, la sentenza impugnata per aver ritenuto la ritualità delle notifiche dei titoli presupposti.

6. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha affermato la ritualità delle notifiche perché le stesse sono state effettuate con il ricorso a raccomandata e al servizio postale ordinario e non nelle forme contestate dalla parte appellante. 6.1. Si consideri, in proposito, che: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dallemotivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta lanullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; talenullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c.. (Cass. 06/04/2025,n. 9059 ).

Ed ancora: il motivo d'impugnazione è costituito dall'enunciazione delle ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo; tale nullità si risolve in un "non motivo" del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12/01/2024, n.1341).

7. Nel merito si consideri, poi, che come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte «in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto (Cass.09/02/2022, n.4160).

8. Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005 ed art. 26 - D.P.R. 602/73, stante l’intervenuta trasmissione, da un indirizzo non censito, della prodromica cartella di pagamento n. 064 2014 0008512182 corrispondente all’allegato dell’Agente della Riscossione n. 3 e delle successive intimazioni di pagamento nn. 064 2016 9002005677, n. 064 2018 09001405284, corrispondenti agli allegati dell’Agente della Riscossione nn. 1 e 2 bis, in quanto svolto tramite degli indirizzi PEC non censiti in alcun Pubblico Registro.

9. Il motivo è infondato atteso che «in tema di notificazione a mezzoPEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzodel mittente dal registro INI-Pecnon inficia "ex se" la presunzione di riferibilità dellanotifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzodel mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione dellanotifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (Cass.03/07/2023, n.18684 del 03/07/2023; Cass. 17/07/2024, n. 19677; Cass. 28/02/2024 , n. 5263; Cass., 09/01/2024, n. 884; Cass. 03/07/2023, n. 18684).

10. Il ricorso deve, allora, essere respinto. Le spese sono regolate in ragione del principio della soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, come in dispositivo. P.Q.M La Corterigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge nei confronti di INPS e INAIL e in euro 3.000,00 (tremila) per compensi oltre spese prenotate a debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore