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Ordinanza — n. 32482/2025 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32482/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32482/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17625-2020 proposto da: OPTIMA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO DE LANDRO; -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI, in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchècontro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO Oggetto R.G.N.17625/2020 Cron.

Regesto Legislator

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art. 360 comma 1 c.p; Ordinanza — n. 32482/2025 — snciv · Corte di Cassazione: La medesima Corte ha escluso che potesse prospettarsi, nella specie, un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra i diritti oggetto dei due procedimenti (che determinerebbe l’efficacia riflessa del giudicato): ritenuto, pertanto, non vincolante l’esito dell’accertamento compiuto dal tribunale di Milano (sulle sanzioni), la Corte del merito ha respinto il gravame nei confronti dell’Inps, perché ha ritenuto sussistente la dedotta subordinazione, alla luce delle sommarie informazioni assunte in sede ispettiva, in quanto raccolte dagli ispettori nell’immediatezza dei fatti.

Parole chiave

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prestazioni di previdenza professionale attività sottoposta a contribuzione branca d'attività con diritto all'indennità indennità per lavoro ridotto retroattiva subappaltatore lavoro sostitutivo

Disposizioni normative citate

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art. 360 comma 1 c.p
CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione del giudicato, ex art. 360 comma 1 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17625-2020 proposto da: OPTIMA SERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato DARIO DE LANDRO; -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI MILANO-LODI, in persona del Capo dell'Ispettorato pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchècontro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO Oggetto R.G.N.17625/2020 Cron.

Rep. Ud.12/11/2025 MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO; -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 804/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 15/05/2020 R.G.N. 625/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. RILEVATO CHE Con sentenza del giorno 15.5.2020 n. 804, la Corte d’appello di Firenze respingeva il gravame proposto da Optima Servizi s.r.l. e Branciforti Calogero in proprio avverso la sentenza del tribunale di Prato che aveva dichiarato inammissibili tutte le domande proposte in proprio da Calogero Branciforti, legale rappresentante di Optima Servizi s.r.l., e quelle azionate dalla società neiconfronti del Ministero del Lavoro ed aveva respinto, nel merito, le pretese svolte da Optima Servizi s.r.l.nei confront i dell’Inps, volte adottenere l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del VUAN del 13.6.13 della ITL di Milano e dell’Inps e la declaratoria di non debenza di tutte le somme ivi portate, oltre all’annullamento delle cartelle esattoriali notificate in conseguenza deldetto verbale e, in subordine , la riduzione della misura delle sanzioni, conseguenti al medesimo accertamento.

La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, ha respinto il gravame di Optima Servizi s.r.l. ed ha dichiarato inammissibile quello di Branciforti Calogero in proprio, confermando integralmente la sentenza di primo grado: in particolare, ha dichiarato il difetto d’interesse ad agire nei confronti del Ministero del Lavoro, per essere stata già definitivamente annullata l’ordinanza-ingiunzione con la quale l’amministrazione aveva inteso sanzionare le violazioni rilevate con il verbale per cui è causa (riqualificazione del contratto di procacciamento d’affari, in contratto di lavoro subordinato).

Nel merito delle domande svolte nei confronti dell’Inps, per quanto ancora d’interesse, la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza che i fatti posti a base sia del giudizio sulle sanzioni amministrative irrogate dalla ITL di Milano, per l’erronea riqualificazione del rapporto (sanzioni annullate con sentenza passata in giudicato) sia del presente giudizio fossero gli stessi, per essere destinato il giudicato a formarsi non su fatti ma su diritti e rilevando ordinariamente i fatti quali presupposti di diritti diversi (così, nella specie, quali presupposti dell’affermato diritto della ITL di irrogare le pretese sanzioni amministrative e di quello dell’Inps di pretendere i contributi, di cui si discute).

La medesima Corte ha escluso che potesse prospettarsi, nella specie, un rapporto di pregiudizialità - dipendenza tra i diritti oggetto dei due procedimenti (che determinerebbe l’efficacia riflessa del giudicato): ritenuto, pertanto, non vincolante l’esito dell’accertamento compiuto dal tribunale di Milano (sulle sanzioni), la Corte del merito ha respinto il gravame nei confronti dell’Inps, perché ha ritenuto sussistente la dedotta subordinazione, alla luce delle sommarie informazioni assunte in sede ispettiva, in quanto raccolte dagli ispettori nell’immediatezza dei fatti.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, Optima Servizi s.r.l. e Branciforti Calogero in proprio ricorrono in cassazione, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, mentre l’ITL ha resistito con controricorso e l’Inps non ha spiegato difese scritte. Il Collegio riserva ordinanza nel termine di sessanta giorni, dall’adozione della decisione in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione del giudicato, ex art. 360 comma 1 c.p.c. (rectius, n. 3), perché il tribunale di Milano aveva acclarato l’inesistenza di rapporti di lavoro di natura subordinata, con sentenza passata in giudicato, mentre il tribunale di Firenze e poi la Corte d’appello di Firenze avevano successivamente ritenuto che tali rapporti di lavoro avessero, invece, natura subordinata e potevano essere posti a base della pretesa contributiva dell’Inps.

Con il secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in combinato disposto con l’art. 369 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello non aveva rilevato che né l’Inps né il Ministero del Lavoro, avevano mai prodotto il CCNL che era stato applicato ai contratti di lavoro subordinati, per come riqualificati. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione di norme di diritto, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché gli importi pretesi erano inesatti sia perché l’Inps aveva affermato la natura subordinata di tutti i rapporti di lavoro con i procacciatori d’affari, pur essendo avvenuto l’accesso ispettivo presso una sola unità operativa e sia perché non erano stat e considerat e le diverse date di cessazione dei rapporti de quibus, avvenuta in momenti differenti e per risoluzione/cessazione.

Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per motivazione apparente sul mancato collegamento tra la pretesa contributiva dell’Inps e quella sanzionatoria dell’ITL. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per motivazione illogica, perché la Corte d’appello aveva ritenuto che ricorressero gli indici presuntivi della subordinazione nei rapporti di lavoro oggetto d’ispezione, laddove le risultanze processuali erano di tenore completamente diverso e in contrasto irriducibile per le affermazioni inconciliabili, come era possibile evincere dalla lettura delle stesse, alla luce della corretta interpretazione da parte del tribunale di Milano.

Il primo e quarto motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto,sono infondati. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ”Tra il giudizio avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali e quello avente ad oggetto l'opposizione avverso ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative per violazione delle norme sul collocamento relativamente ai medesimi lavoratori, entrambi presupponenti l'accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro, non sussiste rapporto di pregiudizialità, atteso che l'efficacia riflessa del giudicato nei confronti dei terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'Ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come "res inter alios acta", rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto” (vedi Cass. n. 23045/ 20 18 ; inoltr e, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, l’efficacia riflessa intesa come quel fenomeno giuridico in base al quale, l’accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato produce effetti nella sfera giuridica di terzi estranei al primo giudizio, vale se sono titolari di diritti dipendenti - per esempio in tema di collegamento negoziale, cfr.

Cass. n. 5377/2023 - ma non se sono titolari di diritti autonomi: cfr. Cass. n. 18325/ 20 19, secondo cui, il giudicato di condanna del danneggiante non può essere opposto dal danneggiato che agisca nei confronti dell'assicuratore, valendo il predetto giudicato solo come prova documentale;vedi anche Cass. n. 20271/2025, che ha stabilito che l’efficacia riflessa del giudicato non può estendersi al terzo cessionario di un credito se questi non ha partecipato al processo, instaurato dopo la cessione del predetto credito, nel quale si è dichiarato la risoluzione del contratto originario).

Nella specie, pur se nel giudizio svoltosi davanti al tribunale di Milano, al fine di verificare la legittimità della irrogazione delle sanzioni da parte dell’Ispettorato del lavoro, i giudici avevano concluso per l’insussistenza della dedotta subordinazione nei rapporti lavorativi oggetto di accertamento ispettivo, tuttavia a tale accertamento, pur divenuto definitivo, non aveva partecipato l’Istituto previdenziale, titolare di un autonomo diritto (rispetto all’ITL) ai contributi previdenziali e ciò, in quanto, l’estensione degli effetti della prima sentenza, pur divenuta definitiva, al secondo giudizio, violerebbe il diritto di difesa del terzo che non aveva potuto partecipare al primo giudizio e rispetto al quale, il giudicato vale solo –alla stregua della giurisprudenza dianzi indicata -come prova documentale.

Il secondo motivo è inammissibile, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, né nulla risulta dalla sentenza impugnata, così che la doglianza appare formulata per la prima volta nella presente sede di legittimità. Il terzo e quinto motivo sono inammissibili, perché contestano gli accertamenti di fatto svolti dalla Corte d’appello , di competenza esclusiva del giudice del merito sia in tema di esame dei requisiti d’inizio e cessazione dei diversi contratti di procacciamento d’affari (terzo motivo) sia in tema di accertamento dell’esistenza degli indici presuntivi della subordinazione, nei rapporti di lavoro oggetto d’ispezione (quinto motivo), dolendosi diun a pprezzamento istruttori o non censurabile, ex se, in Cassazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore im