Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32469/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against social security decision due to client's withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32469/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal against the social security decision extinguished following the appellant's formal withdrawal. Insubria Medica had challenged a lower court ruling that rejected their opposition to an administrative notice of debt, citing five grounds including procedural errors and lack of jurisdiction. The court ruled that the withdrawal, filed before the hearing, terminated the proceedings under civil procedure law without addressing the substantive merits of the arguments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, comma 1; Art. 391, comma 1, c.p.c.: The withdrawal of an appeal by the appellant extinguishes the litigation, preventing the court from examining the merits of the cited legal grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal extinction of litigation civil procedure code social security debt administrative notice supreme court ruling no merits examination cooperativa di previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390, comma 1, c.p.c.
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod.
art. 617 cod. proc. civ
46/1999 e dell’art. 617 cod. proc. civ.
art. 390 cod. proc. civ
È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 33343/2024
115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n.
Cass. n. 23509/2025
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14347-2020 proposto da: INSUBRIA MEDICA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA QUADRI; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S.; -intimati - avverso la sentenza n. 817/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2019 R.G.N. 1188/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal Consigliere Dott.

SIMONA MAGNANENSI. Oggetto R.G.N.14347/2020 Cron. Rep. Ud.12/11/2025 RILEVATO CHE Insubria Medica Servizi Cooperativa Sociale impugna la sentenza n. 817/2019 della Corte d’appello di Milano che ha rigettato il gravame avverso la pronuncia del Tribunale di Busto Arsizio che aveva respinto il ricorso in opposizione ad avviso di addebito. Propone cinque motivi di ricorso. Inps non ha svolto attività difensiva in questa sede. In data 6 novembre 2025 parte ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.

CONSIDERATO CHE La sentenza è censurata per cinque motivi. I)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 24, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 46/1999 e dell’art. 617 cod. proc. civ. perché la Corte, in relazione ai vizi procedimentali evidenziati (sia con riferimento all’avviso di addebito che agli atti presupposti, ossia al verbale unico di accertamento) ha affermato la carenza di giurisdizione del GO. II)Non liquet su punti decisivi della controversia – erronea e/o falsa applicazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999 perché la Corte non prende posizione sulle eccezioni di nullità dell’avviso di addebito (nullo l’atto presupposto perché non si era concluso il procedimento amministrativo).

III)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/2004 (per i profili di nullità dell’atto presupposto, ossia il verbale unico di accertamento). IV)Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, del d.l n. 78/2010 perché l’avviso di addebito non era adeguatamente motivato. V)Erronea e/o falsa applicazione degli artt. 61-69 del d.lgs. n. 276/2003: si afferma che la Corte non ha tenuto conto della natura mutualistica della Cooperativa, il cui regolamento interno stabilisce quali sono le tipologie di rapporto instaurabili con i soci, di tal chè, laddove venga ravvisata l’assenza di un progetto, non opera una conversione in via presuntiva dei rapporti di lavoro dei soci in rapporti di lavoro subordinato ma sarà necessaria un’analisi caso per caso, in cui si deve tener conto della volontà dei soci come espressa in sede di regolamento interno (che prevede la possibilità di instaurare sia rapporti di lavoro autonomo, subordinato, a progetto).

Se anche non ci fosse stato il progetto, i collaboratori sarebbero stati comunque lavoratori autonomi, non avendo la Cooperativa mai eterodiretto la prestazione, limitandosi all’incontro tra domanda e offerta. È stato depositato, prima dell’adunanza camerale, atto di rinuncia al ricorso, in conformità alle prescrizioni dell’art. 390 cod. proc. civ. Ne consegue l’estinzione del giudizio di legittimità, in applicazione dell’art. 391, primo comma, cod. proc. civ. Nulla da provvedere in ordine alle spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva dell’Istituto.

La pronuncia di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, circoscritta alle ipotesi d’integrale rigetto o di declaratoria d’inammissibilità o d’improcedibilità del ricorso (di recente, Cass. n. 33343/2024 e n. 23509/2025). P.Q.M La Corte dichiara estint