Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32464/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; contribution of solidarity and pension calculation rules upheld against commercialists' challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32464/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by the National Pension Fund for Commercialists inadmissible, upholding the lower court's ruling on pension calculations and solidarity contributions. The applicant argued for different calculation bases and contested the imposition of the solidarity contribution, but the Court reaffirmed that such measures require legislative authority and are subject to a ten-year prescription period rather than five years. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay litigation costs and additional fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 763 della legge n. 296/2006; Art. 24, comma 24 del D.L. n. 201/2011: The power to establish pension calculation bases and solidarity contributions belongs exclusively to the legislature, and actions for restitution of such contributions are subject to a ten-year prescription period.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributo di solidarietà calcolo pensionistico prescrizione decennale potere legislativo Cassa commercialisti omessa pronuncia inammissibilità ricorso calcolo della rendita di vecchiaia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 763 della legge n. 296 del 2006
335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n.
Art. 24, comma 24 del D.L. n. 201 del 2011
4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine all’eccepita debenza del contributo di solidarietà nella misura dell’1%, per il biennio 2012-2013, in forza dell’art. 24 comma 24 del DL n.
Art. 360 bis c.p.c.
1 comma 763, in relazione all’art. 360 primo comma n.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
art. 112 c.p
Con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art.
art. 23 Cost
art. 360 bis c.p
Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove la Corte d’appello prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c.
art. 96 comma 3 c.p
Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c.
art. 96 comma 4 c.p
Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527
Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362
31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n.
Cass., sez. lav., 10 febbraio 2023, n. 4263
Cass., sez. VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604
Cass., sez. VI L, 13 febbraio 2023, n. 4349
Cass., sez. VI L, 13 febbraio 2023, n. 4314
Cass. S.U. n. 27195
Cass. n. 27433/2023
Cass. n. 27947/2023
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20432-2024 proposto da: CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHEL MARTONE, GIANLUCA LUCCHETTI; -ricorrente - contro BAUCÈ PIER GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICO UGOLINI; -controricorrente - avverso la sentenza n. 239/2024 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/07/2024 R.G.N. 59/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Dott.

LUCA SOLAINI. Oggetto R.G.N.20432/2024 Cron. Rep. Ud.23/10/2025 Rilevato che Con sentenza n. 239 del 16.7.2024, la Corte d'appello di Torino ha rigettato il gravame della Cassa commercialisti avverso la sentenza del Tribunale di Vercelli, che aveva dichiarato l'illegittimità sia delle modalità di computo adottate dalla Cassa per la liquidazione del trattamento pensionistico di Baucé Pier Giovanni, relativamente al calcolo della quota A, tenendo conto degli ultimi 15 anni di reddito anziché degli ultimi 20 utilizzati dalla Cassa, con condanna della Cassa alla corresponsione degli arretrati relativi ai dieci anni antecedenti alla notifica del ricorso, sia della trattenuta disposta su detta pensione, a titolo di contributo di solidarietà, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione delle ritenute operate a tale titolo negli ultimi dieci anni.

La Corte del merito, nel confermare la sentenza di primo grado, ha aderito all'orientamento di questa Suprema Corte, che disconosce il potere della Cassa commercialisti, per i trattamenti pensionistici corrisposti con decorrenza anteriore al 1.1.2007 - cioè, prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06, secondo cui la salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al d.lgs. n. 509/94 non vale a sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione -, di prevedere un incremento del numero degli anni reddituali da porre a base della quota pensionistica e d'introdurre il contributo di solidarietà e reputando l'imposizione d'un siffatto prelievo prerogativa del legislatore.

La Cassa commercialisti ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Venezia, articolando il ricorso in quattro motivi, illustrati da memoria, mentre Baucé Pier Giovanni resiste con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. Per il presente giudizio, all’esito di una proposta di definizione agevolata, ex art. 380 bis primo comma c.p.c., è stata chiesta dalla Cassa la decisione, ai sensi dell’art. 380 bis secondo comma c.p.c. Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione nell’odiernacamera di consiglio.

Considerato che Con il primo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, come modificato dall’art. 1 comma 763 della legge n. 296/06 ed autenticamente interpretato dall’art. 1 comma 488 della legge n. 147/13, anche in relazione all’art. 1 commi 17 e 18 della legge n. 335/95, per erronea applicazione del principio del pro rata, con riferimento alle modifiche in peius introdotte in materia di accesso a pensione e ai criteri di calcolo meno favorevoli per l’assicurato: la Corte territoriale aveva, in particolare, erroneamente ritenuto che il computo del trattamento pensionistico del Baucé dovesse essere effettuato sulla base degli ultimi 15 anni e non degli ultimi20 anni, come aveva ritenuto la Cassa.

Con il secondo motivo, la Cassa ricorrente deduce la violazione dell’art. 3 comma 12 della legge n. 335/95, dell’art. 1 comma 763 ultimo periodo della legge n. 296/06, nonché dell’art. 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui ha interpretato in via autentica il predetto art. 1 comma 763, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., laddove la sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà applicato sulla pensione della parte ricorrente. Con il terzo motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2948 n. 4 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione decennale, rigettando l’eccezione di prescrizione quinquennale.

Con il quarto motivo, la Cassa ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia in ordine all’eccepita debenza del contributo di solidarietà nella misura dell’1%, per il biennio 2012-2013, in forza dell’art. 24 comma 24 del DL n. 201/11 Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi, sono inammissibili, ex art.360 bis c.p.c., alla stregua dell'oramai consolidato orientamento di questa Corte, che ha offerto esaustiva risposta a tutti gli argomenti addotti a sostegno del ricorso.

Infatti, anche alla luce delle enunciazioni di principio della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2016, questa Corte è ferma nell'escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost. (Cass., sez. lav., 10 dicembre 2018, n. 31875; nello stesso senso, Cass., sez. lav., 14 gennaio 2019, n. 603); a tale orientamento questa Corte ha dato continuità in molteplici occasioni (di recente, fra le molte, Cass., sez. lav., 8 maggio 2023, n. 12122, 14 aprile 2023, n. 10047, 13 aprile 2023, n. 9893, n. 9886 e n. 9842), reputando irrilevante l'autonomiadelle Casse privatizzate (Cass., sez. lav., 13 aprile 2023, n. 9914, punto 3 delle Ragioni della decisione) e sprovviste di valenza decisiva le previsioni dell'art. 1, comma 763, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 1, comma 488, della legge n. 147 del2013, menzionate anche nell'odierno giudizio (ordinanza n. 9914 del 2023, cit., punti 4 e 5 delle Ragioni della decisione).

Il terzo motivo che deduce il vizio di violazione di legge, laddove la Corte d’appello prospetta l'applicabilità della prescrizione quinquennale, è, altresì, inammissibile, ex art. 360 bis c.p.c. Infatti, in base ai principi a più riprese affermati da questa Corte, è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2022, n. 31527; in senso conforme, anche Cass., sez. lav., 13 febbraio 2023, n. 4362, e 10 febbraio 2023, n. 4263, e Cass., sez.

VI L, 14 febbraio 2023, ri. 4604, e 13 febbraio 2023, n. 4349 e n. 4314). Il quarto motivo che censura il profilo dell’omessa pronuncia in merito alla debenza del contributo di solidarietà nella misura dell’1%, per il biennio 2012-2013, in forza dell’art. 24 comma 24 del DL n. 201/11 è inammissibile, in quanto dal complessivo tenore della sentenza d’appello, vi è stato un rigetto implicito della questione. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, non essendo stati proposti argomenti in grado di modificare gli assunti già precedentemente adottati da questa Corte, con condanna alle spese secondo soccombenza, da distrarsi in favore dell’avv.

Enrico Ugolini, che si è dichiarato antistatario. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta non accettata, ai sensi dell’art.380 bis, ult. co., cod. proc. civ. deve applicarsi l’art.96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. contenendo l’art.380 bis, ult. co. cod. proc. civ. una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di una ulteriore somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto statuito da questa Corte a sezioni unite (Cass.

S.U. n. 27195 e n. 27433/2023, poi Cass.n. 27947/2023). Parte ricorrente va dunque condannata a pagare una somma equitativamente determinata in € 2.500,00, in favore del resistente e di una ulteriore somma di € 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende. Sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 5.000,00, per compensi, €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge, da distrarsi.

Condanna parte ricorrente a pagare al resistente l’ulteriore somma di €2.500,00, ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna parte ricorrente a pagare € 2.500,00, in favore della Cassa delle Ammende, ex art. 96 comma 4 c.p.c. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a