Cassation court dismisses appeal against tax assessment extract due to lack of standing and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Torreengo Valter against the Court of Appeal's decision upholding tax assessments totaling over €139,000. The appellant argued for the annulment of the tax roll based on non-notification and prescription, but the lower court found notifications regular and the appeal untimely. The cassation court dismissed the claim because the appellant failed to prove standing to challenge the extract of the roll, a requirement explicitly established by the appellate court and not contested in prior proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 12 comma 4 bis DPR n. 602/73; Art. 100 c.p.c.: The taxpayer lacks standing to challenge an extract of the tax roll unless they have proven one of the specific statutory prejudices listed in the law, which must be deduced and proven in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18742-2023 proposto da: TORRENGO VALTER, rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO TRIPODI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Oggetto R.G.N.18742/2023 Cron.
Rep. Ud.23/10/2025 nonchè contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 39/2023 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/03/2023 R.G.N. 525/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI. Rilevato che: Con sentenza del giorno 11.03.23 n. 39, la Corte d’appello di Torino, respingeva il gravame proposto da Torrengo Valter, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che aveva respinto il ricorso proposto da quest’ultimo avverso un estratto di ruolo, ottenuto in data 4.8.21 da cui risultavano a suo carico 19 atti impositivi (cartelle esattoriali e avvisi di addebito) per l’importo complessivo di € 139.141,66, di cui ha dichiarato di non aver mai ricevuto la notifica, chiedendo, altresì, di accertare l’intervenuta prescrizione e/o decadenza, ex art. 25 del d.lgs. n. 46/99, dei crediti contenuti in detti titoli, con conseguente annullamento del ruolo e del debito sottostante.
Il tribunale, disattesa l’eccezione di carenza di interesse ad agire, ha ritenuto che le notifiche erano regolari, la prescrizione non era maturata ed ogni altra eccezione era tardiva, trattandosi di questioni che avrebbero dovute farsi valere nel termine ordinario di 40 giorni dalla conoscenza legale dei titoli. La Corte d’appello, pur confermando il rigetto della domanda del Torrengo, ha ritenuto la non impugnabilità dell’estratto di ruolo da parte del contribuente, alla luce degli ultimi approdi normativi e giurisprudenziali, da valere anche per i processi pendenti, non avendo lo stesso dedotto e provato, unitamente all’omessa notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, la ricorrenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dal comma 4 bis dell’art. 12 del DPR n. 602/73.
Avverso tale sentenza, Torrengo Valter, ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inail e l’Inps e l’Agenzia delle Entrate riscossione hanno resistito con controricorso. Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73, dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/92 e dell’art. 26 del DPR n. 602/73, dell’art. 60 comma 1 lett. b-bis del DPR n. 600/73, dell’art. 3 bis della legge n. 53/94, dell’art. 16 ter del DL n. 179/12 e dell’art. 57 bis del d.lgs. n. 827/2005, perché erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato il gravame per carenza d’interesse, ex art. 100 c.p.c., laddove il ricorrente ha dedotto la lesione di un interesse concreto ed attuale, consistente nella avvenuta iscrizione alla piattaforma amministrativa MePa al precipuo ed unico fine di partecipare alle gare d’appalto indette dalle pubbliche amministrazioni e dalle Regioni e del pignoramento presso terzi subito.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 12 comma 4 bis del DPR n. 602/73, unitamente all’art. 100 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 30 comma 14 del DL n. 78/10, con l’art. 14 disp. att. c.p.c., con l’art. 26 del DPR n. 602/73, con l’art. 60 comma 1 lett. b-bis del DPR n. 600/73, con l’art. 3 bis della legge n. 53/94, con l’art. 16 ter del DL n. 179/12 e con l’art. 57 bis del d.lgs. n. 827/05, per aver dichiarato infondato il gravame avverso gli avvisi di addebito, meglio indicati in ricorso, in quanto l’art. 12 comma 4 bis cit. si riferisce alle sole cartelle Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n.4 c.p.c., per violazione dell’art. 276 c.p.c., in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra Ader e Avvocatura Generale dello Stato del 22.6.17 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’Agenzia delle Entrate di avvalersi dell’Avvocatura dello Stato.
Il terzo motivo, che per priorità logico-giuridica deve essere esaminato per primo, è infondato. Infatti, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) può essere rappresentata da un avvocato del libero foro nei gradi di merito, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, a meno che non siano esplicitamente riservati all'Avvocatura dello Stato dalla convenzione vigente tra gli enti, e la scelta del professionista del libero foro è legittima e non richiede particolari delibere o formalità, salvo che la convenzione non preveda diversamente (cfr.
Cass. sez. un. n. 30008/19). Il primo motivo è inammissibile in quanto presenta profili di novità atteso chela Corte d’appello ha espressamente accertato (cfr. p. 9 della sentenza impugnata) che l’odierno ricorrente nulla aveva dedotto nel corso del giudizio di appello sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, neppure all’udienza di discussione, quando l’Inps aveva eccepito la sopravvenienza della nuova normativa valida anche per i giudizi in corso; infatti, il ricorrente non riporta dove e quando abbia precedentemente dedotto di avere interesse all’impugnazione per essere iscritto a una piattaforma informatica, al precipuo fine di partecipare a gare di appalto indette da pubbliche amministrazioni.
All’inammissibilità del primo motivo consegue logicamente l’inammissibilità delsecondo motivo. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e le spese, regolate secondo il criterio della soccombenza, sono liquidatein dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a versare distintamente all’Inps e all’Inail e all’Agenzia delle Entrate riscossione le spese di lite che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali; oltre accessori di legge , nei confronti di Inps e Inail, oltre spese prenotate a debito, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate riscossione.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a q