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Ordinanza Interlocutoria — n. 32418/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands family business case to new hearing regarding retroactive application of profit-sharing law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 32418/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted the interlocutory order to remand the case to a new public hearing. The appellant argued the lower court violated the Civil Code by ignoring expert valuation reports and misapplying family business profit-sharing rules. The court agreed that significant legal questions regarding the retroactive application of the family business statute require direct public debate with the prosecution and parties.

Regesto Legislator

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Art. 230 bis c.p.c.; Art. 458 c.c.: When a judgment involves complex legal issues regarding the retroactive application of family business statutes and conflicting expert valuations, the case must be remanded to a new public hearing for direct debate.

Parole chiave

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family business statute retroactive application expert valuation reports public hearing remand profit sharing rights civil procedure law Cassation procedure convenzione circa l'eredità non devoluta

Disposizioni normative citate

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Art. 230 bis c.p.c.
3 per avere formato il proprio convincimento su di una scrittura erroneamente interpretata alla luce degli artt.1362, 1363, 1366, 1368 c.c., e per violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c.
Art. 458 c.c.
Si eccepisce la violazione della normativa in tema di interpretazione del contratto e la conseguente natura di patto successorio della bozza di accordo del 28/12/1977 con conseguente violazione dell’art. 458 c.c. e nullità dell’intera bozza di accordo ex art.
Art. 2697 c.c.
– Violazione dell’art. 2697 c.c. - Motivo ex.
Art. 806 c.p.c.
Si eccepisce il discostamento dalle risultanze della CTU nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e la violazione dell’art. 806 c.p.c.
Art. 1349 c.c.
Art. 1419 c.c.
456 c.c., non avrebbero viziato l’intero negozio ai sensi dell’art. 1419 c.c., non risultando “che le parti non avrebbero perfezionato l’atto senza quella parte”, né che “la causa del negozio fosse unitaria nel senso di un collegamento sostanziale fra le varie clausole”.
Art. 360 c.p.c.
Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 230 bis c.p
3 per avere formato il proprio convincimento su di una scrittura erroneamente interpretata alla luce degli artt.1362, 1363, 1366, 1368 c.c., e per violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c.
art. 456 c.c
art. 1419 c.c
456 c.c., non avrebbero viziato l’intero negozio ai sensi dell’art. 1419 c.c., non risultando “che le parti non avrebbero perfezionato l’atto senza quella parte”, né che “la causa del negozio fosse unitaria nel senso di un collegamento sostanziale fra le varie clausole”.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13679 del 2025
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6904-2023 proposto da: GUGLIELMI ANNA MARIA, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA MASSAFRA; -ricorrente - contro GUGLIELMI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO DINDO; -controricorrente – avverso la sentenza n. 714/2022 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/01/2023 R.G.N. 769/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA. Oggetto Impresa familiare R.G.N.6904/2023 Cron. Rep. Ud15/10/2025 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato il diritto di credito di Luigi Guglielmi nei confronti della sorella Anna Maria pari ad € 567.986,00 (oltre accessori di legge) quale quota spettante per la pregressa partecipazione ad una impresa familiare ai sensi dell’art. 230 bis c.p.c.

2. La Corte di Appello, in estrema sintesi, ha interpretato la “bozza di accordo” intervenuta tra le parti in data 27 dicembre 1997 come una convenzione volta alla “gestione dell’impresa familiare (indicazioni delle quote spettanti e suddivisione degli utili)”, rispetto alla quale le clausole ivi contenute, anche se intese come pattuizioni mortis causa in violazione dell’art. 456 c.c., non avrebbero viziato l’intero negozio ai sensi dell’art. 1419 c.c., non risultando “che le parti non avrebbero perfezionato l’atto senza quella parte”, né che “la causa del negozio fosse unitaria nel senso di un collegamento sostanziale fra le varie clausole”.

“L’accordo del 28.12.1977 – secondo la Corte – accerta come debba avvenire la partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con questi, nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato, a cui si riferisce l’art. 230 bis c.c., rispetto al quale, non vi è alcuna deroga, salvo il fatto che i fratelli GUGLIELMI vollero fare retroagire la disciplina dell’impresa familiare anche in relazione agli acquisti effettuati prima del 1975”.

Rispetto “agli acquisti ante19.05.1975 (data di entrata in vigore dell’art. 230 bis c.c.)” la Corte ha ritenuto che “le parti hanno liberamente deciso - dopo l’entrata in vigore della normativa sull’impresa familiare - di regolare le quote di proprietà degli immobili acquistati in precedenza, quando nessuna norma vieta di stabilire che la disciplina di un nuovo istituto abbia efficacia retroattiva e disciplini fatti accaduti anche prima dell’entrata in vigore”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con otto motivi; ha resistito con controricorso l’intimato. Entrambe le parti hanno comunicato memorie. All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECSIONE 1.I motivi di ricorso possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente: 1.1. con il primo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1362, 458 e 1421 c.c. con riferimento alla nullità della ‘bozza di accordo’ del 28.12.1977 per la mancata esenzione della nullità della pattuizione mortis causaal restante contenuto della bozza di accordo. Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3. Si eccepisce la violazione della normativa in tema di interpretazione del contratto e la conseguente natura di patto successorio della bozza di accordo del 28/12/1977 con conseguente violazione dell’art. 458 c.c. e nullità dell’intera bozza di accordo ex art. 1419 c.c. di cui parimenti si eccepisce la violazione”; 1.2. con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione del principio del giusto processo e del contraddittorio in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc per non avere rilevato d’ufficio ex art. 1421 c.c. la nullità della scrittura con riferimento al divieto del patto successorio di cui all’art. 1458 c.c. - Violazione e falsa applicazione del principio del giusto processo e del contraddittorio in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 per avere formato il proprio convincimento su di una scrittura erroneamente interpretata alla luce degli artt.1362, 1363, 1366, 1368 c.c., e per violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c. – Motivo ex art. 360 co. 1 n.

3. Si eccepisce la violazione dell’art. 458 c.c. e la contraddizione della Corte di Appello, nel disattendere l’eccezione di nullità, il quale, da un lato, parla di ‘conservazione del contratto’ e di ‘negozio inteso unitariamente’, dall’altro si rifiuta di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre al fine di coglierne il significato unitario per come disposto dall’art. 1363 c.c. – Si eccepisce la violazione dell’art. 230 bis c.c. nella misura in cui non viene limitata la valutazione della quota agli incrementi di valore dati dall’apporto e viene applicata in modo retroattivo a cespiti acquistati prima dell’entrata in vigore della norma”; 1.3. il terzo mezzo denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1419, 1362, 458 e 1421 c.c. con riferimento alla nullità della ‘bozza di accordo’ del 28.12.1977 e la sua estensione alla successiva scrittura del 2009. Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.

3. Si eccepisce la violazione dell’art. 1419 c.c. e la sua mancata applicazione atteso che dalla nullità eccepita della scrittura de 1977 deriva, qualora come sostenuto dalla Corte di appello le due scritture siano collegate, la nullità della successiva scrittura del 2009”; 1.4. il quarto motivo denuncia: “Vizi di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 e 230 bis c.c. e 2697 c.c., laddove si è ritenuto che in sede di redazione della “bozza di accordo” del 28.12.1977 le parti decisero di computare nel “valore della quota mobiliare e immobiliare spettante a Luigi”, anche “gli acquisti anteriori” all’entrata in vigore dell’art.230 bis c.c. e, quindi, a prescindere dal fatto che essi dovessero risultare acquistati (ovvero pagati nel loro prezzo) mediante impiego di utili d’impresa e qualificarsi, di converso, quali accrescimenti/incrementi della produttività d’impresa. Motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.

5. Si eccepisce la violazione e falsa applicazione dell’art. 230 bis c.c. nell’applicazione dei criteri per la determinazione della quota”; 1.5.col quinto motivo di ricorso è denunciato: “Omesso esame delle risultanze della CTU – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti Ingiusta ed illogica motivazione, nonché erronea valutazione delle circostanze non contestate dalle parti, nella parte di sentenza in cui il Giudice, si discosta dalle valutazioni del C.T.U. – Violazione dell’art. 2697 c.c. - Motivo ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.

5. Si eccepisce il discostamento dalle risultanze della CTU nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione.”; 1.6.il sesto motivo denuncia: “Omesso esame delle risultanze della CTU – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti Ingiusta ed illogica motivazione, Violazione e falsa applicazione dell’art. 806 c.p.c. e 1349 c.c., nonché ingiusta e illogica motivazione nella parte di sentenza in cui il Giudice, discostandosi dalle valutazioni del C.T.U., non ha scomputato dal valore attivo le quote d’ammortamento del compendio immobiliare conteggiato in complessivi € 141.169,30; Motivo ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.

5. Si eccepisce il discostamento dalle risultanze della CTU nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e la violazione dell’art. 806 c.p.c. e del 230 bis c.c.”; 1.7.il settimo motivo denuncia: “Omesso esame delle risultanze della CTU – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti Ingiusta ed illogica motivazione, Violazione e nella parte di sentenza in cui la Corte, discostandosi dalle valutazioni del C.T.U., ha deprezzato il cespite del 10% anziché del 15% - Motivo ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.

5. Si eccepisce il discostamento dalle risultanze della CTU nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e la violazione dei criteri di cui al 230 bis c.c.”; 1.8.con l’ottavo motivo di ricorso si denuncia: “Omesso esame delle risultanze della CTU – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto discussione tra le parti Ingiusta ed illogica motivazione, Violazione e nella parte di sentenza in cui la Corte, discostandosi immotivatamente dalle valutazioni del C.T.U., ha considerato come posta attiva - così aumentando il valore dell’utile e della conseguente quota di partecipazione del 30% - la voce “Collaboratore Familiare c/anticipi su utili” pari ad € 118.290,55; Motivo ex. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n.

5. Si eccepisce il discostamento dalle risultanze della CTU nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione e la violazione dei criteri di cui al 230 bis c.c.”;

2. Il Collegio reputa che taluni motivi di ricorso pongano questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine ai rapporti tra l’istituto dell’impresa familiare e il divieto di cui all'art.458 c.c., sicché si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale “luogo” privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679del 2025). P.Q.M La Corte rinvia il procedimento a nuovo ruolo per la tr