Cassation court dismisses appeal against lower court ruling denying debt recovery due to lack of standing and no tacit inheritance acceptance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Rosa Vita Vita against the Lecce Court of Appeal's decision to deny her claim for unpaid wages. The lower court found that the defendant, Cosimo Iaia, lacked standing because he had renounced his mother's inheritance and showed no evidence of tacit acceptance through his behavior regarding debt notifications. The court held that the appeal was inadmissible as it sought a re-evaluation of facts already settled by the lower courts and failed to prove the defendant accepted the inheritance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 348-ter c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely re-evaluates facts already ascertained by the lower courts or reiterates arguments already dismissed, as the cassation jurisdiction is limited to legal errors, not factual re-examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9539-2021 proposto da: VITA VITA ROSA, rappresentata e difesa dagli avvocati UMBERTO MAGARAGGIA, GIUSEPPE MAGARAGGIA; -ricorrente - contro IAIA COSIMO, rappresentato e difeso dagli avvocati RITA RIZZELLI, PAOLA CAMPANA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 27/01/2021 R.G.N. 269/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, confermando la pronuncia del Tribunale di Brindisi, Oggetto RETRIBUZIONI R.G.N.9539/2021 Cron. Rep. Ud.15/10/2025 rigettava la domanda proposta da Rosa Vita Vita nei confronti di Cosimo Iaia per la condanna al pagamento del debito retributivo già accertato con sentenza n. 622/2011 avverso Maria Rosaria Scarafile.
2. La Corte distrettuale rilevava il difetto di legittimazione passiva di Cosimo Iaia, figlio di Maria Rosaria Scarafile, in virtù sia della rinuncia all’eredità materna effettuata in data 6.7.2017 sia dell’assenza di atti da cui evincere la volontà di accettare l’eredità (posto che il quadro probatorio acquisito dimostrava che, dall’asse ereditario, andava escluso sia l’immobile ove la Scarafile aveva esercitato la gestione di un ristorante, ove aveva lavorato la Vita Vita, sia l’impresa con tutta l’azienda).
3. Il ricorso di Rosa Vita Vita domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resiste, con controricorso, lo Iaia.
4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 485 e 2565 c.c. in relazione agli artt.2555 , 2195, 2094 e 2099 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, errato nel ritenere che la proprietà dell’immobile nel quale operava l’impresa comportasse la proprietà dell’azienda: l’azienda, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, è stata concessa in fitto o comodato nel 2013 da Iaia a Vito Pignatelli e, successivamente, volturata al figlio di Cosimo Iaia con la stessa ditta, ubicazione e attività di ristorazione.
2. Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 476 c.c. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) avendo, la Corte distrettuale, omesso di pronunciarsi sul comportamento di tacita accettazione dell’eredità, da parte di Cosimo Iaia, agevolmente evincibile dall’esito negativo delle svariate notifiche di precetti effettuate nei suoi confronti e concernenti il titolo giudiziario ottenuto nei confronti della madre, Maria Rosaria Scarafile.
3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile in quanto le argomentazioni svolte sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento: si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053/14) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a monte non consentite dall'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. (attuale art. 360, quarto comma, c.p.c. inserito dall'art. 3, comma 27, lett. a), n. 2), d.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149), essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la carenza di legittimazione passiva di Cosimo Iaia.
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile nella misura in cui la censura adombra, nella sua essenza, un più appagante coordinamento dei riscontri probatori acquisiti e si risolve nell’unilaterale contrapposizione di un diverso inquadramento dei dati di fatto e nella reiterazione di rilievi già disattesi dalla Corte d’appello, con motivato e plausibile apprezzamento.
5. Il secondo motivo di ricorso è, inoltre, infondato, avendo, la Corte distrettuale, espressamente richiamato i diversi e numerosi atti di precetto notificati (con esito negativo) a Cosimo Iaia e invocati dalla Vita Vita a fondamento del diritto al pagamento del credito nei confronti dell’erede ed avendo esaustivamente illustrato che i comportamenti adottati dallo Iaia concernevano beni di sua proprietà (con riguardo all’immobile, all’impresa e all’azienda), privi, pertanto, di rilievo ai fini della valutazione di una condotta di accettazione tacita di eredità.
6. Per le ragioni indicate il ricorso va rigettato; le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228,art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso art.
13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bi