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Ordinanza — n. 32373/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to plaintiff's formal withdrawal of the lawsuit under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32373/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal submitted on September 30, 2025. Acciaierie d'Italia S.p.A., acting as extraordinary administrator, explicitly renounced the appeal against the lower court's ruling regarding Fella Salvatore's employment rights and unpaid wages. The court granted this request because the withdrawal was accompanied by the controricorrente's acceptance, satisfying the conditions for procedural extinction under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: A cassation appeal is extinguished when the appellant formally renounces the recourse, provided the controricorrente accepts the withdrawal.

Parole chiave

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cassation appeal extinction formal withdrawal of suit controricorrente acceptance Article 390 c.p.c. procedural extinction extraordinary administrator labor dispute monopolio del sale

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
Art. 13 comma 1 bis d.P.R. 115/2002
Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
art. 390 c.p
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PDFBox: AULA 'A' 3949 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Presidente - Dott. ROBERTO RIVERSO - Rel. Consigliere - Dott. FRANCESCOPAOLO PANARIELLO - Consigliere - Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO - Consigliere - Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12158-2021 proposto da: ACCIAIERIE D'ITALIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, (già ARCELORMITTAL ITALIA S.P.A.), in persona dei Commissari Straordinari pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE; - ricorrente - contro FELLA SALVATORE, rappresentato e difese dall'avvocato VINCENZO GAUDIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 437/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 28/10/2020 R.G.N. 184/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2025 dal Consigliere Dott.

ROBERTO RIVERSO. Fatti di causa Oggetto R.G.N. 12158/2021 Cron. Rep. Ud. 01/10/2025 Numero registro generale 12158/2021 Numero sezionale 3949/2025 Numero di raccolta generale 32373/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con la sentenza in atti, ha respinto l'appello proposto da Arcelormittal Italia S.p.A. avverso la sentenza che aveva accolto la domanda di Sella Salvatore stabilendo il suo diritto ad essere assunto alle dipendenze della stessa in seguito a cessione di ramo d'azienda della società Ilva spa, datrice di lavoro del dipendente, nonché alla corresponsione delle retribuzioni maturate dalla data di costituzione in mora e sino alla relativa assunzione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Arcelormittal con cinque motivi di ricorso illustrati da memoria ai quali ha resistito con controricorso Fella Salvatore. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. Motivi della decisione Deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio a seguito di rinuncia siccome contenuta nel relativo atto del 30 settembre 2025 depositato in questo giudizio, con il quale Acciaierie d’Italia spa in A.S., costituitasi in luogo di Adi spa, ha formulato espressa rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c. con piena adesione del controricorrente che ha prestato la sua espressa accettazione.

Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio. Nulla sulle spese avendo le parti concordemente definito ogni questione sul punto. Non sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il Numero registro generale 12158/2021 Numero sezionale 3949/2025 Numero di raccolta generale 32373/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale dell’1.10.2025 La presidente Dott.ssa Margherita Leone Numero registro generale 12158/2021 Numero sezionale 3949/2025 Numero di raccolta generale 32373/2025 Data pubblicazione 11/12/2025 Numero registro generale 12158/2021 Numero sezionale 3949/2025 Numero di raccolta generale 32373/2025 Data pubblicazione 11/12/2025