Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to transcribe facts supporting an implicit intermediate job level claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to transcribe the introductory pleading containing facts necessary to support an implicit claim for an intermediate job level. Although the lower court omitted a ruling on this intermediate level, the Supreme Court held that the appellant had the burden to provide the essential procedural elements to justify this implicit request. Consequently, the appeal was rejected as lacking the required autosufficiency, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: In cases where a worker requests a superior qualification, the judge may recognize an intermediate level if the worker adequately presents factual elements supporting it; however, the appeal to the Court of Cassation must transcribe the introductory pleading or essential procedural passages to demonstrate the existence of these elements, as failure to do so renders the appeal inadmissible for lack of autosufficiency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16558/2023r.g., proposto Baselice Virgilia, elett. dom.ta presso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa dall’avv. Ersilio Luca Capone . ricorrente contro TRA.MA. Partnership srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom.to in Via Nizza n. 128, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Limatola e Giuseppe Summo. controricorrente nonché I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in Via Cesare Beccaria n. 29, Roma, rappresentato dagli avv.ti Antonino Sgroi, Carla d’Aloisio, Emanuele De Rose, Ester Ada Vita Sciplino. resistentecon procura avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napolin. 710/2023 pubblicata in data 24/02/2023, n.r.g. 1900/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025dal Consigliere dott. Francescopaolo Panariello. OGGETTO: svolgimento di mansioni superiori - diritto all'inquadramento in livello superiore -domanda implicita di riconoscimento del livello intermedio -condizioni FATTI DI CAUSA 1.-Virgilia Baselice era dipendente di TRA.MA. Partnership srl formalmente assunta con contratto di lavoro subordinato part timedi 20 ore settimanali e con mansioni di addetta alla segretaria del call center, gestito dalla società, nonchéinquadrata nel livello 2 CCNL servizi di telecomunicazioni.
Allegava di avere svolto mansioni di team leader, superiori a quelle del proprio livello di inquadramento, e l’orario di lavoro full time dalla data di assunzione (16/03/2015) fino al 04/04/2016, quando la società l’aveva demansionata e le aveva ridotto l’orario di lavoro, riportandolo alle 20 ore settimanali. Pertanto adìva il Tribunale di Nola per ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori, del successivo demansionamento e della successiva illegittima riduzione oraria, nonché la condanna della società al pagamento delle differenze retributive per il periodo fino al 04/04/2016 e al risarcimento del danno, anche di natura previdenziale. 2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunale rigettava le domande. 3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava il gravame interposto dalla lavoratrice.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) va condiviso il convincimento del Tribunale circa la mancata prova sufficiente dello svolgimento di mansioni di team leader presso la sede di Casalnuovo, dove ella svolgeva prevalentemente la sua attività lavorativa;
b) l’insufficienza probatoria sussiste anche valutando solo le deposizioni dei testi addotti dalla Baselice e quindi pur senza considerare quelle rese dai testi addotti dalla società (della quale l’appellante lamenta la mancata pronunzia di decadenza dalla prova);
c) in particolare, le testimoni addotte dalla lavoratrice hanno reso dichiarazioni contrastanti con quanto dedotto dalla stessa ricorrente ed inoltre hanno riferito circostanze relative solo ad un periodo limitato di tempo, in cui la ricorrente aveva lavorato saltuariamente a Marano, sicché non sussisterebbe neppure la prevalenza delle asserite mansioni superiori, come tali inidonee a far sorgere il diritto all’inquadramento nel livello superiore;
d) l’onere della prova è della lavoratrice e destituita di fondamento è anche la doglianza dell’illegittima mancata audizione di altri testi indicati nel ricorso introduttivo, trattandosi di un potere discrezionale del giudice;
e) peraltro il Tribunale aveva facoltizzato la ricorrente a scegliere i due testi dalla liste indicata in ricorso, sicché era onere della lavoratrice scegliere i testimoni che avessero potuto rendere dichiarazioni maggiormente esaustive del suo assunto. 4.- Avverso tale sentenza Baselice Virgilia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 5.-TRA.MA. Partnership srl ha resistito con controricorso. 6.-L’INPS ha depositato procura speciale. 7.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione accelerata in termini di manifesta infondatezza del ricorso, avverso la quale in data 24/02/2025 la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione (la comunicazione della proposta è del 13/01/2025 e il termine di 40 giorni sarebbe scaduto il 22/02/2025, che però cadeva di sabato e quindi da considerarsi ex legedifferito a lunedì successivo, 24/02/2025). 8.-La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. 9.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. la ricorrente lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di pronunziarsi sul quarto motivo di appello, con cui ella si era doluta del mancato riconoscimento, da parte del Tribunale, almeno del livello intermedio di inquadramento rispetto a quello rivendicato. Il motivo è inammissibile. Da tempo questa Corte ha affermato che in materia di mansioni dellavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiorea quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultr apetizione - può riconoscere l'inquadramentoin una qualifica intermedia tra quella richiesta dallavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro, ma a condizione che illavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni proprie della qualifica intermedia (Cass. n. 22872/2013;
Cass. n. 8862/2013). Si tratta, infatti, di domanda da ritenere implicitamente inclusa in quella proposta, purché, però, vi sia la corrispondente prospettazione degli elementi di fatto e della declaratoria contrattuale che sorregga la qualifica intermedia tra quella posseduta dal lavoratore e quella oggetto dell’esplicita domanda giudiziale ( Cass. n. 15053/2007). Nel caso in esame, in tanto la lavoratrice poteva dolersi dell’omessa pronunzia del Tribunale sul livello intermedio, in quanto nel ricorso introduttivo del giudizio avesse comunque e compiutamente allegato i fatti necessari e sufficienti a sostenere anche la domanda relativa al livello intermedio.
Correlativamente, per consentire a questa Corte di apprezzare l’eventuale omissione di pronunzia addebitata ai Giudici d’appello, la Baselice aveva l’onere di trascrivere il ricorso introduttivo o comunque i passaggi essenziali dell’atto processuale relativi ai fatti idonei a sostenere (anche) la domanda (implicita) relativa al livello intermedio di inquadramento, ossia inferiore a quello espressamente rivendicato ma comunque superiore a quello formalmente posseduto. Tale onere non è stato adempiuto e ciò si traduce in un difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione. 2.-Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Non trovano applicazione le ulteriori conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 96, co. 3 e 4, c.p.c., in quanto la motivazione della presente decisione è parzialmente difforme dallaproposta di definizione accelerata, formulata in termini di manifesta infondatezza del motivo per il ravvisato rigetto implicito pure di quella domanda relativa alla qualifica intermedia. Nulla va disposto sulle spese in relazione all’INPS, in quanto l’istituto non ha svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’