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Ordinanza — n. 32363/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of pertinence regarding the written contract's effect on presumptive prescription.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32363/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of appeal was found irrelevant to the appellate court's reasoning. The lower court rejected the employee's claim not based on the general rule of presumptive prescription for written contracts, but specifically because the disputed credit originated from a written employment contract. Consequently, the court held that the employee's argument regarding the inapplicability of presumptive prescription did not address the actual basis of the decision. Therefore, the appeal was rejected without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 2955, 2956 c.c.; The presumptive prescription does not apply to credits arising from a written contract, and an appeal challenging this rule is inadmissible if the lower court's decision rests on the specific fact of the contract's existence rather than the general principle.

Parole chiave

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prescriptive period written contract inadmissible appeal lack of pertinence labor dispute payment receipt presumptive prescription percepzione indebita di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co.
Art. 2955 c.c.
Art. 2956 c.c.
Art. 370 c.p.c.
2.- Nulla va disposto sulle spese, vista la tardività della costituzione del controricorrente, ben oltre il termine imposto dall’art. 370 c.p.c.
Art. 13, co. 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co.
Art. 13, co. 1 bis d.P.R. n. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co.
art. 370 c.p
2.- Nulla va disposto sulle spese, vista la tardività della costituzione del controricorrente, ben oltre il termine imposto dall’art. 370 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 13707/2019
Cass. ord. n. 10379/2018
Cass. ord. n. 10379/2018; Cass.
Cass. n. 11145/2012
10379/2018; Cass. n. 11145/2012).
Cass. n. 8200/2006
a) secondo la Suprema Corte di Cassazione la prescrizione presuntiva non opera quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (Cass. n. 8200/2006);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22599/2023r.g., proposto Grandinetti Caterina, elett. dom.tapresso la Cancelleria di questa Corte , rappresentatae difesa dall’avv. Giuseppe Sardanelli . ricorrente contro Sotirov Krastyo Sotirov, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Ferraro. controricorrente avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 873/2023 pubblicata in data 27/07/2023, n.r.g. 1450/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/10/2025dal Consigliere dott.

Francescopaolo Panariello. FATTI DI CAUSA 1.- Con decreto ingiuntivo n. 106/2020, provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Vibo Valentia intimava a Grandinetti Caterina (titolare dell’omonima gelateria corrente in Pizzo) di pagare la somma di euro 2.820,00 in favore di Sotirov Krastyo Sotirov a titolo di differenze retributive. OGGETTO: crediti da rapporto di lavoro subordinato - prescrizione presuntiva -applicabilità - limiti 2.- La Grandinetti proponeva opposizione, eccependo l’avvenuto pagamento come da buste paga quietanzate dal lavoratore, che produceva in giudizio. 3.-Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, reputando che il lavoratore non avesse formulato un formale e tempestivo disconoscimento delle firme apparentemente apposte alle buste paga, accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ma compensava le spese di lite. 4.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto dal lavoratore e, in riforma della decisione impugnata, rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo.

Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:

a) secondo la Suprema Corte di Cassazione la prescrizione presuntiva non opera quando il contratto sia stato stipulato per iscritto (Cass. n. 8200/2006);

b) nel caso di specie il rapporto di lavoro trova la sua fonte di prova nel contratto scritto stipulato dalle parti e nelle buste paga, sicché non opera la prescrizione presuntiva;

c) il lavoratore ha disconosciuto la sottoscrizione delle buste paga già nel ricorso monitorio, tanto che con l’opposizione la datrice di lavoro aveva chiesto la verificazione di quelle stesse scritture ed aveva depositato quelle comparative, sicché sul puntola sentenza del Tribunale è errata;

d) la questione è dirimente, poiché la quietanza apposta in calce alle buste paga attiene non solo alla ricezione del documento, ma contiene espressa dichiarazione di ricevuta anche della somma ivi esposta;

e) poiché anche in questo grado la Grandinetti ha ribadito l’istanza di verificazione, il Collegio ha disposto ed espletato perizia calligrafica, dalla quale è emerso sono genuine soltanto le firme relative alle buste paga relative ai mesi luglio, agosto, settembre e ottobre 2013, gennaio e febbraio 2014, mentre sono apocrife tutte le altre;

f) poiché il totale delle somme indicate nelle buste paga con quietanza apocrifa è di gran lunga maggiore della somma vantata con il ricorso monitorio, l’appello del lavoratore va accolto poiché la datrice di lavoro non ha adempiuto l’onere della prova del pagamento, sicché la sua opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata. 5.- Avverso tale sentenza Grandinetti Caterina ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. 6.- La Consigliera delegata dal Presidente ha formulato una proposta di definizione acceleratain termini di manifesta infondatezza, avverso la quale la difesa della ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione. 7.- Sotirov Krastyo Sotirov, originariamente rimasto intimato, ha poi resistito tardivamente con controricorso. 8.-Entrambe le parti hanno depositato memoria. 9.-Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2955 e 2956 c.c. per avere la Corte territoriale escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva. Il motivo è infondato. Questa Corte ha più volte affermato che leprescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da uncontratto stipulato in formascritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale (Cass. ord. n. 13707/2019;

Cass. ord. n. 10379/2018; Cass. n. 11145/2012). Nel caso di specie la doglianza della ricorrente non è pertinente rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Infatti, contrariamente all’assunto della difesa della Grandinetti, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della prescrizione presuntiva non in ragione del rapporto di lavoro subordinato, bensì in ragione del fatto che il medesimo rapporto e il relativo credito azionato in via monitoria traevano origine da un contratto scritto. In tal senso la sentenza d’appello è conforme al principio di diritto sopra ricordato e che va qui ribadito. 2.- Nulla va disposto sulle spese, vista la tardività della costituzione del controricorrente, ben oltre il termine imposto dall’art. 370 c.p.c.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso a norma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., s