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Ordinanza — n. 32323/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to double consistent rulings on corporate continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32323/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the INPS appeal inadmissible because both the first-instance court and the Court of Appeal reached consistent factual conclusions regarding corporate continuity. The INPS argued that the lower courts failed to examine specific facts proving the new entity's independence, but the court found no violation of law since the lower courts already established the distinct nature of Tris Ottica S.R.L. based on identical evidence regarding assets, workforce, and business scope. Consequently, the appeal was rejected under the rule of double consistent pronouncements, and the INPS bore the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, co. 4 c.p.c.: An appeal is inadmissible when both the first-instance court and the Court of Appeal have issued consistent pronouncements on the same facts and legal issues, rendering the alleged violation of law groundless.

Parole chiave

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double consistent pronouncements corporate continuity inadmissible appeal art 360 cpc factual alteration prestazione di previdenza restituzione delle indennità di disoccupazione contributi sociali arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 8, co. 4 and 4-bis, Law No. 223/1991
Art. 2697 Civil Code
Art. 360, co. 1, n. 5 and co. 4, Civil Procedure Code
D.P.R. No. 115/2002, Art. 13, comma 1 quater
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore i
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8293-2022 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, -ricorrenti- contro TRIS OTTICA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato SERENA MACCAGNAN; -controricorrente – avverso la sentenza n. 379/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/09/2021 R.G.N. 745/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere Dott.

ALESSANDRO GNANI. Oggetto Sgravi l. 223/91 R.G.N.8293/2022 Cron. Rep. Ud13/11/2025 RILEVATO CHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione ad avviso di addebito promossa da Tris Ottica s.r.l. nei confronti dell’Inps, il qualepretendeva il recupero dei contributi inizialmente oggetto di sgravio ai sensi dell’art.8 l. n.223/91. Secondo la Corte d’appello Tris Ottica s.r.l. non eramera continuazione dell’impresa Vecellio Occhiali s.r.l., già assoggettata alla procedura di concordato preventivo e datrice di lavoro del personale collocato in mobilità poi assunto dalla prima, la quale aveva altresì ottenuto in affitto un ramo d’azienda dalla stessa Vecellio.

Avverso la sentenza, l’Inps, in proprio e quale procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti Inps (S.C.C.I.) s.p.a., ricorre per un motivo, illustrato da memoria. Tris Otticas.r.l. resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RILEVATO CHE Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.8, co.4 e 4-bis, l. n.223/91 e dell’art.2697c.c., per non avere la Corte d’appello compiuto l’accertamento necessario ad escludere che l’odierna controricorrente fosse oggettivamente un’azienda nuova e non la mera continuazione della Vecellio Occhiali s.r.l.

Il motivo è inammissibile. Si verte in tema di c.d. doppia pronuncia conforme, poiché sia il primo giudice sia la Corte d’appello hanno ritenuto accertato che Tris Ottica s.p.a. fosse impresa nuova e diversa da Vecellio Occhiali s.r.l., anziché mera continuazione della stessa. Entrambe le pronunce si sono basate sui medesimi elementi di fatto al fine di giungere a tale conclusione, ovvero:

a) venne affittato solo un ramo d’azienda, relativo a macchinari necessari alla produzione di occhiali in plastica, mentre non fu affittato l’immobiledove operava la precedente impresa;

b) non vi erano evidenze per cui la affittuaria avesse anche acquisito la clientela o le commesse della affittante;

c) i lavoratori in mobilità assunti erano 10, ovvero un numero modesto in rapporto al totale delle maestranze occupate, pari a 67;

d) le attività delle due società erano diverse: la Vecellio produceva e commercializzava occhiali in platica, mentre Tris Ottica s.p.a. si occupava della sola produzione, però non soltanto di occhiali in plastica, producendo infatti occhiali anche in metallo;

e) Tris Ottica s.p.a. esisteva dal 2008, ovvero 3 anni prima dell’acquisizione dei lavoratori, datata 2011, e già esisteva come realtà aziendale con specificità ben diversa e più ampia di quella di Vecellio;

f) mancavano assetti proprietari in comune tra le due società, le quali nemmeno avevano forme di collegamento inessere. S’intende che, diversamente da quanto assume l’Inps, l’accertamento in fatto è stato condotto ed ha portato a concludere per l’alterità oggettiva delle due imprese, con un’assunzione di lavoratori finalizzata non a continuare la pregressa attività, ma ad implementare i livelli occupazionali di Tris Ottica s.p.a. Dato tale accertamento, non può parlarsi di violazione di legge, come sostenuto dall’Inps. In realtà, l’Istituto contrappone agli elementi di fatto valorizzati dalla Corte d’appello altri elementi di fatto e, così facendo, deduce l’omesso esame di circostanze fattuali asseritamente rilevanti al fine di escludere l’autonomia delle due imprese.

Nella sostanza, il motivo ricade sotto la previsione dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. Ne va allora dichiarata l’inammissibilità ai sensi dell’art.360, co.4 c.p.c. trattandosi, come visto, di doppia pronuncia conforme. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Inps. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, attesa l’inammissibilità del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Inps, dell'ulteriore i