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Decreto — n. 32097/2025 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 32097/2025 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 32097/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11437/2025 R.G. proposto da: GALATIOTO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CIULLA -ricorrente- contro M.R. DISTRIBUZIONE S.R.L, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO FERRO -controricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE DE ROSE unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1216/2024 depositata il 24/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 32097/2025 — snciv · Corte di Cassazione: Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11437/2025 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 32097/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

Parole chiave

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forza di cosa giudicata parziale riduzione delle spese giudiziarie condanna al pagamento pecuniario spese di esecuzione immunità parziale dazione in pagamento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11437/2025 R.G. proposto da: GALATIOTO RICCARDO, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CIULLA -ricorrente- contro M.R. DISTRIBUZIONE S.R.L, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO FERRO -controricorrente- contro ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S., rappresentato e difeso dall'avvocato EMANUELE DE ROSE unitamente agli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n.1216/2024 depositata il 24/12/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 11437/2025 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 32097/2025 Data pubblicazione 10/12/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.940,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 08/12/2025 Carla Ponterio Numero registro generale 11437/2025 Numero sezionale 1027/2025 Numero di raccolta generale 32097/2025 Data pubblicazione 10/12/2025