Italian Supreme Court dismisses appeal due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, representing the Red Cross, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent maintained the lower court's judgment. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for judgment within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
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PDFBox: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROLA CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14432/2025 R.G. proposto da: CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI PALMANOVA ODV, rappresentato e difeso dall'avvocato ENRICA LUCCHIN unitamente all’avvocato VALENTINO TORNABONI -ricorrente- contro LORENZO SCOLAMIERE, rappresentato e difeso dall'avvocato SEBASTIANO BANELLI -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.190/2024 depositata il 18/01/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 14432/2025 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 31981/2025 Data pubblicazione 09/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.152,50 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, 8.12.2025 Carla Ponterio Numero registro generale 14432/2025 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 31981/2025 Data pubblicazione 09/12/2025