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Ordinanza — n. 31932/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to address all grounds of the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31932/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to specifically link their arguments to every ground upon which the lower court based its decision. Although the appellant alleged procedural violations and questioned the factual assessment of job duties, the court found these criticisms did not contradict the lower court's reasoning that the employee performed only one of several required tasks. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 115 c.p.c.: When a judgment rests on multiple independent grounds, the cassation appeal must specifically reference each ground, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal multiple grounds of decision specific reference requirement cassation procedure procedural nullity

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n.
Art. 112 c.p.c.
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod.
Art. 115 c.p.c.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod.
Art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Ha pertanto escluso che l’espletamento delle sole funzioni di direzione dello Sportello Unico per l’Immigrazione comportasse lo svolgimento di mansioni superiori, in difetto del requisito della prevalenza richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002
111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Ha pertanto escluso che l’espletamento delle sole funzioni di direzione dello Sportello Unico per l’Immigrazione comportasse lo svolgimento di mansioni superiori, in difetto del requisito della prevalenza richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 115 cod. proc. civ
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art.
art. 36 Cost
165/2001, dell’art. 36 Cost., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022
Cass. Sez. 6 - Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018
Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017
Cass. n. 17182/2020
fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass.
Cass. n. 10815/2019
17182/2020; Cass. n. 10815/2019).

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Testo completo

GIMENTO DEL PROCESSO 1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento del ricorso proposto da Emilia Tarantino (funzionario amministrativo dell’area funzionale Terza), ha condannato il Ministero dell’Interno –Prefettura di Caserta al pagamento delle differenze retributive in considerazione delle mansioni di fatto svolte dalla medesima nel periodo 2.9.2008 al 31.12.2012 ed ha rigettato le altre domande. La Tarantinoaveva svolto le funzioni di responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, quale responsabile supplente, il responsabile nominato era sempre un Vice Prefetto, dal marzo 2007 al 31.12.2012 ed aveva chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze tra il trattamento economico percepito e quello dovuto in ragione delle mansioni svolte.

2. La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno, in riforma della sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta da Emilia Tarantino.

3. La Corte territoriale ha rilevato che era incontestato l’effettivo svolgimento, da parte della Tarantino, delle funzioni di responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta ed ha ritenuto il carattere dirigenziale di tali funzioni, pertanto non riconducibili alla formale categoria di inquadramento della Tarantino.

4. Ha tuttavia evidenziato che la direzione ed il coordinamento dello Sportello Unico per l’Immigrazione non esaurivano i compiti attribuiti al viceprefetto addetto all’Area IV, essendo molto più ampie e variegate le materie di competenza del medesimo, come elencate nella tabella 3 del D.M. 18.11.2002e nei successivi D.M. del 4.8.2005 e del 28.3.2007, e di cui la Tarantino non si era occupata.

5. Ha pertanto escluso che l’espletamento delle sole funzioni di direzione dello Sportello Unico per l’Immigrazione comportasse lo svolgimento di mansioni superiori, in difetto del requisito della prevalenza richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.

6. Avverso tale sentenza Emilia Tarantino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

7. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

8. La Prefettura di Caserta è rimasta intimata. DIRITTO 1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale dinon avere giudicato sui fatti allegati dalle parti,avendo ipotizzato con motivazione illogica ed illegittima , che la Tarantino avesse continuato a svolgere mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento. Evidenzia che era incontestato lo svolgimento prevalente, da parte della Tarantino, di mansioni di Responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta.

2. Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n.4 cod. proc. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere utilizzato un’informazione probatoria non esistente nel processo in ordine allo svolgimento, da parte della Tarantino, di mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento. Insiste nel sostenere che era incontestato lo svolgimento, da parte della Tarantino, in via esclusiva e senza soluzione di continuità, di mansioni di Responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta. Evidenzia che era rimasta incontestatala documentazione prodotta, da cui parimenti risulta lo svolgimentoin via esclusiva e senza soluzioni di continuità, da parte della Tarantino, della mansione di responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta.

3. Con la terza critica il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 187, 188, 189 e 244 cod. civ., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale richiesta. Sostiene che dalla mancata ammissione della prova era dipeso un gravissimo errore nella motivazione della sentenza impugnata; evidenzia che i testi avrebbero potuto fugare ogni dubbio in ordine all’esclusività delle mansioni dirigenziali svolte dalla Tarantino durante l’intero periodo indicato nel ricorso, integrando l’elemento che la Corte territoriale ha ritenuto di non potere escludere.

4. Con la quarta censura il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52, commi 3 e 5 d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 36 Cost., degli artt. 1218, 2094, 2099 e 2103 cod. civ., degli artt. 6 ss. CCNL Comparto Ministeri 2006/2009, nonché classificazione contratto integrativo, classificazione del profilo funzionario economico finanziario, fascia retributiva F1/F7 e del D.P.R. n. 105 del 23.5.2011, di recepimento dell’accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia, relativamente al calcolo della retribuzione dovuta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.

Torna a sostenere che era pacifico lo svolgimento delle funzioni dirigenziali da parte della Tarantino dal 1.3.2007 al 31.12.2012. Evidenzia l’alto grado di specializzazione delle suddette mansioni, riconducibili all’Area funzionale IV, e per le quali era stata necessaria l’emissione di specifici provvedimenti autorizzativi a firma del Prefetto, con accreditamento della Tarantino alla funzione dirigenziale. Aggiunge che il disbrigo delle mansioni di responsabile dell’Ufficio per l’immigrazione aveva occupato la Tarantino intellettualmente e materialmente, per tutta la durata della giornata lavorativa.

5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili. In ordine alla censura relativa all’illogicità della motivazione, vainnanzitutto rammentato che a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla solaverifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.e danno luogo a nullità della sentenza-di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.

Sez. 1 -Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Ciò premesso, le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte territoriale ha infatti riconosciuto il carattere dirigenziale delle mansioni di responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione, ma ha escluso il prevalente svolgimento di funzioni dirigenziali da parte della Tarantino, in quanto la medesima aveva espletatosolo uno dei compiti propri del Vice Prefetto, dell’Area IV ed in quanto non poteva escludersi che fosse stata adibita a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento.

Nel prospettare che lo svolgimento, da parte della Tarantino, di mansioni proprie del suo livello di inquadramento era stato dedotto dal Ministero dell’Interno solo riguardo alle mansioni di responsabile dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta, nel sostenere che tali mansioni, aventi carattere dirigenziale, avevano interamente occupato la sua giornata lavorativa e nel lamentare la mancata ammissione della prova al fine di fugare ogni eventuale dubbio in ordine all’esclusività delle suddettemansioni, i motivi non censurano in alcun modo la prima ratio decidendidella sentenza impugnata, che ha escluso la prevalenza delle mansioni dirigenziali svolte dalla Tarantino in quanto la medesima aveva solo uno dei compiti propri del Vice Prefetto dell’Area IV.

A in proposito rammentato che qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivonei confronti del Ministero dell’Interno; nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti della Prefettura di Caserta, che non ha svolto attività difensiva.

8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002,dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrent e al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per compensiprofessionali, oltre spese prenotate a debito , in favore del Ministero dell’Interno; dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralm