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Ordinanza — n. 31926/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding the ten-year prescription defense in tax collection proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31926/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds for review failed to meet the statutory requirement of specificity under Article 366, paragraph 6 of the Civil Procedure Code. The appellant challenged the lower court's application of a ten-year prescription period to tax collection notices, arguing the underlying judgment was not definitive. The court ruled that the appeal did not adequately summarize the necessary content to allow for a decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.; The appeal must specifically summarize the content of all documents and arguments to satisfy the ineludible requirement of autonomy, otherwise it is inadmissible.

Parole chiave

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Civil Procedure Code specificity requirement ten-year prescription tax collection notices inadmissible appeal autonomy of appeal judicial review credito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 n. 6 cod. proc. civ.
4.Il ricorsoè inammissibile perché incentra le doglianze su una diversa valutazione, da parte della Corte di merito , del contenuto dispositivo della sentenzae , nei termini in cui è sviluppato, non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell’art. 366 n.
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 6769 del 2022
Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022
n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022).
Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514
Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19985
7514) ed è stato evocato in causa per mera litis denuntiatio (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19985).
CEDU, sez. I, 28 ottobre 2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 28425-2021 proposto da: ANTONUCCIO GIULIO, rappresentato e difeso dall'avvocato BENIAMINO IACOVO; -ricorrente - contro ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO, CARLA D'ALOISIO;

Oggetto R.G.N.28425/2021 Cron. Rep. Ud.16/09/2025 -resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 596/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 13/05/2021 R.G.N. 284/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RITENUTO CHE 1.La Corte di appello di Catanzaro, in riforma della decisione di prime cure, in contraddittorio con INPS e ADER, ha rigettato l'opposizione all’esecuzione svolta dall’attuale ricorrente, avverso due intimazioni di pagamento portate da cartella esattoriale, riconosciuto il giudicato già intervenuto, in altro giudizio, e facendone derivare la soggezione del credito contributivo alla prescrizione decennale, non spirata, nella specie. 2.Ricorre avvero la sentenza Giulio Antonuccio, con ricorso affidato a due motivi, avverso il quale ADER resiste con controricorso e INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

CONSIDERATO CHE 3.La parte ricorrente, censurando la sentenza impugnata per violazione di legge ed errata applicazione di norme di diritto, si duole, con entrambi i mezzi d’impugnazione, che la Corte merito abbia ritenuto applicabile , nella specie, la prescrizione decennale benché a base delle intimazioni fosse posta unacartella esattoriale e la sentenza menzionata dalla Corte di merito,peraltro erroneamente, non fosse definitiva eneanche idonea ad interrompere la prescrizione. 4.Il ricorsoè inammissibile perché incentra le doglianze su una diversa valutazione, da parte della Corte di merito , del contenuto dispositivo della sentenzae , nei termini in cui è sviluppato, non soddisfa il requisito di specificità, richiesto ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod.proc.civ. che, anche interpretato alla luce dei principi contenuti nella sentenza della CEDU, sez.

I, 28 ottobre 2021, non è rispettato se il motivo di ricorso non riassume adeguatamente il contenuto di tutto ciò (documenti compresi) sia necessarioa soddisfare il requisito ineludibile dell'autonomia del ricorso per cassazione, fondato sulla idoneità delle censure a consentire la decisione (v. Cass. n. n.6769 del 2022; v., in argomento, anche Cass., Sez. Un., n. 8950 del 2022). 5.Nulla spese quanto all’agente della riscossione per il rilievo per cui l'oggetto del contendere concerne il tema della prescrizione e verte, dunque, sul merito della pretesae , a tale riguardo, il concessionario è carente di legittimazione a contraddire (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514) ed è stato evocato in causa per mera litis denuntiatio (fra le molte, Cass., sez. lav., 19 luglio 2024, n. 19985).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se