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Ordinanza — n. 31922/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses public employment claim regarding termination stabilization as inadmissible new evidence in retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31922/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that rejected a public employee's claim for damages due to abusive fixed-term contracts. The employee argued that a subsequent stabilization of their position should invalidate the previous illegal contract pattern, but the Ministry of the Interior contended this was an inadmissible new fact raised too late. The court ruled that stabilization does not automatically erase the illegality of prior contracts and cannot be proven as new evidence in a retrial, thus upholding the lower court's decision to reject the claim.

Regesto Legislator

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Art. 324 c.p.c.; Art. 372 c.p.c.: Stabilization of a public employee's position does not automatically cure the illegality of prior fixed-term contracts, and such facts cannot be introduced as new evidence in a retrial proceeding.

Parole chiave

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public employment contracts abusive fixed-term contracts stabilization of position inadmissible new evidence retrial proceedings damages for illegal contracts judicial preclusion restituzione dell'indennità per lavoro ridotto

Disposizioni normative citate

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Art. 324 c.p.c.
- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.c. e, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 372, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Art. 394 c.p.c.
Art. 143 disp. att. c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
- Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
art. 324 c.p
- Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.c.
art. 112 c.p
- Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 15240/2021
Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass.
Cass. n. 14815/2021
Cass. n. 15353/2020
15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass.
Cass. n. 29779/2018
15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass.
Cass. n. 7060/2018
29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass.
Cass. n. 6935/2018
7060/2018, Cass. n. 6935/2018) e che, peraltro, nella specie, non risulta in concreto se l’eccepita stabilizzazione sia stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento economico del c.d.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30421-2022 proposto da: ROSSI ROMINA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCO BOLDRINI; -ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 174/2022 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 07/07/2022 R.G.N. 183/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Oggetto RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.30421/2022 Cron.

Rep. Ud.18/11/2025 - Con sentenza del 7 luglio 2022, la Corte d’Appello di Ancona, chiamata a pronunziarsi in sede di rinvio sul giudizio proposto da Romina Rossi e Simona Saladino nei confronti del Ministero dell’Interno a seguito della sentenza di questa Corte di annullamento della sentenza della medesima Corte d’Appello di rigetto della domanda risarcitoria per abusiva reiterazione di contratti a termine, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Ancona, che in parziale accoglimento della domanda proposta in via subordinata, aveva dichiarato illegittimi i contratti tanto di somministrazione a termine quanto di lavoro a tempo determinato in forza dei quali avevano prestato servizio in favore del Ministero ed, esclusa la conversione a tempo indeterminato del rapporto, aveva condannato l’Amministrazione al risarcimento del danno ex art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, rigettava anche la pretesa risarcitoria per l’intervenuta stabilizzazione dell’istante. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, in conformità con l’orientamento accolto da questa Corte sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, doversi attribuire all’intervenuta stabilizzazione valenza di “cancellazione dell’illecito”, per aver l’interessato conseguito il bene della vita perseguito in giudizio. - Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la sola Rossi affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il Ministero dell’Interno. - La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 384, comma 2, e 394 c.p.c. e 143 disp. att. c.p.c., deduce la nullità della sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale dato applicazione al principio di diritto fissato da questa Corte al quale era viceversa tenuta a conformarsi. - Con il secondo motivo la medesima censura di cui al motivo che precede è prospettata sotto il profilo della violazione di legge concretatasi nel non aver la Corte territoriale dato applicazione al principio di diritto fissato da questa Corte al quale era viceversa tenuta a conformarsi. - Con il terzo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 324 c.p.c. e, in subordine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c., per aver statuito in accoglimento di una eccezione da ritenersi, invece, inammissibile, in quanto sollevata solo in sede di riassunzione del giudizio una volta passata in giudicato la decisione di accoglimento della domanda risarcitoria che restava solo da quantificare ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. - Con il quarto motivo la ricorrente denuncia il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta ammissibilità di nuove allegazioni e produzioni documentali in side di giudizio di rinvio. - Nel quinto motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata è prospettata in relazione all’omessa pronunzia sull’eccepita inammissibilità di quanto dedotto e offerto di provare in ordine all’avvenuta stabilizzazione e sulla formulata eccezione di giudicato. - Tutti gli esposti motivi che, in quanto strettamente connessi, per essere volti ad affermare la non deducibilità in sede di giudizio di rinvio dell’eccezione relativa all’intervenuta stabilizzazione e l’inammissibilità della produzione documentale volta a offrirne la prova ai fini dell’accertamento giudiziale, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano meritevoli di accoglimento dovendo ritenersi inammissibile l’eccezione - sollevata dalla difesa erariale solo nel giudizio di rinvio – dell’asserita stabilizzazione del controricorrente che sarebbe sopravvenuta nelle more del giudizio di cassazione, atteso che, trattandosi di un’eccezione in senso lato, implica necessariamente, proprio in quanto eccezione, accertamenti di fatto in questa sede preclusi ove anche si tratti di un fatto sopravvenuto, ostandovi il dirimente rilievo che nel giudizio di legittimità non possono allegarsi fatti sopravvenuti (e, a fortiori, neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito), fatti che a loro volta non potrebbero neppure essere provati mediante produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.). - Va inoltre considerato che la stabilizzazione non determina alcun automatico effetto giuridico né sulla domanda né sulla disciplina del rapporto controverso, in quanto ha sempre bisogno della mediazione d’una ulteriore verifica in punto di fatto circa l’essere o meno l’eccepita stabilizzazione del lavoratore causalmente connessa con l’abuso di assunzioni a termine (sui limiti e sui presupposti dell'efficacia riparatoria della stabilizzazione cfr.

Cass. n. 15240/2021, 14815/2021, Cass. n. 15353/2020, Cass. n. 29779/2018, Cass. n. 7060/2018, Cass. n. 6935/2018) e che, peraltro, nella specie, non risulta in concreto se l’eccepita stabilizzazione sia stata adottata come misura satisfattiva alternativa al risarcimento economico del c.d. danno comunitario, di talchél’eccezione del ricorrente si sostanziava nella mera (inammissibile) sollecitazione a riaprirela fase istruttoria . - Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte d’Appe