Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual error grounds under civil procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the interruption of the prescription period for tax debts. The appellant claimed the lower court misinterpreted evidence to show prescription interruption occurred prematurely, while the respondent argued no specific factual error existed. The court ruled that such evidentiary misinterpretations require a separate revocation action for factual error rather than a standard appeal, as the contested facts were not clearly erroneous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 cod. proc. civ.; Art. 2948 cod. civ.: A misinterpretation of objective evidence stemming from a clerical oversight regarding the probative fact itself, rather than a logical error in connecting evidence to the fact, constitutes a factual error only if it concerns a disputed point and does not arise from a value judgment, requiring a revocation action instead of an appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 25276-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagliavvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO; -resistenti con mandato - nonché contro BUFFO VINCENZO;
Oggetto R.G.N.25276/2021 Cron. Rep. Ud.16/09/2025 -intimato - avverso la sentenza n. 425/2021 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 30/03/2021 R.G.N. 285/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.La Corte di appello di Lecce, respingendo l’eccezione di prescrizione decennale svolta da ADER, in giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento in contraddittorio anche con INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha rigetta to il gravame di ADER e confermato la decisione di prime cure, sul presupposto dell’interruzione della prescrizione quinquennale allorquandoil termine era ormai spirato. 2.La sentenza è impugnata da ADER, con due motivi di ricorso, avverso il quale INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.
CONSIDERATO CHE 3.Con il primo motivo, deducendoviolazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e 2948 cod.civ., la parte ricorrente si duole che la Corte merito abbia indicato, in motivazione, una risultanza probatoria diversa da quella emergente dagli atti, attestante l’interruzione del termine di prescrizione prima del suo decorso. 4.Con il secondo motivo si duole , in via subordinata, di violazione degli artt. 2946 cod.civ. e 24,co.5, d.lgs. n.46/1999, per essere stati i termini interrotti, come esposto nel primo motivo, dalla data di notifica delle intimazioni di pagamento. 5.Il primo motivo è inammissibile perché il travisamento del contenuto oggettivo della prova, derivante da una svista concernente il fatto probatorio in sé e non la verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto (v., da ultimo, Cass., Sez.Un., 5 marzo 2024, n. 5792), a condizione che l’errore non investa un punto controverso e non promani da una valutazione. 6.Nel ricorso all’esame è la stessa parte ricorrente che adombra un errore percettivo. 7.Stessa sorte segue la seconda doglianza atteso che i fatti estintivi anteriori alla notificazione delle cartelle e degli avvisi di addebito non sono evidenziati dalla Corte d'Appello e la prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, che si sostiene sia già maturata al momento della notificazione degli atti di riscossione coattiva, è stata solo genericamente prospettata nel presente giudizio, assumendo, senza il supporto di elementi più circostanziati che avvalorino ex actis la decisività della critica, che i crediti richiesti erano già prescritti alla data della notifica. 8.In conclusione, il ricorso è dichiarato inammissibile. 9.Non si provvede alla regolazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quelloper il ricorso ex art.13,co. 1, se