Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31917/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses opposition to tax collection notice due to lack of interest under new procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31917/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding an opposition to tax collection notices filed by the tax agency. The appellant argued that failure to receive proper notification should allow immediate challenge, but the court found no valid grounds for direct appeal. Consequently, the court ruled the action inadmissible because the specific statutory exceptions for challenging such notices were not met.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12, co. 4-bis D.P.R. n. 602/1973; Art. 3-bis D.L. n. 146/2021: Direct appeal of tax collection notices is permitted only if the debtor proves prejudice regarding public procurement participation, public debt recovery, or loss of administrative benefits.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection notices direct appeal admissibility lack of interest to act public procurement prejudice procedural exhaustion retrocessione di credito proseguimento dell'erogazione delle prestazioni pagamenti rateali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12, co. 4-bis D.P.R. n. 602/1973
215/2021 che ha novellato l'art. 12 del D.P.R.
Art. 3-bis D.L. n. 146/2021
5.Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L.
L. n. 215/2021
Art. 80, co. 4 Codice dei contratti pubblici
D.L. n. 78/10

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., S.U., n. 26283/2022
Cass., n. 7348/2023
Corte Costituzionale, n. 190/2023
Generato dall'IA
Ordinanza Interlocutoria — n. 33106/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal on tax debt prescription, ordering new role due to incomplete payment proof.
Ordinanza — n. 21940/2026 — snciv
Cassation court allows taxpayer's appeal, overturning lower court's five-year statute of limitations ruling for tax debts.
Ordinanza — n. 28993/2025 — snciv
Cassation court dismisses tax agency appeal regarding tax credit extinction in bankruptcy proceedings. The court rejects the argument that a new statute applies retroactively to bankruptcy cases. The decision upholds the principle that bankruptcy proceedings exclude further collection acts. The court clarifies that the tax roll serves as the basis for credit opposition in bankruptcy. The ruling confirms that the tax claim is extinguished by prescription. The court notes the new law does not apply to existing bankruptcy cases. The decision emphasizes the specific procedural rules governing tax credits in insolvency. The court maintains that the tax roll is the relevant document for bankruptcy proceedings. The ruling affirms the finality of the lower court's decision on prescription. The court dismisses the appeal without ordering any further proceedings.
Ordinanza — n. 29736/2022 — snciv
Cassation court dismisses tax collection appeal due to lack of standing for the collection agent to contest prescription.
Ordinanza — n. 7501/2024 — snciv
Court quashes appeal judgment for contradictory reasoning between ten-year prescription claim and confirmation of first-instance ruling.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14339-2021 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente - contro MASSARI ORESTE VITTORIO nella qualità di erede di ANDRIANI ANNA RITA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI GABELLONE; -controricorrente - nonché contro I.N.P.S. -ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO;

Oggetto R.G.N.14339/2021 Cron. Rep. Ud.16/09/2025 -resistente con mandato - avverso la sentenza n. 642/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE, del 18/11/2020 R.G.N. 406/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1.Nel giudizio di opposizione a molteplici estratti di ruolo asseritamente non preceduti da altrettanti plurimi avvisi di addebito o cartelle notificate, la Corte di appello di Lecce, decidendo in contraddittorio con INPS e ADER, ha dichiarato cessata la materia del contendere in riferimento ad una delle cartelle opposte e rigettato, per il resto , il gravame svolto dall’ADER limitatamente alla statuizione della sentenza di prime cure relativa alla prescrizione dei crediti portati da alcune delle plurime cartelleopposte. 2.La sentenza è impugnata da ADER, con l’unico motivo di gravame – violazione art.2944 cod.civ. e 19 d.P.R. n.602/1973 per aver confermato la statuizione del giudice di prime cure e l’inidoneità dell’istanza di rateazione presentata dal contribuente ad interrompere il termine di prescrizione - cui resiste, con controricorso, Oreste Vittorio Massari, in qualità di erede di Anna Rita Andriani. 3.INPS ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

CONSIDERATO CHE 4.E’ preliminare la disamina della possibilità, per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. 5.Sul punto è intervenuto il legislatore con l'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021 che ha novellato l'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, intitolato "Formazione e contenuto dei ruoli", aggiungendo a detto articolo un comma 4-bis in forza del quale "l'estratto di ruolo non è impugnabile", con l'unica eccezione, indicata nella seconda parte della norma, per cui "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'eco nomia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 6.Quanto all'applicabilità della norma ai procedimenti in corso, deve essere data continuità ai principi di diritto espressi da questa Corte con orientamento ormai consolidato, come ricordato, ex plurimis, da Cass. n. 3511/2024 che, concludendo per l'inammissibilità per carenza di interesse all'impugnazione, ha osservato "si tratta di opposizione ad un estratto di ruolo dalla cui presa visione il ricorrente venne a conoscenza degli avvisi di addebito.

L'art. 12, co.4 bis, D.P.R. n.602/73 (introdotto dall'art. 3 bis D.L. n. 146/21, come convertito dalla L. n. 215/21) stabilisce che l'estratto di ruolo è suscettibile di diretta impugnazione insieme alla cartella esattoriale - cui è equiparato l'avviso di addebito (art. 30, co.14 D.L. n.78/10, conv. con mod. dalla L. n.122/10) - "nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". 7.Questa Corte, con sentenza a Sezioni U nite (Cass., S.U., n.26283/2022), ha affermato che a) la norma si applica anche ai debiti previdenziali (sul punto v. poi Cass.7348/2023);

b) al di fuori delle tre ipotesi menzionate dalla norma, l'opposizione all'estratto di ruolo è inammissibile per difetto di interesse;

c) trattandosi Data condizione dell'azione, la verifica della sussistenza dell'interesse va compiuta al tempo della sentenza sicché, a quel momento, il giudice deve tener conto della sopravvenienza rappresentata dal citato art. 12, co.4 bis. La Corte Costituzionale, con la sentenza n.190/23 ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma, avendo il legislatore discrezionalità nell'individuare i casi di tutela giurisdizionale "anticipata" ritenuti meritevoli, pur auspicando un intervento del legislatore stesso volto a rimediare alla grave vulnerabilità e inefficienza che ancora affligge il sistema italiano della riscossione, anche riguardo al profilo delle notificazioni". 8.Ne deriva che, dovendosi fare applicazione al caso di specie dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n.602/1973, aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, e non essendo allegata alcuna delle tre ipotesi ivi previste di impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, mancava ab origine l'interesse ad un'opposizione che, in assenza di successivi atti d'esecuzione posti in essere dall'Inps, è volta unicamente e direttamente contro detto estratto. 9.Di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, perché l'azione non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire, risultando, pertanto, inammissibile l'originaria domanda. 10.Le spese di lite dell'intero processo sono compensate attesa la sopravvenienza rispetto all'introduzione della vertenza dell'art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, che ha novellato l'art.12, comma 4 bis, del D.P.R. n.602/1973, e delle citate sentenze di questa Corte e della Corte Costituzionale.

P.Q.M La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proposta p