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Ordinanza — n. 31916/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requires a merits review of prescription facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31916/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it sought a review of established facts regarding prescription periods. The lower courts had already determined that the tax collection agent produced valid interruptive acts after the debt notices were served, preventing the statute of limitations from expiring. The court ruled that the appellant's legal arguments merely requested a re-examination of these proven facts, which falls outside the scope of a cassation appeal under Article 3, paragraph 9, letter b) of Law No. 335/1995.

Regesto Legislator

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Art. 3, n. 9, lett. b) l.n. 335/1995; A cassation appeal is inadmissible if it involves a request for a review of facts already ascertained by the courts of merit, requiring instead a substantive examination of the case.

Parole chiave

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inadmissible appeal prescription period tax collection agent interruptive act merits review restituzione del termine scaduto opposizione tardiva termine suppletorio di grazia

Disposizioni normative citate

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Art. 3, n. 9, lett. b) l.n. 335/1995
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Testo completo

PDFBox: AULA 'B' 3700 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente - Dott. ROSSANA MANCINO - Rel. Consigliere - Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere - Dott. VALERIA PICCONE - Consigliere - Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16256-2022 proposto da: NICOLOSO SIMONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIANFRANCO RODANO; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I.

S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI; - controricorrenti - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - Oggetto R.G.N. 16256/2022 Cron. Rep. Ud. 16/09/2025 Numero registro generale 16256/2022 Numero sezionale 3700/2025 Numero di raccolta generale 31916/2025 Data pubblicazione 07/12/2025 avverso la sentenza n. 732/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/12/2021 R.G.N. 1212/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere Dott.

ROSSANA MANCINO. RILEVATO CHE 1. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile, per carenza d’interesse ad agire, l’opposizione ad esecuzione dell’attuale ricorrente avverso avvisi di addebito incentrata sull’eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica degli avvisi.

2. Sul gravame della parte privata, la Corte di appello di Catania, ritenuta accertata, dal primo giudice, la regolare notifica degli avvisi di addebito opposti, con statuizione non fatta segno di censura con il gravame, decidendo sull’opposizione all’esecuzione, quanto alla prescrizione maturata successivamente alla notifica del titolo, ha ritenuto, sulla base della ragione più liquida, comunque infondata l’opposizione, per non essere spirato il termine di prescrizione alla data della proposizione del ricorso di primo grado, per avere l’agente della riscossione prodotto idoneo atto interruttivo notificato successivamente alla notifica degli avvisi di addebito, onde, alla data della notifica del ricorso di primo grado, non era decorso il termine di prescrizione.

3. Ricorre avverso la sentenza Simone Nicoloso, con ricorso affidato ad un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con controricorso; ADER è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 4. Con l’unico motivo, il ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito deciso sulla prescrizione Numero registro generale 16256/2022 Numero sezionale 3700/2025 Numero di raccolta generale 31916/2025 Data pubblicazione 07/12/2025 nonostante l’agente della riscossione non avesse prodotto originali notificati a riprova della correttezza dell’attività notificatoria, né prodotto relata di notifica.

5. Il ricorso è inammissibile perché involge profili di fatto accertati dai giudici di merito, con doppio accertamento conforme avverso il quale la parte ricorrente svolge esclusivamente deduzioni di violazione di legge (art.3,9, lett.

b) l.n.335/1995, ma richiede, in realtà, un riesame di merito.

6. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, in favore di INPS, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2025 Il Presidente Lucia Esposito Numero registro generale 16256/2022 Numero sezionale 3700/2025 Numero di raccolta generale 31916/2025 Data pubblicazione 07/12/2025 Numero registro generale 16256/2022 Numero sezionale 3700/2025 Numero di raccolta generale 31916/2025 Data pubblicazione 07/12/2025