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Ordinanza — n. 31875/2025 — snciv Generato dall'IA

Court allows new argument on disciplinary sanction timing, overturning lower court's dismissal of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31875/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation overturned the Rome Court of Appeal's decision dismissing the appeal against a disciplinary suspension. The lower court had rejected the appeal because the employer only raised a new argument regarding the start date of the disciplinary contestation term in the second instance. The court ruled that this new argument was not a prohibited fact but a legal qualification of the existing facts, which the lower court was obligated to examine ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 345, 414, 416 c.p.c.; Art. 55 bis d.lgs. n. 165/2000: The prohibition against new facts does not prevent a party from re-qualifying existing facts in appeal if such re-qualification reveals a violation of procedural rules regarding the start of a limitation period, as this constitutes a legal defense rather than a new fact.

Parole chiave

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disciplinary sanction limitation period procedural preclusion new argument appeal legal qualification facts sospensione delle prestazioni accredito per compiti assistenziali incapacità lavorativa attestata

Disposizioni normative citate

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Art. 345 c.p.c.
- Il Tribunale aveva annullato la sanzione sul rilievo della tardività della contestazione e la Corte territoriale ha ritenuto l’appello fondato su argomenti dedotti in violazione dell’art. 345 c.p.c., che preclude l’allegazione di fatti nuovi.
Art. 414 c.p.c.
Art. 416 c.p.c.
Art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2000
- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 3, d.lgs.
Art. 55 bis, comma 9 ter, d.lgs. n. 165/2000
- Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 3, d.lgs.
art. 345 c.p
- Il Tribunale aveva annullato la sanzione sul rilievo della tardività della contestazione e la Corte territoriale ha ritenuto l’appello fondato su argomenti dedotti in violazione dell’art. 345 c.p.c., che preclude l’allegazione di fatti nuovi.
art. 416 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4854/2014
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1318-2025 proposto da: ASL - AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO PARAGALLO; -ricorrente - contro POCE FRANCESCA; -intimata – avverso la sentenza n. 3882/2024 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/11/2024 R.G.N. 2567/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 15 novembre 2024, la Corte d’Appello di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla Azienda Oggetto SANZIONI DISCIPLINARI PUBBLICO IMPIEGO R.G.N.1318/2025 Cron.

Rep. Ud04/11/2025 Sanitaria Locale Roma 1 avverso la decisione resa dal Tribunale di Roma di accoglimento della domanda proposta da Francesca Poce nei confronti dell’Azienda citata, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un mese irrogata all’istante, infermiera dipendente a tempo indeterminato dalla ASL RM/1 dal 20 settembre 2016 assegnata al Dipartimento Emergenza Accettazione (Pronto Soccorso) dell’Ospedale Santo Spirito sulla base di turni H24, per esserle stata addebitata una grave interruzione nella continuità assistenziale ed una mancanza di comunicazione tra il personale infermieristico,con particolare riguardo alle consegne relative ai pazienti in ricovero, essendo accaduto che un paziente, lasciato in consegna ai medici ed agli infermieri del turno di notte, nel corso del turno di lavoro dell’istante, fosse stato fatto accompagnare fuori dal presidio in mancanza di formali dimissioni mediche e su richiesta del personale infermieristico del triage presente nel turno. - Il Tribunale aveva annullato la sanzione sul rilievo della tardività della contestazione e la Corte territoriale ha ritenuto l’appello fondato su argomenti dedotti in violazione dell’art. 345 c.p.c., che preclude l’allegazione di fatti nuovi.

In particolare ha rilevato che costituendosi nel giudizio di primo grado l’Azienda nulla aveva dedotto circa la decorrenza dal 16 gennaio 2020 del termine per la contestazione disciplinare e solo in appello aveva sostenuto che lo stesso doveva decorrere dal 10 febbraio 2020, data in cui la segnalazione, trasmessa dal direttore dell’unità operativa complessa di assistenza infermieristica, era pervenuta all’organo titolare del potere disciplinare. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL RM/1, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione ai quali la Poce, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna. - La ASL ricorrente ha poi presentato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 414 e 416 c.p.c., lamenta la non conformità a diritto della pronunzia resa dalla Corte territoriale dovendosi qualificare le argomentazioni addotte in appello per censurare l’accertamento del primo giudice circa la tardività della contestazione disciplinare e la decadenza della ASL dall’azione disciplinare non come eccezioni in senso stretto ex art. 416 c.p.c. sottratte al regime preclusivo ex art. 345 c.p.c.. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 3, d.lgs. n. 165/2000, imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento maturato circa l’individuazione del dies a quo del termine decadenziale alla data del 16.1.2020, quando la notizia utile all’avvio di una complessa istruttoria necessaria a formulare l’addebito era venuta a conoscenza dell’UPD su segnalazione del Direttore solo il 10.2.2020. - Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 55 bis, comma 9 ter, è prospettata in relazione all’avere la Corte territoriale omesso di attribuire rilievo al dato della mancata incidenza pregiudizievole della pretesa irregolarità procedurale sul diritto di difesa della dipendente, ampiamente esercitato nell’ambito del procedimento disciplinare, implicante l’ininfluenza dell’inosservanza del termine previsto per l’invio della contestazione disciplinare che assolve ad una funzione meramente sollecitatoria. - Il primo motivo supera il preliminare vaglio di ammissibilità , poiché individua correttamente le disposizioni processuali violate dalla Corte territoriale e assolve pienamente all’onere di specifica indicazione degli atti sui quali si fonda la censura, atti prodotti in questa sede e dei quali viene riassunto il contenuto. - La censura è meritevole di accoglimento atteso che il divieto di “nova” che si estende alle contestazioni nuove, non esplicitate in primo grado (cfr.

Cass. n. 4854/2014), si riferisce al fatto posto a fondamento del diritto e non investe la sua qualificazione, sicché nella fattispecie, a fronte della dichiarata decadenza da parte del Tribunale che aveva assunto come dies a quoun determinato atto, antecedente alla trasmissione della segnalazione dell’UPD, non era impedito alla parte soccombente dedurre in appello che quell’atto in nessun caso poteva far decorrere il termine, perché ciò si risolveva nella violazione delle regole del procedimento normativamente fissate dall’art. 55 bis d.lgs. n. 16572001.

Trattasi di una deduzione che integra una mera difesa, neppure un’eccezione in senso lato, che il giudice avrebbe dovuto rilevare anche d’ufficio in quanto inerente a questione giuridica e non fattuale, ossia all’errata interpretazione della norma che à ncora la decorrenza del termine al momento in cui l’UPD ha conoscenza del fatto. - Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, che provvederà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche peril regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Co