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Ordinanza — n. 31872/2025 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses medical director's claim for higher on-call pay due to expired 1999 regulation and lack of current funding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31872/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court of Cassation overturned a lower court ruling that awarded a medical director additional on-call pay based on a 1999 local regulation. The court held that the national collective agreement conditions such increased payments on the availability of specific annual funds, which the employer failed to prove were sufficient. Consequently, the unilateral 1999 decree was deemed legally ineffective without subsequent validation by current collective bargaining and available resources.

Regesto Legislator

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Art. 5 CCNL 3.11.2005; Art. 5 CCNL 8.6.2000; Art. 4 CCNL 5.12.1996; Art. 40 d.lgs. n. 165/2001; Art. 2697 c.c.: In public employment, increased allowances conditioned on fund availability require proof of current resources; unilateral acts from prior years lapse if not validated by subsequent collective bargaining and financial capacity.

Parole chiave

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medical director on-call pay collective agreement conditions annual fund availability unilateral management act suspensive condition legal public sector remuneration Cassazione ordinanza indennità compensativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 CCNL 3.11.2005
Art. 5 CCNL 8.6.2000
5 CCNL 3,11,2005 ; art. 5 CCNL 8.6.2000; art.
Art. 4 CCNL 5.12.1996
5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996) contrattazione che, secondo la previsione dell’art.
Art. 40 d.lgs. n. 165/2001
4 CCNL 5.12.1996) contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs.
Art. 2697 c.c.
artt. 110 d.P.R. n. 384/1990
art. 118 disp. att. c.p
19085/2024 cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., potendo il Collegio limitarsi a richiamare i principi di diritto ivi affermati, ai quali va data continuità perché condivisi.
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25597/2016
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 18792/2022 — snciv
Cassation court dismisses hospital's appeal, ruling unilateral management acts cannot override collective bargaining agreements for medical staff. The hospital failed to prove the availability of funds required to claim the higher indemnity. The court held that economic benefits must stem from collective agreements, not unilateral acts. The burden of proof for suspensive conditions lies with the party claiming the right. The decision upholds the lower court's rejection of the hospital's payment claim. The ruling clarifies the hierarchy between collective agreements and unilateral management decisions. The court emphasized that unilateral acts do not create subjective rights without collective basis. The burden of proving fund availability rests on the employer seeking the benefit. The decision affirms the supremacy of collective bargaining in determining remuneration. The hospital's unilateral resolution was deemed insufficient to alter the agreed terms.
Ordinanza — n. 18793/2022 — snciv
Cassation court allows hospital to recover medical director's availability allowance by enforcing collective bargaining limits.
Ordinanza — n. 18783/2022 — snciv
Cassation court allows hospital to reject higher readiness bonus by citing collective agreement limits.
Ordinanza — n. 19154/2022 — snciv
Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to filing beyond the statutory six-month time limit.
Ordinanza — n. 20095/2022 — snciv
Cassation court allows hospital to reject higher indemnity due to lack of current collective agreement support.

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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27140-2021 proposto da: AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA DI TOMASSI; -ricorrente - contro PAPETTI FABIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO PIZZUTELLI; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1885/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/05/2021 R.G.N. 2952/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

FATTI DI CAUSA Oggetto DIRIGENZA MEDICA INDENNITA’ DI PRONTA DISPONIBILTA’ R.G.N.27140/2021 Cron. Rep. Ud04/11/2025 - Con sentenza del 7 maggio 2021, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Frosinone e accoglieva la domanda proposta da Fabio Papetti nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Frosinone, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, dirigente medico dipendente della ASL, a vedereremunerati gli espletati turni di pronta reperibilità con la maggior somma, per ciascun turno, di euro 41,32, quale prevista dal regolamento del 1999 recepito dalla ASL con delibera 1873/1999, rispetto a quella percepita pari a euro 20,66 e la condanna della ASL al pagamento delle differenze retributive. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto la fondatezza della pretesa, derivando,dall’analisi del quadro normativo, la perdurante validità del regolamento del 1999 e l’imporsi del pagamento nella misura ivi fissata, non avendo la ASL dato prova, come era suo onere, dell’insufficienza del fondo relativo, alla cui capienza è, invece, subordinato il riconoscimento della somma maggiorata, fondo che, al contrario, stando alla documentazione in atti, evidenziava residui. - Per la cassazione di tale decisione ricorre la ASL di Frosinone, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il Papetti. - Il controricorrente ha poi depositato memoria RAGIONI DELLA DECISIONE - Con il primo motivo, la ASL ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 110 d.P.R. n. 384/1990, 20, 51 e 62 del CCNL per il comparto Sanità 1998/2001, 17, comma 9 e 55 del CCNL di comparto 2002/2005, lamenta a carico della Corte territoriale, da un lato, la non conformità a diritto della pronunzia resa, dovendosi escludere, anche sulla base di precedenti di questa Corte, la perdurante efficacia del regolamento adottato nel 1999, viceversa limitata nel tempo, atteso che il CCNL di comparto 1998/2001, che all’art. 51 disciplina in via generale l’indennità in questione fissandola in euro 20,66, rimette alla contrattazione decentrata la facoltà ad ogni successivo rinnovo di rideterminare in misura maggiorata l’importo dell’indennità e, dall’altro, la mancata considerazione degli elementi di prova forniti dalla ASL ricorrente circa l’incapienza del fondo relativo destinato a finanziare una pluralità di voci retributive accessorie. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione 2697 c.c., la ricorrente imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle regole sull’onere della prova, avendo erroneamente accollato alla ASL e non all’originario attore la prova della capienza del fondo, da ritenersi fatto costitutivo del diritto azionato o, comunque , condizione sospensiva potestativa semplice. - Venendo all’esame degli esposti motivi, va preliminarmente vagliata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. - L’eccezione è infondata atteso che la censura di cui al primo motivo, risolvendosi nella contestazione dell’efficacia della contrattazione integrativa (segnatamente della delibera 1873/1999 di recepimento del regolamento), è questione di puro diritto, deducibile, pertanto, in questa sede, implicando da parte di questa Corte la mera verifica delle previsioni recate dalla contrattazione nazionale in ordine ai limiti dispositivi e all’efficacia della contrattazione integrativa. - Ciò posto è a dirsi come il primo motivo si riveli meritevole di accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte, da ultimo con le decisioni n. 23165/2024 e n. 19085/2024 cui si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., potendo il Collegio limitarsi a richiamare i principi di diritto ivi affermati, ai quali va data continuità perché condivisi. - Con le citate pronunce è stato affermato che : - a) il contratto collettivo 3.11.2005 per la dirigenza medica e veterinaria del S.S.N. non ha superato il riferimento alla disponibilità del fondo annuale destinato a remunerare particolari condizioni di lavoro, perché, al contrario, la contrattazione collettiva nazionale succedutasi nel tempo, pur consentendo alla contrattazione integrativa di rideterminare in aumento l’importo dell’indennità di pronta disponibilità, ha sempre condizionato l’esercizio di detto potere alla disponibilità del fondo aziendale destinato a far fronte al relativo onere; - b) la contrattazione nazionale, che ha rimesso a quella integrativa la rideterminazione dell’importo dell’indennità della quale qui si discute, ha anche previsto un’efficacia temporalmente limitata della contrattazione aziendale (art. 5 CCNL 3,11,2005 ; art. 5 CCNL 8.6.2000; art. 4 CCNL 5.12.1996) contrattazione che, secondo la previsione dell’art. 40 del d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis, è tenuta al rispetto dei vincoli risultanti del contratti collettivi nazionali nonché di quelli derivanti dalle disponibilità di bilancio e degli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dell’amministrazione; - c) il diritto a percepire l’indennità in misura maggiorata rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, di tempo in tempo vigente, non può, pertanto, essere fondato su un atto deliberativo risalente all’anno 1999, in assenza di un successivo intervento della contrattazione integrativa che quell’atto abbia richiamato, verificandone la compatibilità con le risorse disponibili; - d) nell’impiego pubblico contrattualizzato l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi ed alle condizioni dagli stessi previste, sicché l’adozione di un atto unilaterale di gestione del rapporto con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato emolumento non è sufficiente, di per sé, a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, in quanto la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva; - e) qualora l’acquisto di un diritto sia sottoposto a condizione sospensiva e, quindi, dipenda dal verificarsi di un evento futuro rimesso al comportamento volontario di una delle parti (condizione sospensiva potestativa semplice) l’adempimento della condotta determinativa del fatto in questione è elemento costitutivo della fattispecie negoziale attributiva del diritto, sicché l’onere di provare l’avveramento dell’evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava su colui che intende far valere quel diritto (cfr.

Cass. n. 25597/2016). - Il primo motivo va dunque accolto, con conseguente assorbimento del secondo; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, che non abbisogna di ulteriore accertamento, va decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria e con compensazione tra le parti delle spese dell’intero processo, giustificata dalla complessità della questione giuridica, sulla quale i giudici di merito hanno espresso opinioni difformi e questa Corte si è pronunciata dopo la notifica del ricorso. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta