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Ordinanza — n. 31855/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against regional agreement interpretation regarding medical zone allowances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31855/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the doctor's claim for zone allowance compensation. The appellant argued that the regional agreement had constitutive value, but the court ruled that such agreements are subject to different review standards than national collective contracts. Consequently, the court found the lower court's interpretation plausible and the appellant's legal grounds insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 63 d.lgs. n. 165/2001; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: Regional collective agreements cannot be challenged for violation of the agreement itself, but only for failure to apply correct contractual interpretation criteria.

Parole chiave

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regional collective agreement contractual interpretation criteria cassation admissibility medical zone allowance parasubordinate relationship zone sfavorite copertura della fisioterapia diritto agli assegni per figli

Disposizioni normative citate

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Art. 63 of d.lgs. n. 165/2001
- Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell'art. 63 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n.
d.lgs. n. 40/2006
Art. 47, comma 8 of d.lgs. n. 165/2001
40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi dilavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs.
Art. 360, n. 5 of the Code of Civil Procedure
165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 56/2018
Cass. n. 85/2018
Cass. n. 17716/2016
Cass. n. 7671/2016
Cass. n. 24865/2005
Cass. n. 33399/2019
Cass. n. 24701/2021
33399 del 2019; Cass. n. 24701/2021).
Cass. n. 154/2025
fra le più recenti Cass. n. 154/2025), perché il legislatore con la legge n.
Corte Cost. n. 313/1996
Corte Cost. n. 309/1997
Corte Cost. n. 157/2019
Corte Cost. n. 186/2016
157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13533-2021 proposto da: VISCUSI ROSA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIO PANNONE; -ricorrente - contro ASL BN - AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO MENNITTO; -controricorrente – nonché contro REGIONE CAMPANIA; -intimata - avverso la sentenza n. 1823/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2021 R.G.N. 1549/2014; Oggetto MEDICI CONVENZIONATI REGIONE CAMPANIA INDENNNITA’ ZONA DISAGIATA R.G.N.13533/2021 Cron.

Rep. Ud04/11/2025 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. FATTI DI CAUSA - Con sentenza del 28 aprile 2021, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Benevento, rigettava la domanda proposta da Rosa Viscusi nei confronti della ASL Benevento 1 e della Regione Campania, chiamata in causa, della quale dichiarava il difetto di legittimazione passiva, domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, pediatra di libera scelta in regime di convenzione operante nel distretto di Telese Terme –ambito 1, a percepire il compenso accessorio mensile previsto all’art. 1/41 n.

3) del d.P.R. n. 272/2000 per lo svolgimento dell’attività in zone disagiate con popolazione sparsa a far data dall’1.8.2008 giacché rientrava nel distretto di operatività dell’istante la zona comprendente i Comuni appartenenti alla Comunità Montana del Titerno, identificata come disagiata con delibera n. 499/2005 e fino all’ottobre del 2011 allorquando tale compenso le veniva riconosciuto, con condanna della ASL al pagamento delle differenze maturate. - La decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto infondata la pretesa azionata, volta ad ottenere il compenso dal primo giorno successivo all’inserimento dei Comuni disagiati nel distretto di sua competenza, dovendo ritenersi decorrere il diritto dall’approvazione dell’elenco dei pediatri operanti in zona disagiata con cui si perfezionava l’iter previsto dalla norma istitutiva, che limitava il beneficio nella misura massima del 15% di tutti i pediatri regionali convenzionati, elenco aggiornato dalla ASL di Benevento, in conformità agli elenchi approvati dal Comitato Regionale per la Pediatria di Libera Scelta ex art. 24 ACN 15.12.2005, solo con decreto Dirigenziale del 17.1.2011, pubblicato sul B.U.R.C. n 13 del 21.2.2011, cui seguiva la delibera n. 75 del 24.2.2011, che vedeva l’inserimento per la prima volta dell’istante tra i pediatri ammessi al beneficio economico, che da allora lo conseguiva. - Per la cassazione di tale decisione ricorreva la Viscusi, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la sola ASL Benevento.

RAGIONI DELLA DECISIONE - Con l’unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1/41 n.

3) d.P.R. n. 272/2000 e dell’Accordo Integrativo Regionale pubblicato sul B.U.R.C. n. 37 del 2.8.2004 “punto 1.1.2 a) zone disagiate”, imputa alla Corte territoriale di aver e erroneamente interpretato il compendio normativo applicabile, ritenendo che l’Accordo Integrativo Regionale qualificasse quale elemento costitutivo del diritto al beneficio economico il procedimento amministrativo definito per l’attribuzione, da considerarsi, al contrario, quale atto amministrativo vincolato nella sua attivazione e tale da imporre il riconoscimento dell’emolumento dal momento del verificarsi dell’unico requisito rilevante ovvero lo svolgimento dell’attività in zona individuata come disagiata con popolazione spersa . - Il motivo si rivela inammissibile, atteso che è l’accordo integrativo regionale del 2004 ( da ritenersi vigente alla luce del comma 2 dell’art. 58, lett. D) dell’accordo nazionale del 2005, che ne reca la disciplina applicabile ratione temporis)a regolamentare il procedimento amministrativo finalizzato all’attribuzione del compenso in questione.

La Corte territoriale, pertanto, nell’affermare la valenza costitutiva del procedimento, ha fondato la decisione sull’interpretazione dell’accordo integrativo,che è quella che la ricorrente contesta in questa sede. - Questa Corte ha da tempo chiarito che ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi dilavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all'art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001, mentre l’esegesi del contratto collettivo di ambito territoriale è riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis (cfr.

Cass. n. 56 e 85 del 2018, che richiamano Cass. n. 17716 del 2016; Cass. n. 7671 del 2016; Cass. n. 24865 del 2005; Cass. n. 33399 del 2019; Cass. n. 24701/2021). - I richiamati principi sono stati estesi anche agli accordi che regolano i rapporti di natura parasubordinata instaurati con il Servizio Sanitario Nazionale ( cfr. fra le più recenti Cass. n. 154/2025), perché il legislatore con la legge n. 289/2002, attraverso il rinvio alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001,ha applicato al rapporto convenzionale il medesimo «equilibrato dosaggio di fonti regolatrici» (Corte Cost. nn. 313/1996 e 309/1997) che caratterizza l'impiego pubblico contrattualizzato, ed ha affidato la realizzazione dell'obiettivo della disciplina uniforme dei rapporti convenzionali alla «forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite» (Corte Cost. n. 157/2019 e Corte Cost. n. 186/2016). - L’accordo regionale, pertanto, non rientra tra quelli dei quali può essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3,ed in sede di legittimità può essere dedotta unicamente la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale, alla quale il ricorso non fa cenno. - D’altro canto l’ interpretazione data dal giudice d’appello è da ritenersi plausibile, posto che, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, al professionista è sempre garantita una tutela potendo questi far valere non la pretesa al compendio bensì il diritto al risarcimento del danno per ingiustificato ritardo. - Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst