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Decreto — n. 31798/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 31798/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, Trenord S.R.L., did not request a decision on the appeal after the deadline expired, while the respondents argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within forty days results in the appeal being deemed withdrawn and the judgment being declared extinct.

Parole chiave

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procedural extinction failure to respond cassation appeal court proposal litigation costs errori materiali risarcimento per errore giudiziario errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
635/2023 emessa dalla C orte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
635/2023 emessa dalla C orte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22326/2023R.G. proposto da: TRENORD S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata come in atti, rappresentata e difesa dall’avvocato Claudio Morpurgo, con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Carani Paolo Yuri, Demontis Ambra, Giampetruzzi Michela, Paterno Roberta Stella, Sacco Fabio, Verderame Giulio, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Franceschinis con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- nonché Daniela Antonazzo, Maurizio Berto, Andrea Caprotti, Andrea Carnevale Maffè -intimati- avverso la sentenza n. 635/2023 emessa dalla C orte d’Appello di Milano Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarre.