Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the lower court's proposal. Telecom Italia, the appellant, did not act within this timeframe, while the respondents argued for the dismissal based on procedural inaction. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period following a proposal for judgment constitutes a deemed withdrawal of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18723/2023R.G. proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Franco Raimondo Boccia, Roberto Romei con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Emiliano Castellucci, Andrea Giammei, Sara Landi e Alessandro Petrucci, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Petrocelli con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1407/2023 emessa da lla Corte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così dec