Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period. The appellant, a bank, filed a recourse against a lower court judgment but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a cassation appeal within 40 days constitutes a waiver, resulting in the extinction of the proceedings and the liability for the opposing party's costs.
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE LAVOROIl Consigliere Elena Boghetich, delegato dal Presidente di Area alla formulazione dei decreti di estinzione ex artt. 380-bis e 391 cod. proc. civ. ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 22224/2023 R.G. proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marcello Giustiniani, Antonella Negri, Anna Grazia Sommaruga e Marco Passalacqua, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro MARINO ANTONINO, rappresentato e difeso dall’Avv.
Riccardo Bolognesi, con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1058/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
Numero registro generale 22224/2023 Numero sezionale 1017/2025 Numero di raccolta generale 31787/2025 Data pubblicazione 05/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025 dott.ssa Elena Boghetich Numero registro generale 22224/2023 Numero sezionale 1017/2025 Numero di raccolta generale 31787/2025 Data pubblicazione 05/12/2025