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Decreto — n. 31786/2025 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 31786/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. Telecom Italia, the appellant, did not respond to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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deemed withdrawal of appeal statutory time limit extinction of proceedings Code of Civil Procedure litigation costs allocation economia processuale spese di esecuzione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
2968/2023 emessa da lla C orte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
art. 380-bis c.p
2968/2023 emessa da lla C orte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18862/2023R.G. proposto da: Telecom Italia S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Franco Raimondo Boccia, Roberto Romei con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Benvenuti Fabio, Cicchinelli Marco, Ciucci Emiliano, Di Guardo Andrea, Gatti Andrea, Lena Davide, Liberati Silvia, Laurenti Fabrizio, Marchetti Claudia, Piccinini Cristiano, Polizzotto Sandro, Trombetta Gianluca, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Bolognesi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2968/2023 emessa da lla C orte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co