Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct because the appellant failed to request a decision within 40 days of the lower court's proposal. Telecom Italia, the appellant, did not respond to the proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within the statutory period results in the deemed withdrawal of the appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18862/2023R.G. proposto da: Telecom Italia S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatacome in atti, rappresentata e difes a dagli avv.ti Arturo Maresca, Enzo Morrico, Franco Raimondo Boccia, Roberto Romei con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -ricorrente- contro Benvenuti Fabio, Cicchinelli Marco, Ciucci Emiliano, Di Guardo Andrea, Gatti Andrea, Lena Davide, Liberati Silvia, Laurenti Fabrizio, Marchetti Claudia, Piccinini Cristiano, Polizzotto Sandro, Trombetta Gianluca, domiciliati come in atti, rappresentati e difesi dall’avvocato Riccardo Bolognesi con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia; -controricorrente- avverso la sentenza n. 2968/2023 emessa da lla C orte d’Appello di Roma Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Co