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Ordinanza — n. 31714/2025 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to late filing of the contested judgment document.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31714/2025 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the authentic copy of the contested judgment within the required timeframe. Although the defense argued the document existed in the electronic file, the court verified that the official deposit occurred after the deadline for anticipatory definition. Consequently, the procedural defect rendered the appeal void, and the lower court's decision was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The failure to deposit the authentic copy of the contested judgment within the statutory period renders the appeal inadmissible, even if the document is subsequently found in the electronic file.

Parole chiave

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inadmissibility appeal late document deposit electronic file verification anticipatory definition procedural defect difetto di legittimazione dell'associazione cassa di disoccupazione contributi sociali arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
3.La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., rilevandone l'improcedibilità, per omesso deposito, anche da parte dei controricorrenti, della sentenza impugnata.
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
, a seguito di proposta di definizione anticipata,e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 380-bis c.p
3.La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., rilevandone l'improcedibilità, per omesso deposito, anche da parte dei controricorrenti, della sentenza impugnata.
art. 96 comma 3 c.p
Condanna, altresì , parte ricorrente , ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.,al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore di ciascuna parte controricorrente e, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28781 del 2024
Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024
Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr.
Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023
Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023).
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 10191-2024 proposto da: C.I.L.A. - CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTIGIANI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO GAVA; -ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente – nonché contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA ANZIANO; -controricorrente – Oggetto P.D.A.

R.G.N.10191/2024 Cron. Rep. Ud16/09/2025 avverso la sentenza n. 3880/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/11/2023 R.G.N. 3196/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dallaConsigliera Dott. GABRIELLA MARCHESE. RILEVATO CHE: 1.In base agli atti di causa, con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto la domanda promossa da C.I.L.A. (CONFEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI ARTIGIANI) di accertamentodel diritto alla stipula della convenzione con l’INPS per la riscossione dei contributi associativi. 2.Per la cassazione di talesentenza, ha proposto ricorso la soccombente con sei motivi; ha nno resistito l e parti intimate , con controricorso. 3.La Consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., rilevandone l'improcedibilità, per omesso deposito, anche da parte dei controricorrenti, della sentenza impugnata. 4.Il difensore di parte ricorrente ha depositato nei termini istanza per chiedere ladecisione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Assume che « quant’anche non ritualmente depositata dall’esponente» la sentenza sarebbe rinvenibile nel fascicolo d’ufficio del precedente giudizio ( interamente telematico) , acquisito agli atti di causa. 5.E’ stato, quindi, instaurato il procedimento in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 c.p.c. 6.La ricorrente hacomunicato memoria. 7.All'esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di sessanta giorni. CONSIDERATO CHE: 8.Il Collegio, in piena conformità a lla proposta didefinizione anticipata, i cui fondamenti fattuali e giuridicinon sono scalfiti dalle argomentazioni svolte nella su riferita istanza, giudica che il ricorso de bba essere dichiaratoimprocedibile, a causa del mancato deposito della copiaautentica della sentenza impugnata, in violazione dell'art.369, comma secondo, n. 2, c.p.c. 9.La Corte ha proceduto alla verifica degli atti depositati telematicamente e il documento non è rinvenibile.

R isulta , invece, che il deposito della sente n za è stato effettuato successivamente alla richiesta di definizione anticipatae, quindi, tardivamente, in tempo non utile ad evitare la sanzione di improcedibilità (in argomento, tra le tante, Cass . n. 28781 del 2024). In questo senso rilevaanche la certificazione a firma del funzionario giudiziario, rilasciata il 16 settembre 2025, ove si attesta che «la sentenza impugnata [ … ] è stata acquisita telematicamente in data 3/3/2025».

10. Segue , pertanto, l ’ improcedibilità del ricorso , con le spese liquidate, come da dispositivo, secondo soccombenza.

11. Co nsiderato , inoltre, che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. , a seguito di proposta di definizione anticipata,e che il giudizio viene definito in conformità alla proposta, occorre applicare l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., come previsto dal comma quarto del citato art. 380- bis c.p.c. (cfr. Cass. SS.UU. n. 10955 del 2024), non ravvisando, il Collegio, ragioni per discostarsi nella specie dalla suddetta previsione legale (cfr. Cass. SS.UU. n. 36069 del 2023).

12. Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU.n. 4315 del 2020); P.Q.M La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condannaparte ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00, in favore di ciascun o , oltre , per l’Inps, Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge e , per il Ministero,spese prenotate a debito.

Condanna, altresì , parte ricorrente , ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.,al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore di ciascuna parte controricorrente e, ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.100,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del c