Cassation court dismisses consortium's appeal regarding solidary liability for work injury insurance premiums under D.Lgs 276/03.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the Consortium MAV Group's appeal against the First Instance Court's dismissal of its claim for solidary liability under Article 29 of D.Lgs 276/03. The appellant argued that the lower court erred in applying the contributory minimum and failed to decide on a second ground of appeal regarding travel allowances, while Inail contended the omission stemmed from non-worked hours and unrecognizable allowances. The court held that the appeal was inadmissible for exceeding statutory limits and infounded because the solidary liability arises legally from the contractual relationship and the employer's failure to pay, independent of the consortium's control over the subcontractors' internal organization.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 29 D.Lgs 276/03; Art. 360 c.p.c.: The solidary liability of a general contractor for work injury insurance premiums is established by law based on the existence of a contractual relationship and the subcontractor's non-compliance, regardless of the general contractor's lack of control over the subcontractor's internal organization or the specific calculation of non-worked hours.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11929-2020 proposto da: CONSORZIO MAV GROUP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati DONATO MONDELLI, MARIA RACHELE BORRELLI; -ricorrente - contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA'; -controricorrente – avverso la sentenza n. 377/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 12/09/2019 R.G.N. 609/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2025 dal Consigliere Dott.
ALESSANDRO GNANI. Oggetto Appalto art.29 dlgs 276/03 R.G.N.11929/2020 Cron. Rep. Ud13/11/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto la domanda del Consorzio MAV Group di accertamento negativo del proprio obbligo solidale ex art.29 d.lgs. n.276/03 avente ad oggetto il pagamento all’Inail dei premi dovuti da due cooperative consorziate e subappaltatrici dello stesso consorzio. L’omissione era dovuta alla mancata applicazione del minimale contributivo , stante la presenza di ore non lavorate e non retribuite che, però, non potevano incidere sul minimale, e stante altresì il mancato pagamento di premi su indennità di trasferta non riconoscibili.
Precisava la Corte d’appello che l’unico motivo d’appello concerneva la portata dell’obbligo solidale, poiché il ricorrentecontestava che i lavoratori avessero lavorato in seno al contratto d’appalto concluso con il consorzio, giacché le cooperativesvolgevano servizi anche per altri committenti. A seguito di tale contestazione, la Corte acquisiva ex art.437 c.p.c. i verbali di accertamento redatti nei confronti delle cooperative e accertava che l’obbligo solidale aveva ad oggetto soltanto ore lavorate in esecuzione del contratto d’appalto tra consorzio e cooperative.
Avverso la sentenza, il Consorzio MAV Group ricorre per quattro motivi. L’Inail resiste con controricorso. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTO CHE Con il primo motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 437 c.p.c.: la Corte non avrebbe dovuto acquisire d’ufficio la documentazione ritenuta erroneamente indispensabile, poiché mai vi era stata sufficiente allegazione dell’Inail. Con il secondo motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.416 e 436 c.p.c., nonché dell’art.2697 c.c. La Corte, nonostante la documentazione acquisita, non avrebbe potuto ritenere dimostrata la riferibilità delle ore lavorate al contratto d’appalto con il consorzio.
Con il terzo motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione ex art.112 c.p.c. per omessa decisione sul motivo d’appello avente ad oggetto l’insussistenza di un obbligo solidale relativo al pagamento dei premi connessi alle trasferte. Con il quarto motivo di ricorso, il Consorzio deduce violazione o falsa applicazione dell’art.1 l. n.369/89, per avere la Corte ritenuto che le ore di lavoro sospese e non retribuite dovessero ugualmente essere conteggiate ai fini previdenziali. Il primo motivo è infondato. Secondo consolidato orientamento di questa Corte, il potere ufficioso di acquisire documenti ritenuti indispensabili in appello (art.437 c.p.c.) è ammesso in presenza di una pista probatoria emergente dal materiale istruttorio già acquisito, al fine di superare l’incertezza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass.11845/18, Cass.33393/19).
Nel caso di specie, la pista probatoria sussisteva, poiché agli atti già erano presenti sia il verbale di accertamento Inail nei confronti dell’odierno ricorrente, sia il contratto d’appalto tra il consorzio e le cooperative. In realtà, la necessità di acquisire i verbali di accertamento redatti nei confronti delle due cooperative non derivò da un difetto di allegazione dell’Inail, il quale poteva limitarsi ad allegare l’omesso versamento di premi in relazione a lavoratori delle cooperative e il contratto d’appalto che legava il consorzio alle cooperative.
Vero è che solo in seguito alla contestazione del consorzio divenne indispensabile, al fine di superare la stessa, acquisire i verbali di accertamento per verificare se, come sosteneva il consorzio, le cooperative avessero impiegato i lavoratori al di fuori del contratto d’appalto in questione rendendo servizi a vantaggio di altri committenti. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, a dispetto della rubrica intitolata a violazione di legge, mira a censurare la valutazione del materiale istruttorio compiuto dalla Corte d’appello. In particolare, si critica il modo in cui il collegio, nell’ambito del suo prudente apprezzamento, ha considerato le risultanze dei verbali di accertamento emessi verso le due cooperative e ha concluso che, in forza di tale documentazione, risultava l’esclusiva adibizione dei lavoratori ai servizi oggetto dell’appalto concluso con il consorzio.
Sostiene invece parte ricorrente che ciò non risulterebbe dai documenti acquisiti. Così facendo, però, la censura resta al di fuori dei limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., impingendo in modo inammissibile sull a valutazione discrezionale del materiale istruttoriooperata dal giudice (v. Cass.6774/22). Il terzo motivo è inammissibile per un verso e infondato per altro. È inammissibile laddove deduce l’omesso esame del secondo motivo d’appello. La sentenza ha affermato invece che unicoera il motivo d’appello e riguardava soltanto l’ambito della solidarietà, avendo il ricorrente contestato che i lavoratori cui si riferivano le omissioni contributive fossero utilizzati dalle cooperative nell’ambito del contratto d’appalto concluso con il consorzio.
Il ricorso in cassazione deduce invece la presenza di un secondo motivod’appello, in cui si sarebbe contestato il debito per premi scaturito dalle trasferte. Tuttavia, in difetto del requisito di autosufficienza, il motivo non riporta in modo compiuto il contenuto del secondo motivo d’appello, da cui risulterebbe l’omessa decisione. A ogni modo, trattandosi di questione di diritto, si può in questa sede rilevare l’infondatezza degli argomenti addotti dal motivo. Da un lato, infatti, i premi furono calcolati per applicazione di trasferte illegittime, come emerge dal testo della sentenza.
Il motivo non contesta l’illegittimità delle trasferte, limitandosi a ribadire che per l’indennità di trasferta non sarebbedovuta alcuna contribuzione. Dall’altro lato, il motivo deduce che il consorzio non ha il potere di controllare l’organizzazione aziendale delle due cooperative e quindi non poteva avere contezza delle trasferte, dei relativi periodi e dei luoghi. Tale affermazione valorizza profili estranei al concetto di solidarietà ex art.29 d.lgs. n.276/03, la quale non si fonda su un addebito che possa essere mosso al committente circa il controllo sull’attività posta in essere dall’appaltatore; trattasi piuttosto di responsabilità di tipo legaleche sorge indipendentemente dal dolo o dalla colpama d al l’oggettivo verificarsi delle condizioni poste dalla norma, ovvero l'esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all'ambito di operatività della norma stessa e l'inadempimento da parte del datore di lavoro dei suoi obblighi verso i dipendenti (Cass.24609/23; v. anche Cass.2169/22).
Il quarto motivo è infondato. Va richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui la regola del minimale contributivo si applica anche alle cooperative (Cass.15172/19, Cass.8446/20). Più volte, poi, è stato escluso che la sospensione della prestazione lavorativa, e quindi della retribuzione, decisa nell’ambito del rapporto di lavoro possa riverberarsi sul rapporto previdenziale e, in particolare, sull’obbligo contributivo; questo continua a parametrarsi sulla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative (Cass.4676/21, Cass.8446/20, Cass.15120/19).
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese secondo soccombenza. i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupp